Regolamento (UE) 2024/873
Regolamento delegato (UE) 2024/873 della Commissione, del 30 gennaio 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/331 per quanto riguarda le norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna in modo esteso il quadro delle assegnazioni gratuite nell’EU ETS per recepire le modifiche della direttiva 2003/87/CE introdotte dalla direttiva (UE) 2023/959 e per coordinare il sistema con il CBAM. Introduce nuove regole di monitoraggio, nuovi obblighi informativi, una revisione di numerosi parametri di riferimento di prodotto e nuove condizionalità legate all’efficienza energetica e ai piani di neutralità climatica. Prevede inoltre una riduzione del 20 % dell’assegnazione gratuita in caso di mancato rispetto delle condizionalità, nuove regole per il teleriscaldamento e un’eliminazione graduale di parte dell’assegnazione gratuita per le merci CBAM.
Modifica le norme transitorie UE sull’assegnazione gratuita delle quote di emissione ETS, aggiornando definizioni, parametri di riferimento, criteri di monitoraggio e nuove condizionalità legate a efficienza energetica e piani di neutralità climatica.
Ambito di applicazione
Si applica agli impianti inclusi nell’EU ETS e ai gestori che presentano o ricevono assegnazioni gratuite di quote ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE, compresi i nuovi entranti e gli impianti esistenti. Incide in particolare sui sottoimpianti oggetto di parametri di riferimento di prodotto, calore, combustibili e emissioni di processo, nonché sugli impianti di teleriscaldamento e sugli impianti coinvolti nella produzione di merci disciplinate dal CBAM di cui al regolamento (UE) 2023/956. Alcune modifiche si applicano dal 1 gennaio 2024, mentre altre decorrono dal 1 gennaio 2026 per gli impianti esistenti e per i nuovi entranti che hanno presentato domanda entro il 31 dicembre 2023; restano salve le regole specifiche per i nuovi entranti che presentano domanda dal 1 gennaio 2024 in poi. Sono previste esclusioni o trattamenti specifici per gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, per gli impianti di produzione di energia elettrica (soppresso il relativo concetto dal 1 gennaio 2026) e per varie casistiche di sottoimpianti di dimensioni ridotte.
Assegnazione gratuita di quote ETS: modifiche transitorie per armonizzazione con la riforma 2023
Il regolamento delegato (UE) 2024/873 modifica in modo esteso il regolamento delegato (UE) 2019/331 per allinearlo alla direttiva (UE) 2023/959 e, più in generale, alla nuova architettura dell’EU ETS e del CBAM. La finalità dichiarata è rendere più coerenti e omogenee le procedure di assegnazione gratuita, rafforzando nel contempo gli incentivi alla decarbonizzazione, all’efficienza energetica e alla neutralità climatica.
Contesto normativo e obiettivi
Il provvedimento muove da alcuni assi principali: revisione dei parametri di riferimento di prodotto, integrazione della condizionalità legata a efficienza energetica e piani di neutralità climatica, graduale esclusione delle merci CBAM dall’assegnazione gratuita e semplificazione/rafforzamento degli adempimenti di monitoraggio e verifica. La Commissione richiama inoltre la necessità di evitare oneri amministrativi sproporzionati e di mantenere parità di trattamento tra impianti esistenti e nuovi entranti.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento incide sugli impianti inclusi nell’EU ETS e sui gestori che chiedono o ricevono assegnazioni gratuite ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE. Le modifiche riguardano in particolare i sottoimpianti oggetto di parametri di riferimento di prodotto, calore, combustibili ed emissioni di processo, oltre agli impianti di teleriscaldamento e ai processi connessi alla produzione di merci elencate nel regolamento (UE) 2023/956 sul CBAM.
Nuove definizioni e perimetro dei sottoimpianti
L’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2019/331 viene riscritto per chiarire il trattamento del calore misurabile e non misurabile, dell’energia elettrica e della combustione in torcia. In particolare, il sottoimpianto di calore riguarda il calore misurabile consumato entro i limiti dell’impianto o esportato verso soggetti non ETS, mentre il sottoimpianto di combustibili riguarda il calore non misurabile prodotto mediante combustione di combustibili o energia elettrica, purché la finalità primaria sia la produzione di calore.
Monitoraggio, relazioni e approvazioni
L’articolo 4 viene integrato imponendo, ove opportuno, la presentazione del piano di neutralità climatica insieme alla domanda di assegnazione gratuita e mantenendo la relazione di verifica. L’articolo 6 richiede che il monitoraggio dei dati avvenga sulla base di un piano della metodologia di monitoraggio approvato dall’autorità competente, eliminando la precedente esenzione che in passato aveva consentito di non richiedere l’approvazione per le relazioni sui dati di riferimento del 2019.
Tracciabilità dei flussi, codici NC, NACE e PRODCOM
Uno dei pilastri della riforma è la tracciabilità delle merci e dei flussi produttivi. L’articolo 10 impone ai gestori di distinguere, per i sottoimpianti di prodotto, se i processi servano o meno la produzione di merci CBAM, sulla base dei codici NC. Per i sottoimpianti di calore e combustibili, e per quelli con emissioni di processo, il gestore deve inoltre distinguere se i processi servono settori a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, usando i codici NACE e PRODCOM, e separare il calore esportato per teleriscaldamento da quello destinato ad altri usi.
In caso di esportazione di calore misurabile verso impianti o entità non inclusi nell’EU ETS, il gestore deve provare quale quantità sia stata utilizzata per produrre merci elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/956; in difetto, tale calore si presume destinato a tali merci. È inoltre richiesto di documentare la provenienza del calore prodotto, importato o esportato e di evitare doppi conteggi dei prodotti reintrodotti nello stesso processo.
Elenco degli impianti, informazioni da trasmettere e quote in eccesso
L’articolo 14 amplia il contenuto dell’elenco degli impianti da presentare alla Commissione, includendovi anche gli impianti che partecipano solo per gli articoli 14 e 15 della direttiva, gli impianti di dimensioni ridotte potenzialmente esclusi e quelli da includere ex articolo 24 della direttiva 2003/87/CE. Vengono aggiunte informazioni sulla valutazione della riduzione del 20 % dell’assegnazione gratuita e sul rispetto delle condizioni per un’eventuale assegnazione supplementare del 30 %.
La Commissione, una volta calcolati i quantitativi annui preliminari, determina il fattore di correzione applicabile tenendo conto delle assegnazioni preliminari, della quota annua a livello UE e delle deroghe per il 10 % dei sottoimpianti più efficienti. Inoltre, gli Stati membri devono assicurare la restituzione delle quote in eccesso; se ciò non avviene, l’autorità competente può chiedere al registro nazionale di detrarre il quantitativo non restituito dalla dotazione da assegnare al gestore.
Livelli di attività storica: criterio della mediana e regole speciali
L’articolo 15 ridefinisce il calcolo dei livelli di attività storica come mediana del periodo di riferimento per prodotto, calore, teleriscaldamento, combustibili ed emissioni di processo. Sono presi in considerazione solo gli anni civili in cui l’impianto è rimasto in funzione per almeno un giorno. Per i sottoimpianti attivi per meno di due anni civili durante il periodo di riferimento, i livelli di attività storica coincidono con quelli del primo anno civile di esercizio dopo l’avvio normale; se il sottoimpianto è attivo per meno di un anno, la determinazione avviene al momento della relazione sul livello di attività del primo anno civile successivo all’avvio normale.
Per alcuni prodotti ricompresi nell’allegato III si applicano formule speciali. In particolare, il regolamento conferma un’impostazione differenziata per raffinerie, calce, calce dolomitica, cracking con vapore, idrogeno, gas di sintesi e ossido di etilene/glicoli etilenici.
Calcolo dell’assegnazione gratuita e nuove percentuali per le emissioni di processo
L’articolo 16 disciplina il calcolo dell’assegnazione gratuita per gli impianti esistenti e introduce l’applicazione dei fattori dell’allegato V. Per i sottoimpianti con emissioni di processo il numero annuo preliminare corrisponde al livello di attività storica moltiplicato per 0,97 fino al 31 dicembre 2027 e per 0,91 a partire dal 2028. Tale riduzione è esplicitamente finalizzata a incentivare la diminuzione delle emissioni di processo e ad allineare progressivamente questo regime ai benchmark di prodotto.
Intercambiabilità combustibile/energia elettrica e nuovi entranti
Le modifiche sopprimono le vecchie regole di intercambiabilità combustibile/energia elettrica e rafforzano il trattamento dei processi altamente o interamente elettrificati. L’articolo 17 allinea le regole per i nuovi entranti a quelle dei sottoimpianti esistenti, stabilendo che il livello di attività storica per prodotto, calore, teleriscaldamento, combustibili ed emissioni di processo è, in via generale, quello del primo anno civile successivo all’avvio normale del funzionamento.
L’articolo 18 adatta anche il calcolo per i nuovi entranti, confermando la logica del 0,97/0,91 per le emissioni di processo e il rinvio, mutatis mutandis, alle regole dei sottoimpianti esistenti.
Regole speciali per cracking con vapore, cloruro di vinile monomero e flussi termici
Gli articoli 19, 20 e 21 sono interamente riscritti. Per il cracking con vapore, l’assegnazione preliminare si basa sul benchmark pertinente moltiplicato per il livello di attività storica, con aggiustamenti specifici per idrogeno, etilene e altre HVC derivanti da cariche supplementari. Per il cloruro di vinile monomero, il calcolo tiene conto del benchmark CVM e di una formula che incorpora anche le emissioni legate al calore importato e all’idrogeno.
L’articolo 21 regola i flussi termici tra impianti, sottraendo dall’assegnazione del sottoimpianto di prodotto la quota relativa al calore importato da soggetti non ETS o inclusi nell’ETS solo per gli articoli 14 e 15 della direttiva.
Condizionalità per efficienza energetica
Con l’inserimento dell’articolo 22 bis, l’assegnazione gratuita finale è ridotta del 20 % se il gestore non prova l’attuazione integrale di tutte le raccomandazioni contenute in un audit energetico o in un sistema di gestione dell’energia certificato ai sensi della direttiva 2012/27/UE. La riduzione non si applica se ricorre una delle cause esimenti: tempo di ammortamento superiore a tre anni, costi d’investimento oltre determinate soglie, equivalente riduzione ottenuta con altre misure, assenza di risparmi energetici nel perimetro di sistema, mancata verificazione delle condizioni operative di riferimento o raccomandazioni formulate solo negli ultimi quattro anni del periodo di riferimento.
Il gestore deve definire e mantenere una procedura di attuazione e documentazione delle raccomandazioni, mentre il verificatore deve controllarne l’effettiva attuazione sia nella relazione sui dati di riferimento sia, se del caso, nella relazione annuale sul livello di attività. L’autorità competente considera le raccomandazioni attuate solo se il gestore dimostra l’attuazione integrale e il verificatore la conferma.
Condizionalità legata ai piani di neutralità climatica e al teleriscaldamento
L’articolo 22 ter introduce una seconda condizionalità: la riduzione del 20 % si applica agli impianti in cui almeno un sottoimpianto di prodotto supera l’80° percentile dei livelli di emissione rilevanti negli anni 2016 e 2017, salvo presentazione del piano di neutralità climatica entro il 30 maggio 2024, verifica del raggiungimento di obiettivi e traguardi e controllo di conformità da parte dell’autorità competente. La soglia non si applica se il sottoimpianto interessato pesa per meno del 20 % dell’assegnazione preliminare totale nel periodo 2021-2025.
Per gli impianti o le società di teleriscaldamento, è prevista una possibile assegnazione supplementare del 30 % nel periodo 2026-2030, a condizione che ricorrano criteri territoriali previsti per gli Stati membri ammissibili, che siano effettuati investimenti almeno equivalenti al valore economico delle quote aggiuntive, che tali investimenti producano riduzioni significative delle emissioni prima del 2030 e che sia stato presentato un piano di neutralità climatica entro il 30 maggio 2024. Ai fini della verifica, le riduzioni sono considerate significative se le emissioni specifiche scendono secondo una traiettoria coerente con i fattori lineari dell’articolo 9 della direttiva 2003/87/CE.
Non cumulabilità, aggiornamento e pubblicazione dei piani
La riduzione del 20 % non è cumulabile: si applica una sola volta nel periodo di assegnazione. I piani di neutralità climatica devono essere periodicamente riesaminati e, se aggiornati, il gestore deve trasmetterne senza ritardo la nuova versione all’autorità competente. Le autorità competenti sono tenute a pubblicare i piani, ma il gestore può chiedere l’omissione di elementi commercialmente sensibili, con pubblicazione della sola versione depurata se la richiesta è giustificata.
Cessazione delle attività, fusioni e scissioni
L’articolo 26 chiarisce che, se l’autorizzazione a emettere gas a effetto serra scade o è revocata, incluso il caso in cui l’impianto non raggiunga più le soglie di attività della direttiva, l’assegnazione gratuita non prosegue. Inoltre, se l’impianto cessa l’attività, non vengono rilasciate quote per il periodo restante dell’anno civile successivo alla data di cessazione, con adeguamento proporzionale.
Revisione dei benchmark dell’allegato I
L’allegato I viene modificato in modo ampio. Tra le principali variazioni vi sono:
- la nuova definizione di minerale di ferro agglomerato;
- la ridefinizione della ghisa allo stato fuso, includendo anche il ferro spugnoso all’uscita del reattore di riduzione diretta;
- l’estensione del benchmark del clinker di cemento grigio e bianco a leganti idraulici alternativi;
- la ridefinizione della carta tissue;
- l’aggiornamento del benchmark soda, con inclusione dei reattori a biossido di carbonio e dei processi di recupero dell’ammoniaca;
- la revisione dei benchmark per prodotti di raffineria, acciaio EAF, getto di ghisa, lana minerale, cartongesso, nerofumo, ammoniaca, cracking con vapore, idrocarburi aromatici, stirene, idrogeno, gas di sintesi, ossido di etilene/glicoli etilenici.
Le definizioni sono rese più stringenti o più ampie a seconda dei casi, con l’obiettivo di evitare doppi conteggi, includere tecnologie a basse o zero emissioni e allineare le regole di assegnazione alle reali catene produttive.
Allegato III: formule speciali per i livelli di attività storica
L’allegato III è sostituito e contiene formule specifiche per:
- prodotti di raffineria, basati su fattori CWT;
- calce e calce dolomitica, con correzioni legate al contenuto di CaO e MgO liberi;
- cracking con vapore, con deduzione della carica supplementare;
- idrocarburi aromatici, di nuovo tramite fattori CWT;
- idrogeno e miscele H2/CO, con formule che considerano l’equivalente stechiometrico da reazione di water-gas shift;
- gas di sintesi, con riferimento alla frazione volumetrica di idrogeno;
- ossido di etilene/glicoli etilenici, con fattori di conversione specifici per ciascun prodotto.
Allegati IV, VI e VII: contenuti informativi e metodologia di tracciabilità
Gli allegati IV, VI e VII rafforzano la raccolta dati: vengono richieste informazioni sulla potenza termica nominale, sull’attuazione delle condizionalità, sulla quantità di energia in ingresso da combustibili, elettricità e materiali, sul calore importato ed esportato, nonché sui codici NC dei prodotti e delle merci. È inoltre introdotta una procedura obbligatoria di tracciabilità dei codici PRODCOM e NC, che impone al gestore di mantenere un elenco aggiornato dei prodotti e di verificare periodicamente la corrispondenza tra prodotti fabbricati e codici applicati nel piano di metodologia di monitoraggio.
Allegato VIII: Stati membri ammissibili per l’assegnazione supplementare al teleriscaldamento
L’allegato VIII individua, sulla base della metodologia prevista, gli Stati membri i cui impianti possono beneficiare dell’assegnazione supplementare del 30 % per il teleriscaldamento: Bulgaria, Cechia, Lettonia e Polonia.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica alle assegnazioni relative al periodo decorrente dal 1 gennaio 2024. Tuttavia, alcune disposizioni chiave sono posticipate al 1 gennaio 2026 per gli impianti esistenti e per i nuovi entranti che hanno presentato domanda entro il 31 dicembre 2023, così da evitare effetti retroattivi sulle assegnazioni già maturate fino al 31 dicembre 2025. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle definizioni e del perimetro dei sottoimpianti
Riformula le definizioni di "sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore" e "sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili" (articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2019/331), chiarendo il trattamento del calore misurabile e non misurabile, dell’energia elettrica e della combustione in torcia. Viene inoltre precisato il ruolo dei codici NC, NACE e PRODCOM per la distinzione tra merci e processi rilevanti, anche ai fini CBAM.
Nuovi obblighi documentali e di monitoraggio
L’articolo 4 viene integrato con il piano di neutralità climatica, ove opportuno, e la relazione di verifica della relazione sui dati di riferimento. L’articolo 6 richiede che il gestore effettui il monitoraggio sulla base di un piano della metodologia di monitoraggio approvato dall’autorità competente. Sono ampliati gli obblighi informativi sugli impianti, sui sottoimpianti, sui codici NC/PRODCOM e sulle merci CBAM.
Tracciabilità delle merci CBAM e dei flussi termici
L’articolo 10 impone di distinguere, in base ai codici NC, se i processi servono alla produzione delle merci elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/956. Per i sottoimpianti di calore e combustibili è richiesta anche la distinzione tra settori a rischio di rilocalizzazione e merci CBAM, nonché la prova dell’uso del calore per tali merci quando esportato verso soggetti non ETS.
Rafforzamento del ruolo delle autorità competenti e della Commissione
L’articolo 14 amplia il contenuto dell’elenco degli impianti e delle relazioni da trasmettere alla Commissione e impone la restituzione delle quote in eccesso, con possibilità di detrazione dal quantitativo da assegnare. L’articolo 15 rafforza il controllo delle relazioni, prevedendo che le autorità competenti assicurino la correzione di errori o non conformità e che i livelli di attività storica siano calcolati come mediana del periodo di riferimento.
Nuove regole sui livelli di attività storica e sulle assegnazioni
Gli articoli 15, 16, 17 e 18 ridefiniscono la determinazione dei livelli di attività storica per prodotto, calore, teleriscaldamento, combustibili ed emissioni di processo. Per queste ultime, l’assegnazione passa dal 97 % al 91 % dal 1 gennaio 2028. Vengono inoltre introdotte regole specifiche per i nuovi entranti e per taluni parametri di riferimento speciali.
Revisione dei parametri di riferimento di prodotto
Sono aggiornati o estesi diversi benchmark dell’allegato I, tra cui minerale di ferro agglomerato, ghisa allo stato fuso, clinker di cemento grigio e bianco, carta tissue, soda, prodotti di raffineria, acciaio EAF, ammoniaca, cracking con vapore, idrogeno, gas di sintesi e ossido di etilene/glicoli etilenici. Alcuni parametri vengono ampliati a prodotti alternativi, altri vengono precisati per evitare sovrapposizioni o doppi conteggi.
Nuove regole per cracking con vapore, CVM e flussi termici
Sono introdotti gli articoli 19, 20 e 21, che disciplinano l’assegnazione per il cracking con vapore, per il cloruro di vinile monomero e per i flussi termici tra impianti, con formule specifiche e deduzioni per l’idrogeno, l’etilene e le altre HVC da carica supplementare.
Condizionalità dell’assegnazione gratuita
Sono inseriti gli articoli 22 bis e 22 ter: la mancata attuazione delle raccomandazioni di efficienza energetica comporta una riduzione del 20 % dell’assegnazione gratuita; analoga riduzione si applica agli impianti soggetti alla condizionalità sui piani di neutralità climatica. Per il teleriscaldamento può essere riconosciuto un incremento del 30 % dell’assegnazione gratuita, al ricorrere di condizioni specifiche, investimenti equivalenti e riduzioni significative delle emissioni entro il 2030.
Non cumulabilità, aggiornamento e pubblicazione dei piani di neutralità climatica
La riduzione del 20 % si applica una sola volta nel periodo di assegnazione. I piani devono essere aggiornati quando necessario, con efficacia solo prospettica, e devono essere pubblicati dalle autorità competenti, salvo oscuramento di elementi commercialmente sensibili su richiesta motivata del gestore.
Cessazione attività, fusioni e scissioni
Viene precisato che, in caso di cessazione delle attività, non si assegnano quote per la parte dell’anno civile successiva alla cessazione. Sono introdotte maggiore flessibilità nei casi di fusioni e scissioni e regole più nette per la detrazione delle quote in eccesso non restituite.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica alle assegnazioni relative al periodo decorrente dal 1 gennaio 2024. Tuttavia varie disposizioni, tra cui quelle su benchmark, inceneritori, CBAM, sottoimpianti di dimensioni ridotte, intercambiabilità combustibile/energia elettrica, recupero di calore, livelli di attività storica, emissioni di processo e soppressione del concetto di impianti di produzione di energia elettrica, si applicano dal 1 gennaio 2026 per gli impianti esistenti e per i nuovi entranti che hanno presentato domanda entro il 31 dicembre 2023.
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