Regolamento (UE) 2024/405
Regolamento delegato (UE) 2024/405 della Commissione, del 30 gennaio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 139/2014 per quanto riguarda l’uso dei segnali in caso di avaria delle comunicazioni radio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2024/405 aggiorna il regolamento (UE) n. 139/2014 per allineare le norme UE agli sviluppi ICAO in materia di segnali luminosi da usare quando si verifica un’avaria delle comunicazioni radio nell’area di manovra aeroportuale. L’intervento riguarda la parte ADR.OPS.B.031 dell’allegato IV e definisce il significato dei segnali luminosi emessi dal controllo di aeroporto. È prevista una vacatio di 12 mesi dall’entrata in vigore, con applicazione dal 1 maggio 2025, per consentire l’adeguamento di industria e autorità nazionali.
Modifica del regolamento (UE) n. 139/2014 sui requisiti aeroportuali, limitatamente ai segnali da utilizzare in caso di avaria delle comunicazioni radio nell’area di manovra.
Ambito di applicazione
Si applica agli aeroporti rientranti nel regolamento (UE) n. 139/2014, in particolare alle procedure operative dell’allegato IV relative alle comunicazioni tra il controllo di aeroporto e i veicoli o i pedoni sull’area di manovra. Rileva per gestori aeroportuali, autorità competenti degli Stati membri e operatori che operano su piste e vie di rullaggio dotate di illuminazione. Non introduce un regime generale nuovo, ma integra le regole operative esistenti per i casi di avaria radio e di emergenza. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è applicabile dal 1 maggio 2025.
Regolamento delegato (UE) 2024/405: segnali da utilizzare in caso di avaria delle comunicazioni radio negli aeroporti
Il regolamento delegato (UE) 2024/405 della Commissione interviene sul regolamento (UE) n. 139/2014, che disciplina requisiti e procedure amministrative per gli aeroporti, con un adeguamento puntuale delle regole operative sull’uso dei segnali luminosi in caso di interruzione delle comunicazioni radio. L’obiettivo è allineare la disciplina dell’Unione agli sviluppi introdotti dall’ICAO nell’annesso 2 della Convenzione di Chicago, mantenendo un livello elevato e uniforme di sicurezza dell’aviazione civile.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) 2018/1139 quale base del sistema europeo di sicurezza aerea e adotta l’atto in funzione dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento. Nei considerando si evidenzia che le nuove indicazioni ICAO riguardano i segnali da usare, in tutte le condizioni di visibilità, quando vi sia avaria delle comunicazioni radio tra il controllo del traffico aereo e i veicoli o i pedoni presenti sull’area di manovra aeroportuale.
Ambito delle modifiche
L’intervento normativo non riscrive l’intera disciplina aeroportuale, ma modifica l’allegato IV del regolamento (UE) n. 139/2014, in particolare la parte ADR.OPS.B.031 - Comunicazioni. La nuova disciplina integra i segnali luminosi da utilizzare e il loro significato operativo, così da fornire istruzioni uniformi per il comportamento di veicoli e pedoni nell’area di manovra e sulle piste o vie di rullaggio dotate di illuminazione.
Contenuto dei nuovi segnali luminosi
La nuova lettera c) del punto ADR.OPS.B.031 attribuisce ai segnali luminosi del controllo di aeroporto il seguente significato:
- luci verdi intermittenti: permesso di attraversare l’area di atterraggio o di spostarsi sulla via di rullaggio;
- luci rosse fisse: arrestarsi;
- luci rosse intermittenti: allontanarsi dall’area di atterraggio o dalla via di rullaggio e fare attenzione agli aeromobili in movimento;
- luci bianche intermittenti: evacuare l’area di manovra secondo le istruzioni locali.
La nuova lettera d) disciplina l’ipotesi di emergenza o di mancata osservanza dei segnali precedenti: sulle piste o vie di rullaggio dotate di un sistema di illuminazione deve essere usato un segnale costituito da luci intermittenti sulle piste o sulle vie di rullaggio, che impone di evacuare la pista e osservare il segnale luminoso emesso dalla torre.
Applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è differita al 1 maggio 2025. Il considerando dedicato all’attuazione precisa che tale differimento mira a concedere a industria e autorità competenti degli Stati membri un periodo sufficiente per adeguarsi alle nuove misure.
Rilevanza pratica per gli operatori del settore
Per i gestori aeroportuali e per le autorità nazionali competenti, la novità principale consiste nell’aggiornamento delle procedure da applicare in caso di perdita delle comunicazioni radio sull’area di manovra. Per gli operatori che lavorano su piste e vie di rullaggio illuminate, il regolamento introduce segnali luminosi con significato univoco e vincolante, destinati a ridurre il rischio operativo e a garantire coerenza con gli standard internazionali ICAO.
Obbligatorietà del regolamento
Come indicato nel testo finale, il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle regole operative aeroportuali
L’articolo 1 modifica l’allegato IV del regolamento (UE) n. 139/2014 secondo quanto previsto dall’allegato del regolamento delegato. La modifica incide sulla parte ADR.OPS.B.031 - Comunicazioni, integrando le istruzioni relative ai segnali da impiegare in caso di avaria delle comunicazioni radio tra l’ente dei servizi di traffico aereo e i veicoli o i pedoni sull’area di manovra.
Segnali luminosi e relativo significato
Sono introdotte le lettere c) e d) al punto ADR.OPS.B.031. La lettera c) stabilisce il significato dei segnali luminosi del controllo di aeroporto: luci verdi intermittenti = permesso di attraversare l’area di atterraggio o di spostarsi sulla via di rullaggio; luci rosse fisse = arrestarsi; luci rosse intermittenti = allontanarsi dall’area di atterraggio o dalla via di rullaggio e fare attenzione agli aeromobili in movimento; luci bianche intermittenti = evacuare l’area di manovra secondo le istruzioni locali.
Segnale in caso di emergenza o mancata osservanza dei segnali
La lettera d) prevede che, in condizioni di emergenza o qualora non siano osservati i segnali di cui alla lettera c), sulle piste o vie di rullaggio dotate di un sistema di illuminazione sia utilizzato il segnale costituito da luci intermittenti sulle piste o sulle vie di rullaggio, con significato di evacuare la pista e osservare il segnale luminoso emesso dalla torre.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, si applica a decorrere dal 1 maggio 2025, con l’obiettivo dichiarato di consentire un periodo adeguato di adattamento alle nuove misure.
Base giuridica e supporto tecnico
L’atto è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1139. Nei considerando si dà atto del parere n. 02/2023 dell’EASA, adottato l’18 agosto 2023, e dell’esigenza di riflettere negli standard UE gli sviluppi ICAO dell’annesso 2 della Convenzione di Chicago.
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