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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/403

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/403 della Commissione, del 30 gennaio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 per quanto riguarda la definizione di SIGMET nonché determinati requisiti per le regole del volo a vista speciali e le autorizzazioni del controllo del traffico aereo

Normativa europea32024R0403

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro tecnico-operativo del regolamento (UE) 2017/373 per mantenerlo coerente con le modifiche apportate alle regole dell’aria e alle disposizioni sulla fornitura dei servizi di traffico aereo. Gli interventi riguardano la definizione di SIGMET, le condizioni per autorizzare voli VFR speciali in zona di controllo e la modalità di diffusione delle informazioni su neve, ghiaccio e acqua sull’area di movimento mediante SNOWTAM. L’applicazione è differita al 1 maggio 2025 per consentire l’adeguamento del settore e delle autorità nazionali.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 aggiornando la definizione di SIGMET e alcune regole sui voli VFR speciali e sulle informazioni aeroportuali diffuse tramite SNOWTAM.

Ambito di applicazione

Si applica ai fornitori di servizi ATM/ANS e di altre funzioni della rete ATM, nonché alle autorità competenti degli Stati membri e agli enti di controllo del traffico aereo coinvolti nella sorveglianza e nella fornitura dei servizi interessati. Incide in particolare sulle procedure operative relative ai servizi meteorologici aeronautici, alle autorizzazioni ATC per voli a vista speciali all’interno delle zone di controllo e alla diffusione di informazioni su contaminazione dell’area di movimento aeroportuale tramite SNOWTAM. Si applica nel territorio degli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1 maggio 2025.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 per SIGMET, VFR speciali e SNOWTAM

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/403 della Commissione interviene sul regolamento (UE) 2017/373 per allineare le disposizioni tecniche in materia di servizi ATM/ANS e funzioni della rete ATM alle modifiche delle regole dell’aria e delle procedure operative adottate a livello UE. L’intervento è motivato dall’esigenza di garantire coerenza normativa e un elevato livello uniforme di sicurezza dell’aviazione civile, con applicazione differita per consentire l’adeguamento operativo del settore.

Contesto e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2018/1139 come base giuridica e rileva che il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 disciplina i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e per la loro sorveglianza. Considerato che il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/404, si rende necessario adeguare le corrispondenti disposizioni di 2017/373, in particolare su informazioni meteorologiche significative e autorizzazioni per voli VFR speciali.

Modifica della definizione di SIGMET

Nell’allegato I del regolamento 2017/373, il punto 93 è sostituito per definire "SIGMET" come informazione emessa da un ufficio di veglia meteorologica relativa alla presenza effettiva o prevista, lungo la rotta, di fenomeni meteorologici e di altra natura che possono influire sulla sicurezza del volo, nonché alla loro evoluzione nel tempo e nello spazio. La modifica rafforza la chiarezza della nozione operativa utilizzata nei servizi di informazione meteorologica aeronautica.

Regole sui voli VFR speciali in zona di controllo

Nell’allegato IV, sottoparte B, punto ATS.TR.270, viene precisato che i voli VFR speciali possono operare in una zona di controllo solo se autorizzati dall’ATC. In via generale, e salvo diversa previsione dell’autorità competente per gli elicotteri in casi speciali, l’ente di controllo non può rilasciare l’autorizzazione quando le condizioni meteorologiche sull’aeroporto interessato sono inferiori alle minime stabilite:

  • visibilità al suolo inferiore a 1 500 m;
  • per gli elicotteri, visibilità al suolo inferiore a 800 m;
  • ceiling inferiore a 180 m (600 ft). Sono richiamati casi speciali per elicotteri, tra cui voli di polizia, del servizio medico, di ricerca e soccorso e antincendio.

Informazioni su neve, ghiaccio e acqua: SNOWTAM

Nell’allegato VI, sottoparte B, punto AIS.TR.330 NOTAM, la lettera f) viene sostituita per stabilire che le informazioni su neve, neve mista ad acqua, ghiaccio, brina e acque stagnanti, nonché su acqua associata a neve, neve fondente, ghiaccio o brina nell’area di movimento, devono essere diffuse tramite SNOWTAM e presentate secondo l’ordine previsto nell’appendice 3 del formato SNOWTAM. La disposizione chiarisce il canale e la struttura formale della comunicazione aeroportuale rilevante ai fini operativi.

Entrata in vigore e decorrenza dell’applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 1 maggio 2025. La scelta di una applicazione differita è espressamente giustificata dalla necessità di consentire all’industria e alle autorità competenti degli Stati membri un periodo adeguato di preparazione, mantenendo nel contempo la sicurezza uniforme del sistema aviazione civile dell’Unione.

Disposizioni principali

Modifica del regolamento (UE) 2017/373

L’articolo 1 dispone che gli allegati I, IV e VI del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 siano modificati conformemente all’allegato del regolamento. La modifica è finalizzata a garantire coerenza con le corrispondenti disposizioni delle regole dell’aria, come aggiornate dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/404.

Nuova definizione di SIGMET

Nell’allegato I, punto 93, viene sostituita la definizione di "SIGMET": si tratta di un’informazione emessa da un ufficio di veglia meteorologica sulla presenza effettiva o prevista, lungo la rotta, di determinati fenomeni meteorologici e di altra natura nell’atmosfera che possono incidere sulla sicurezza delle operazioni degli aeromobili, nonché sulla loro evoluzione nel tempo e nello spazio.

Voli VFR speciali in zona di controllo

Nell’allegato IV, sottoparte B, punto ATS.TR.270, si stabilisce che i voli VFR speciali possono essere autorizzati all’interno di una zona di controllo solo con autorizzazione ATC. Salvo diversa previsione dell’autorità competente per gli elicotteri in casi speciali, inclusi polizia, servizio medico, ricerca e soccorso e antincendio, si applicano condizioni aggiuntive. In particolare, l’ente ATC non rilascia l’autorizzazione VFR speciale per decollo, atterraggio o ingresso nel circuito di traffico di un aeroporto situato all’interno di una zona di controllo quando le condizioni meteorologiche riportate sull’aeroporto sono inferiori alle minime indicate: visibilità al suolo inferiore a 1 500 m, oppure per elicotteri inferiore a 800 m, e ceiling inferiore a 180 m (600 ft).

Diffusione delle informazioni SNOWTAM

Nell’allegato VI, sottoparte B, punto AIS.TR.330 NOTAM, la lettera f) è sostituita per precisare che le informazioni relative a neve, neve mista ad acqua, ghiaccio, brina e acque stagnanti, oppure acqua associata a neve, neve fondente, ghiaccio o brina, nell’area di movimento devono essere diffuse mediante SNOWTAM e strutturate secondo l’ordine indicato per il formato SNOWTAM nell’appendice 3.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica a decorrere dal 1 maggio 2025. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieaviazione civilesicurezza aereaservizi di traffico aereometeorologia aeronauticaprocedure aeroportuali

Testo integrale

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