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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/423

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/423 della Commissione, del 31 gennaio 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Sel de Camargue/Fleur de sel de Camargue (IGP)]

Normativa europea32024R0423

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento iscrive nel registro delle DOP e IGP il nome "Sel de Camargue/Fleur de sel de Camargue" come IGP. La Commissione respinge le opposizioni presentate da Portogallo e da soggetti stabiliti in Giappone, Stati Uniti e Guinea, ritenendo soddisfatte le condizioni dell’articolo 5, paragrafo 2, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Viene inoltre escluso che la registrazione comprometta l’esistenza di altri prodotti denominati "fleur de sel" o il diritto di uso di tali nomi. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Registrazione come indicazione geografica protetta (IGP) del nome "Sel de Camargue/Fleur de sel de Camargue".

Ambito di applicazione

Si applica al prodotto agroalimentare classificato come sale, appartenente alla classe 2.6 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Riguarda i produttori e gli operatori che immettono sul mercato nell’Unione il sale commercializzato con il nome "Sel de Camargue/Fleur de sel de Camargue", con efficacia in tutti gli Stati membri a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento. Non disciplina altri prodotti alimentari, salvo quanto rileva per il confronto con altri nomi di "fleur de sel" già registrati o utilizzati.

Registrazione dell’IGP "Sel de Camargue/Fleur de sel de Camargue"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/423 iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette il nome "Sel de Camargue/Fleur de sel de Camargue" come IGP. Il provvedimento conclude la procedura avviata su domanda della Francia, dopo la pubblicazione della richiesta e l’apertura della fase di opposizione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

Contesto procedurale e opposizioni

La domanda di registrazione era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 15 aprile 2021. La Commissione ha ricevuto un’opposizione motivata del Portogallo e tre opposizioni motivate da persone giuridiche con sede in Giappone, Stati Uniti e Guinea, tutte dirette contro la parte del nome "Fleur de sel de Camargue". Le opposizioni sono state ritenute ricevibili ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e le parti sono state invitate a consultazioni, concluse senza accordo.

Valutazione del legame con l’origine geografica

La Commissione richiama la definizione di IGP dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012: il prodotto deve essere originario di un luogo determinato, avere una qualità, reputazione o altra caratteristica essenzialmente attribuibile a tale origine e almeno una fase della produzione deve svolgersi nella zona geografica delimitata. Nel caso di specie, il richiedente ha dimostrato il legame reputazionale e qualitativo con la Camargue mediante riferimenti a libri di cucina, pubblicazioni gastronomiche, guide turistiche, articoli di stampa e trasmissioni televisive diffusi dal 1990 in poi.

Caratteristiche del prodotto e sufficienza della prova

La domanda descrive un metodo di produzione specifico: il sale si forma in estate sulla superficie dell’acqua; il vento Maestrale spinge il fior di sale verso il bordo dei cristallizzatori; il prodotto si accumula e precipita nella salamoia originaria; lo strato di "contre sel" impedisce il contatto con il suolo sabbioso, contribuendo alla purezza del prodotto. La rapidità di evaporazione favorisce la formazione di cristalli di piccole dimensioni. La Commissione ritiene che tali elementi dimostrino un nesso causale tra area geografica, qualità specifica e reputazione di lunga data, sufficiente per la registrazione come IGP.

Rigetto delle obiezioni sulla natura del "fleur de sel"

Gli opponenti sostenevano che il prodotto non corrispondesse alla nozione tradizionale di "fleur de sel", poiché non sarebbe raccolto sulla superficie della salamoia ma sul fondo del bacino. La Commissione osserva che tale circostanza non esclude di per sé il legame con la zona geografica e che il nome registrando è sufficientemente specifico e distinto da altri prodotti denominati "fleur de sel", perché il termine sarà sempre accompagnato da "Camargue".

Assenza di pregiudizio per altri nomi o prodotti

La Commissione respinge anche il motivo di opposizione fondato sull’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012. In linea generale, l’esistenza di un nome o di un prodotto è compromessa solo se la registrazione incide direttamente su un nome specifico o su un prodotto specifico, ad esempio impedendone l’uso o la commercializzazione con lo stesso nome. Nel caso esaminato, i produttori di altri prodotti "fleur de sel" potranno continuare a usare il proprio nome; l’impatto su un termine comune non è considerato rilevante.

Rapporti con norme nazionali e con altre denominazioni registrate

La Commissione chiarisce che leggi nazionali di alcuni Stati membri, che associano il termine "fleur de sel" a un particolare metodo di produzione, non costituiscono prova decisiva a livello unionale, poiché nell’Unione non esiste una definizione giuridica comune del termine. Viene inoltre richiamato il fatto che altre denominazioni già registrate contenenti "fleur de sel" presentano caratteristiche diverse, come "Sel de Guérande/Fleur de sel de Guérande", "Sal de Tavira/Flor de Sal de Tavira", "Piranska sol" e "Paška sol", a conferma della compatibilità della nuova IGP con il sistema UE.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Registrazione dell’IGP

L’articolo 1 dispone l’iscrizione nel registro del nome "Sel de Camargue/Fleur de sel de Camargue" come indicazione geografica protetta. Il nome identifica un prodotto della classe 2.6 — Sale, ai sensi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Esito della procedura di opposizione

La Commissione constata che le opposizioni sono state ricevibili ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012, ma che le consultazioni non hanno portato a un accordo. Sono quindi stati esaminati i motivi di opposizione fondati sull’articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e c), senza accoglimento delle contestazioni.

Sussistenza del legame geografico e della reputazione

La Commissione ritiene soddisfatta la definizione di IGP di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, poiché il richiedente ha dimostrato che la reputazione del prodotto è legata al nome richiesto e attribuibile alla zona della Camargue, anche tramite fonti gastronomiche, stampa e programmi televisivi dal 1990.

Conformità al disciplinare e al metodo di produzione

È ritenuto rispettato l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, poiché la domanda contiene una descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e il nome "Sel de Camargue/Fleur de sel de Camargue" è utilizzato legittimamente da circa 30 anni in Francia e nell’Unione.

Rigetto delle obiezioni sulla denominazione "fleur de sel"

La Commissione esclude che la registrazione comprometta l’esistenza di nomi o prodotti di "fleur de sel" ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il termine geografico "Camargue" consente di distinguere il prodotto e l’impatto su un termine comune non è considerato rilevante.

Rapporti con definizioni nazionali e con altre DOP/IGP

La Commissione afferma che eventuali definizioni nazionali del termine "fleur de sel" non vincolano il livello dell’Unione, in assenza di una definizione giuridica comune. Inoltre, richiama esempi di denominazioni già registrate contenenti "fleur de sel" con caratteristiche diverse, a sostegno della compatibilità della nuova registrazione.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geografichequalità dei prodotti agricoli e alimentariagroalimentaretutela dei nomi di prodotto

Testo integrale

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