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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/452

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/452 della Commissione, del 1o febbraio 2024, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna

Normativa europea32024R0452

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli elenchi UE delle zone da cui è autorizzato l’ingresso di determinati prodotti avicoli provenienti da Canada e Stati Uniti, in seguito a recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità e alle misure di contenimento adottate dai paesi interessati. La Commissione valuta che, per alcune zone, le garanzie fornite consentano di revocare la sospensione e di reintrodurre l’autorizzazione all’ingresso. L’intervento modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e si applica con urgenza dal giorno successivo alla pubblicazione.

Aggiornamento degli elenchi UE dei paesi terzi e delle zone autorizzate all’ingresso di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna, con riferimento a Canada e Stati Uniti.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e alle autorità coinvolti nell’importazione nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, provenienti da Canada e Stati Uniti. Incide sugli elenchi di zone autorizzate contenuti negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, limitatamente alle zone interessate da focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e alle successive rimozioni/reintegri di restrizioni. È applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale; il testo è rilevante ai fini del SEE.

Aggiornamento degli elenchi UE per l’ingresso di prodotti avicoli da Canada e Stati Uniti

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/452 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per adeguare gli elenchi delle zone dei paesi terzi autorizzate all’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. L’intervento è motivato dalla comparsa di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Canada e negli Stati Uniti e dalle informazioni successivamente fornite da tali paesi sulle misure di contenimento adottate.

Contesto normativo

Il regolamento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, che richiede che gli animali, il materiale germinale e i prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori siano inseriti negli elenchi di cui all’articolo 230. Richiama inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/692, che stabilisce le prescrizioni sanitarie per l’ingresso nell’Unione, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi dei paesi terzi, territori o zone da cui è autorizzato l’ingresso delle categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale disciplinati dal citato regolamento delegato.

Motivazione e valutazione della Commissione

Dai considerando emerge che il Canada ha notificato un focolaio di HPAI nel Saskatchewan confermato il 15 gennaio 2024, mentre gli Stati Uniti hanno notificato quattro focolai in California, Kansas e South Dakota confermati tra l’11 e il 18 gennaio 2024. Le autorità veterinarie dei due paesi hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km e applicato una politica di abbattimento totale, seguita da operazioni di pulizia e disinfezione. La Commissione, valutate le informazioni epidemiologiche e le misure adottate, conclude che per le zone interessate sussistono garanzie adeguate e che la sospensione dell’ingresso non è più necessaria per quelle aree specifiche.

Modifiche agli allegati V e XIV del regolamento 2021/404

Il nucleo operativo del regolamento consiste nella sostituzione e nell’integrazione di numerose voci degli allegati V e XIV. Nell’allegato V, relativo alle partite di pollame e materiale germinale di pollame e alle carni fresche di pollame e selvaggina da penna, vengono aggiornate varie zone del Canada e degli Stati Uniti, con indicazione delle date di riferimento dei focolai e delle successive date di riapertura o aggiornamento. Tra le modifiche canadesi figurano le zone CA–2.204, CA–2.212, CA–2.213, CA–2.217 e l’inserimento della nuova zona CA–2.230 in Saskatchewan, descritta con coordinate geografiche e suddivisione in zona di protezione di 3 km e zona di sorveglianza di 10 km.

Per gli Stati Uniti, l’allegato V sostituisce numerose righe relative a molteplici zone, incluse quelle situate in Kansas, California e South Dakota, e ne aggiunge di nuove. Le voci aggiornate riportano la codifica della zona, la categoria di prodotti interessata e le date di conferma dei focolai e di applicazione delle misure restrittive o di revoca. Tra le nuove zone introdotte figurano US–2.615, US–2.616, US–2.617 e US–2.618, con descrizione geografica puntuale nella parte 2 dell’allegato.

Aggiornamenti corrispondenti nell’allegato XIV

Le stesse logiche di aggiornamento sono replicate nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, per le categorie di prodotti ivi contemplate, con riferimento a POU, RAT e GBM. Anche qui sono aggiornate le voci canadesi CA–2.204, CA–2.212, CA–2.213, CA–2.217 e CA–2.230, nonché una lunga serie di zone statunitensi già citate nell’allegato V. Le tabelle mostrano, per ciascuna zona, le date di conferma del focolaio e le date di cessazione o aggiornamento della sospensione.

Effetti pratici per gli operatori

Per gli operatori economici e per le autorità sanitarie, l’effetto del regolamento è la necessità di verificare puntualmente la zona di origine delle partite in importazione e la corrispondenza con le voci aggiornate negli allegati del regolamento 2021/404. L’ingresso nell’Unione resta consentito solo per le zone espressamente autorizzate e nei limiti delle categorie merceologiche indicate nelle tabelle. La natura direttamente applicabile del regolamento impone un adeguamento immediato delle procedure doganali e sanitarie.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi in ciascuno degli Stati membri. Il testo è inoltre qualificato come rilevante ai fini del SEE.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati V e XIV del regolamento 2021/404

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento. Le modifiche riguardano le voci relative al Canada e agli Stati Uniti negli elenchi delle zone autorizzate per l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Aggiornamento delle restrizioni per focolai HPAI in Canada

Nell’allegato V e nell’allegato XIV vengono aggiornate le voci delle zone canadesi colpite da HPAI, con sostituzione delle righe relative alle zone CA–2.204, CA–2.212, CA–2.213, CA–2.217 e inserimento della nuova zona CA–2.230 (Saskatchewan, coordinate 53.19 / -106.61, con zone di protezione di 3 km e di sorveglianza di 10 km). Per l’allegato XIV le modifiche riportano anche i relativi prodotti/animali interessati (POU, RAT, GBM).

Aggiornamento delle restrizioni per focolai HPAI negli Stati Uniti

Sono sostituite e/o aggiornate numerose zone statunitensi negli allegati V e XIV, con riferimento ai focolai notificati in California, Kansas, South Dakota e altri Stati. Tra le zone interessate figurano US–2.461, 2.462, 2.464, 2.465, 2.476, 2.479, 2.480, 2.482, 2.483, 2.486–2.489, 2.492, 2.496–2.498, 2.500–2.501, 2.503–2.504, 2.509–2.511, 2.513, 2.515, 2.520–2.523, 2.527, 2.531, 2.536, 2.538–2.540, 2.542, 2.549, 2.563–2.565, 2.570–2.571, 2.578, nonché le nuove zone US–2.615, US–2.616, US–2.617 e US–2.618. Nell’allegato V le zone sono riferite a pollame/materiale germinale e carni fresche di pollame e selvaggina da penna; nell’allegato XIV a pollame, ratiti e materiale germinale/ovoprodotti indicati nelle rispettive righe.

Ritorno all’autorizzazione dell’ingresso da zone non più a rischio

I considerando affermano che Canada e Stati Uniti hanno fornito informazioni epidemiologiche e sulle misure adottate, incluse zone soggette a restrizioni di almeno 10 km, abbattimento totale, pulizia e disinfezione. La Commissione ritiene che, per le zone interessate, le garanzie siano adeguate e che la situazione non rappresenti più una minaccia tale da giustificare la sospensione, consentendo quindi di reautorizzare l’ingresso nell’Unione dalle zone interessate.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecommercio agroalimentareimportazioni da paesi terzisicurezza alimentarebeni di origine animale

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