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Sentenza

Sentenza n. 388/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento: - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- emesso dal dirigente dell’Area IV della Prefettura di Salerno (notificato in pari data) recante il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Giustizia amministrativa202501427

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia con nulla osta al lavoro subordinato stagionale e visto d'ingresso, non era stato assunto dal datore di lavoro, che aveva successivamente comunicato la rinuncia all'assunzione per carenza di commesse e di agevolazioni. Dopo una precedente sentenza che aveva ordinato alla Prefettura di concludere il procedimento, l'amministrazione aveva respinto l'istanza per carenza documentale e, soprattutto, per l'assenza di un rapporto di lavoro effettivamente instaurato, ritenendo che il permesso per attesa occupazione fosse previsto soltanto dopo la cessazione di un rapporto di lavoro regolarmente iniziato. Il ricorrente ha dedotto: a) violazione degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990, per mancata comunicazione di un valido preavviso di rigetto, difformità tra la richiesta documentale e la motivazione finale, omessa contestazione preventiva della documentazione mancante e difetto di motivazione; b) violazione e falsa applicazione dell'art. 22 del d.lgs. n. 286/1998 ed eccesso di potere per sviamento, travisamento ed errore manifesto, sostenendo che la normativa e la giurisprudenza consentirebbero il rilascio del permesso quando la mancata formalizzazione del rapporto non sia imputabile allo straniero e che il lavoratore non avrebbe potuto iniziare l'attività in assenza del codice fiscale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto decisivo il motivo sostanziale posto a fondamento del diniego: il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere rilasciato quando sia cessato un rapporto di lavoro precedentemente e correttamente instaurato per causa non imputabile al lavoratore, ma non quando il rapporto di lavoro non sia mai stato costituito. Nel caso concreto era pacifico che tra il ricorrente e il datore di lavoro non fosse mai stato instaurato alcun rapporto di lavoro. Il Collegio ha richiamato e condiviso la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui il rapporto avrebbe potuto essere avviato già dopo il rilascio del nulla osta e, ove successivamente interrotto, avrebbe potuto fondare il rilascio del permesso per attesa occupazione; è quindi irrilevante la questione della durata del procedimento amministrativo. Le censure procedimentali e quelle relative all'impossibilità di lavorare senza codice fiscale non sono state ritenute idonee a superare il decisivo difetto di instaurazione del rapporto. Spese compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    “l’unica possibilità per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è legata all’interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore”

    La disposizione, secondo l'interpretazione giurisprudenziale condivisa dal TAR, consente il permesso per attesa occupazione in caso di cessazione di un rapporto di lavoro regolarmente instaurato, non quando il rapporto non sia mai iniziato.

  • art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998

    “aveva l’obbligo di recarsi, entro otto giorni dall’ingresso, presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione per la firma del contratto di soggiorno”

    La norma impone al lavoratore l'adempimento relativo alla sottoscrizione del contratto di soggiorno entro il termine indicato.

  • art. 22, comma 6-bis, d.lgs. 286/1998

    “nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il Nulla Osta consente lo svolgimento dell’attività sul territorio nazionale”

    Il nulla osta consente l'avvio dell'attività lavorativa nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno; pertanto, il rapporto avrebbe potuto essere instaurato dopo il rilascio del nulla osta.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    È stato invocato dal ricorrente per la mancata comunicazione del preavviso di rigetto, ma la censura non ha condotto all'annullamento del diniego.

  • art. 3 l. 241/1990

    È stato invocato in relazione al difetto di motivazione del provvedimento, senza esito favorevole per il ricorrente.

  • art. 42 d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla l. 4 agosto 2022, n. 122

    La giurisprudenza richiamata dal TAR ne conferma l'applicazione nel senso che il permesso per attesa occupazione presuppone l'interruzione di un rapporto di lavoro correttamente instaurato.

Massime di principio

  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la cessazione, per causa non imputabile al lavoratore straniero, di un rapporto di lavoro subordinato precedentemente e correttamente instaurato; non è invece titolo per regolarizzare ab origine l'ingresso di uno straniero che, pur munito di nulla osta e visto, non abbia mai iniziato alcun rapporto di lavoro.
  • Il rilascio del nulla osta al lavoro consente l'avvio dell'attività lavorativa nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno; pertanto, la mancata instaurazione del rapporto non può essere equiparata alla successiva perdita di un rapporto già costituito.
  • Quando la mancata instaurazione del rapporto di lavoro esclude in radice il presupposto sostanziale del permesso per attesa occupazione, le contestazioni procedimentali relative alla richiesta documentale o al preavviso di rigetto non sono idonee a fondare l'annullamento del diniego se non superano tale ragione decisiva.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDifetto di motivazioneEccesso di poterePartecipazione procedimentale

Testo integrale

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