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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05421/2025 del 01/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare di compravendita immobiliare, con versamento di acconti e fatturazione dell'IVA da parte della promittente venditrice. La società promissaria acquirente aveva chiesto il rimborso di un credito IVA maturato negli anni 2008-2010. Dopo il fallimento della venditrice e il mancato perfezionamento del contratto definitivo, l'Ufficio ha emesso un avviso di accertamento per l'anno 2011, contestando la mancata rettifica in aumento dell'IVA detratta sugli acconti, ritenendo applicabili gli artt. 19, 19-bis e 26 del DPR n. 633/1972. La contribuente aveva dedotto, tra l'altro, difetto di contraddittorio endoprocedimentale, difetto di motivazione, illegittimità della riscossione straordinaria anticipata e insussistenza dell'obbligo di rettifica. In sede di rinvio, la CTR aveva annullato l'avviso ritenendo che, in presenza di preliminare con pagamento anticipato e fatture emesse, la mancata stipula del definitivo per fallimento del venditore non giustificasse la ripresa a tassazione nei confronti dell'acquirente. L'Agenzia ha impugnato tale decisione con un solo motivo, denunciando violazione degli artt. 6, 19, 19-bis e 26, comma 2, DPR n. 633/1972, sostenendo che il venir meno dell'operazione imponibile imponeva al cessionario la rettifica della detrazione IVA già operata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che, in tema di IVA, quando un preliminare di compravendita immobiliare sia stato eseguito con versamento di acconti fatturati e successivamente il contratto definitivo non venga stipulato per sopravvenuto fallimento del promittente venditore, viene meno la causa giustificativa dell'originaria fatturazione e il promissario acquirente è tenuto a neutralizzare la detrazione mediante registrazione della variazione ai sensi dell'art. 26 DPR n. 633/1972, ferma restando la sua eventuale pretesa restitutoria verso il cedente. La Corte ha inoltre escluso che nel caso concreto vi fosse una violazione del principio di neutralità dell'IVA e ha ritenuto non pertinente il richiamo alla giurisprudenza della CGUE sul mero non pagamento del corrispettivo. Di conseguenza, ha cassato la sentenza impugnata con rinvio, affinché il giudice di merito si uniformi ai principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 6 DPR n. 633/1972

    Il versamento di acconti in relazione a un preliminare immobiliare integra operazione imponibile ai fini IVA nei limiti dell'importo fatturato o pagato, ma ciò non esclude l'obbligo di rettifica se l'operazione viene meno.

  • art. 19 DPR n. 633/1972

    La detrazione IVA opera secondo il meccanismo ordinario, ma deve essere neutralizzata quando viene meno la ragione giustificativa dell'operazione fatturata.

  • art. 19-bis DPR n. 633/1972

    Richiamato dall'Ufficio e nel motivo di ricorso come disposizione rilevante per la rettifica della detrazione IVA.

  • art. 26, comma 2, DPR n. 633/1972

    nel testo applicabile ratione temporis

    Se l'operazione fatturata viene meno successivamente alla registrazione, il cessionario/committente deve registrare la variazione per neutralizzare la detrazione già operata, mentre il cedente/prestatore ha diritto alla detrazione corrispondente alla variazione.

  • art. 23 DPR n. 633/1972

    È richiamato quale norma di registrazione delle fatture e delle variazioni ai fini della neutralizzazione contabile.

  • art. 24 DPR n. 633/1972

    È richiamato quale norma di registrazione delle variazioni ai fini della neutralizzazione contabile.

  • art. 25 DPR n. 633/1972

    Serve da riferimento per la registrazione degli acquisti, che viene neutralizzata dalla variazione dovuta ai sensi dell'art. 26.

  • art. 72 l.fall.

    Lo scioglimento del contratto per fallimento determina il venir meno della causa giustificativa dell'emissione della fattura, in modo analogo alla risoluzione.

  • art. 65 Direttiva 2006/112/CE

    Richiamato dall'Ufficio per sostenere la rilevanza dell'esigibilità IVA sugli acconti, ma la Corte ha ritenuto decisivo il sistema della rettifica quando l'operazione viene meno.

  • art. 11, parte C, paragrafo 1, primo e secondo comma, della sesta direttiva

    La Corte usa la giurisprudenza unionale per distinguere i casi di annullamento/risoluzione del contratto, in cui la riduzione della base imponibile è necessaria, dai casi di mero non pagamento, in cui gli Stati membri possono derogare.

  • art. 5, comma 4, D.lgs. n. 471/1997

    Norma sanzionatoria richiamata nell'avviso di accertamento per le conseguenze della mancata rettifica.

  • art. 29, lett. c), comma 1, D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010

    Richiamato dall'avviso per l'iscrizione a ruolo straordinario delle somme dovute.

Massime di principio

  • In tema di IVA, quando un'operazione fatturata viene meno per risoluzione, scioglimento o altra causa che elimina la ragione giustificativa dell'operazione, il cessionario/committente deve rettificare la detrazione già operata mediante registrazione della variazione prevista dall'art. 26 DPR n. 633/1972.
  • L'obbligo di rettifica grava separatamente sui soggetti coinvolti nell'operazione: il cedente/prestatore recupera la detrazione corrispondente alla variazione, mentre il cessionario/committente deve neutralizzare la detrazione originaria, così da adeguare la realtà contabile alla realtà negoziale sopravvenuta.
  • Nel preliminare di compravendita immobiliare con pagamento di acconti e fatturazione dell'IVA, il successivo mancato perfezionamento del definitivo per fallimento del promittente venditore fa venir meno la causa dell'originaria fattura e impone al promissario acquirente la variazione in aumento dell'IVA detratta.
  • Il principio di neutralità dell'IVA non impedisce la rettifica della detrazione quando l'operazione imponibile viene meno: la neutralità è assicurata proprio dalla cancellazione degli effetti fiscali di una fattura che non ha più base causale.
  • La disciplina eurounitaria sul mancato pagamento del corrispettivo non si sovrappone ai casi in cui il contratto venga meno: la deroga ammessa per il non pagamento attiene a fattispecie diverse da risoluzione o annullamento dell'operazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

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