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Sentenza

Sentenza del 28/10/2015 n. 21958 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

A seguito di un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza relativo a fatture per operazioni inesistenti e a una presunta frode fiscale, l’Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti della società, dei soci e di altri soggetti, tra cui P.F., un avviso di accertamento per il reddito imponibile del 1998 ai fini IVA, IRAP e IRPEF. P.F. aveva impugnato l’accertamento sostenendo di non essere socio della società, di non aver ricevuto la notifica del processo verbale di constatazione e di non aver potuto conoscere con precisione le violazioni e la responsabilità a lui attribuite. La CTP e poi la CTR avevano annullato l’accertamento nei suoi confronti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate. I primi due motivi, relativi all’insufficiente motivazione della sentenza e all’utilizzabilità delle presunzioni, sono stati dichiarati inammissibili perché privi del momento di sintesi richiesto dall’art. 366-bis c.p.c. e perché non indicavano specificamente gli atti processuali contenenti le prove invocate, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché non coglieva la ragione effettiva dell’annullamento, fondata sulla mancata specificazione delle contestazioni e della responsabilità del contribuente. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità del quesito di diritto e comunque infondato: l’accesso agli atti è una facoltà del contribuente, mentre l’Amministrazione deve allegare o dimostrare la conoscenza effettiva e tempestiva degli atti richiamati per relationem, soprattutto quando si tratta di verbali riferiti a soggetti diversi e mai notificati al contribuente. L’accertamento nei confronti di P.F. è quindi rimasto annullato e l’Agenzia è stata condannata al pagamento di 4.500 euro di spese, oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per le sentenze soggette alla sua applicazione, i motivi di ricorso per cassazione fondati sul vizio di motivazione dovevano contenere un momento di sintesi chiaro e conciso del fatto controverso e delle ragioni dell’insufficienza o contraddittorietà della motivazione. La sua omissione comportava l’inammissibilità del motivo.

  • Art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali si fondano le censure, consentendo alla Corte di comprendere la controversia senza dover ricercare autonomamente elementi in altri atti del processo.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39

    Disciplina i poteri e i presupposti dell’accertamento delle imposte sui redditi. La norma non esonera comunque l’Amministrazione dall’indicare in modo concreto le contestazioni, la responsabilità del contribuente e gli elementi posti a fondamento dell’accertamento.

  • Art. 2697 c.c.

    Stabilisce la regola generale sull’onere della prova. Nel caso esaminato, l’Agenzia non poteva limitarsi a sostenere che l’onere probatorio gravasse sul contribuente senza prima fornire un accertamento adeguatamente motivato e riferito alla sua specifica posizione.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 3

    Impone l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi. La motivazione per relationem è ammissibile solo se gli atti richiamati sono effettivamente conoscibili dal destinatario; quando non sono stati notificati né formati alla sua presenza, l’Amministrazione deve allegarli o dimostrarne la conoscenza concreta e tempestiva.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, comma 3

    Consente l’utilizzo, nell’ambito dell’accertamento tributario, di elementi acquisiti dalla Guardia di finanza anche attraverso attività investigative, purché tali elementi siano validamente riferiti alla posizione del contribuente e adeguatamente esplicitati nell’atto impositivo.

Massime di principio

  • Un accertamento fiscale rivolto a un soggetto estraneo alla società verificata deve individuare con precisione le condotte contestate, il ruolo del contribuente, i rapporti con la società e gli elementi che fondano la sua responsabilità; non è sufficiente richiamare genericamente una frode o l’appartenenza a un sistema evasivo.
  • La motivazione per relationem è valida solo quando il contribuente ha avuto una conoscenza effettiva e tempestiva degli atti richiamati. Il semplice fatto che avrebbe potuto chiederne l’accesso non sostituisce, di regola, l’obbligo dell’Amministrazione di allegarli o provarne la conoscenza.
  • Gli elementi presuntivi e le risultanze di indagini penali possono essere utilizzati in ambito tributario, ma devono essere indicati in modo specifico e collegati alla posizione individuale del contribuente, formando un quadro di presunzioni gravi, precise e concordanti.
  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono rispettare rigorosamente i requisiti formali applicabili ratione temporis: per i vizi di motivazione occorreva il momento di sintesi previsto dall’art. 366-bis c.p.c., mentre per tutti i motivi è necessario indicare puntualmente gli atti e i documenti rilevanti.
  • Il giudice di legittimità non rivaluta autonomamente il materiale probatorio se il ricorso non riproduce o individua adeguatamente gli atti su cui si fonda; la mancanza di specificità e autosufficienza può determinare l’inammissibilità del ricorso.
  • La notifica del processo verbale alla società o al suo legale rappresentante non garantisce automaticamente il diritto di difesa di un soggetto diverso personalmente destinatario dell’accertamento, soprattutto quando la sua responsabilità viene affermata autonomamente.

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