Sentenza n. 62/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto Cat. -OMISSIS-prot. -OMISSIS- del 25 ottobre 2021 emesso dalla Questura di Palermo avente ad oggetto la sospensione per la durata di giorni 30 della Scia di somministrazione di alimenti e bevande prot. n. -OMISSIS-del 12 agosto 2011 e dell'autorizzazione Cat. -OMISSIS- rilasciata in data 22 ottobre 2013 per l'esercizio di giochi pubblici, entrambe intestate all'odierno ricorrente. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 24 dicembre 2021: della “proposta per l’adozione dell'art. 100 T.U.L.P.S.” del 22 ottobre 2021 predisposta dal Commissariato di P.S. “Brancaccio” e trasmessa alla Questura di Palermo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di sospensione per 30 giorni della SCIA di somministrazione di alimenti e bevande e dell’autorizzazione per l’esercizio di giochi pubblici, nonché proposta istruttoria ex art. 100 T.U.L.P.S.
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Questura di Palermo, ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., aveva sospeso per trenta giorni le autorizzazioni relative al proprio esercizio. L’amministrazione aveva ritenuto il locale punto di riferimento logistico per un’attività di spaccio di stupefacenti, luogo di frequentazione e aggregazione di soggetti pregiudicati e pericolosi e, quindi, fonte di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, sulla base di indagini di polizia e di un’ordinanza cautelare emessa dal GIP nei confronti di sei soggetti. Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, l’irragionevolezza e l’assenza di attualità del pericolo, considerato che i soggetti indagati erano stati sottoposti a custodia cautelare, che i fatti risalivano al marzo 2020, durante il lockdown, e che una successiva perquisizione del febbraio 2021 aveva avuto esito negativo. In secondo luogo, ha contestato il difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che non fossero stati accertati illeciti all’interno del locale, che i fatti si fossero verificati all’esterno e che mancassero elementi puntuali sull’identificazione, sui precedenti e sulla frequentazione dei presunti pregiudicati. Ha inoltre richiamato l’obbligo di accogliere e servire i clienti previsto dall’art. 187 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. In terzo luogo, ha dedotto la sproporzione della durata della sospensione, superiore al limite ordinario di quindici giorni previsto dall’art. 9, comma 3, della l. n. 287/1991, in assenza di specifiche esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Con i motivi aggiunti ha esteso le medesime censure alla proposta istruttoria del Commissariato di P.S. e ha sostenuto che l’amministrazione avesse riportato fatti risalenti senza dimostrare l’attualità del pericolo al momento dell’adozione del decreto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Quanto ai primi due motivi, ha ritenuto legittimo il ricorso all’art. 100 T.U.L.P.S., qualificando la sospensione come misura preventiva, non sanzionatoria, diretta a impedire situazioni di pericolo per la collettività e non subordinata all’accertamento della responsabilità del gestore. La misura può essere adottata anche quando i fatti pericolosi si siano verificati all’esterno del locale, purché sussista un collegamento significativo tra l’esercizio e la presenza reiterata di soggetti pericolosi o dediti ad attività criminose. Gli accertamenti dell’autorità di pubblica sicurezza sono stati ritenuti idonei a dimostrare oggettivamente la situazione di pericolosità associata al locale; non erano decisivi né la mancata identificazione di tutti i pregiudicati, né l’assenza di illeciti materialmente commessi all’interno, né il fatto che parte degli episodi fosse avvenuta durante il lockdown. Neppure l’emissione delle misure cautelari penali aveva eliminato con certezza ogni pericolo futuro connesso all’esercizio. Il richiamo all’obbligo di servire i clienti ex art. 187 R.D. n. 635/1940 è stato giudicato irrilevante. Il TAR ha inoltre escluso che la sospensione avesse natura sanzionatoria. Quanto alla durata, ha ritenuto specificamente giustificata la sospensione di trenta giorni ai sensi dell’art. 9, comma 3, l. n. 287/1991, poiché gli elementi investigativi e la gravità della situazione descritta dall’amministrazione integravano particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 100 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.
La sospensione è una misura preventiva, non sanzionatoria, fondata su un’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza. Non richiede l’accertamento della responsabilità del gestore e può riguardare anche pericoli verificatisi all’esterno del locale, purché collegati in modo significativo all’attività dell’esercizio.
art. 9, comma 3, l. n. 287/1991
la sospensione del titolo autorizzatorio prevista dall'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza [...] non può avere durata superiore a quindici giorni; è fatta salva la facoltà di disporre la sospensione per una durata maggiore, quando sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate.
Il limite ordinario di quindici giorni può essere superato quando l’amministrazione motivi specificamente particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica; nel caso esaminato, tali esigenze sono state ravvisate nella gravità degli elementi investigativi e nella persistente pericolosità associata al locale.
art. 187 R.D. 6 maggio 1940, n. 635
obbligo di accogliere e servire tutti i clienti, eccezion fatta per l’esistenza di un legittimo motivo di rifiuto delle prestazioni.
L’obbligo dell’esercente di accogliere e servire i clienti non esclude l’adozione della sospensione preventiva ex art. 100 T.U.L.P.S., che è fondata sulla situazione obiettiva di pericolo collegata al locale.
artt. 81 e 110 c.p.
Richiamati negli atti amministrativi in relazione ai reati contestati ai soggetti sottoposti a misura cautelare; il TAR li considera come elementi del quadro oggettivo di pericolosità, senza ritenere necessario un accertamento penale definitivo.
art. 73, commi 1, 4 e 6, d.P.R. n. 309/1990
Richiamato in relazione ai reati di spaccio e traffico di sostanze stupefacenti valorizzati dall’amministrazione nel provvedimento preventivo.
Massime di principio
- La sospensione della licenza di un esercizio pubblico prevista dall’art. 100 T.U.L.P.S. ha natura preventiva e non sanzionatoria: può essere disposta per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica senza che sia accertata una responsabilità, dolosa o colposa, del titolare dell’esercizio.
- L’adozione della sospensione ex art. 100 T.U.L.P.S. non richiede che gli episodi pericolosi si siano verificati materialmente all’interno del locale; è sufficiente un collegamento causale o logistico significativo tra l’attività dell’esercizio e la reiterata presenza, all’interno o nelle sue immediate vicinanze, di soggetti pericolosi o dediti ad attività criminose.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni dell’autorità di pubblica sicurezza in materia di sospensione ex art. 100 T.U.L.P.S. è limitato ai casi di travisamento dei fatti, erronea istruttoria o manifesta irragionevolezza, trattandosi di un potere ampiamente discrezionale.
- L’emissione di misure cautelari penali nei confronti dei soggetti coinvolti nelle attività criminose non elimina automaticamente l’attualità o l’utilità della sospensione amministrativa, se non è dimostrato che sia venuta meno ogni potenziale situazione di pericolo collegata all’esercizio.
- Il limite ordinario di quindici giorni previsto dall’art. 9, comma 3, l. n. 287/1991 può essere superato quando l’amministrazione motivi specificamente la necessità di una durata maggiore in ragione di particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica; la gravità degli elementi investigativi può giustificare una sospensione di trenta giorni.
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