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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34906/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Dopo la definitiva condanna di Banculescu Gica Alin con confisca per equivalente di euro 584.391,21 il Pubblico Ministero ha trasmesso al GIP una nota della Guardia di Finanza indicante l'individuazione di alcuni beni. Il GIP ha dichiarato non luogo a provvedere rilevando che gli adempimenti esecutivi ordinari (es. trascrizione del vincolo, prima verifica della corrispondenza tra importo della confisca e valore dei beni) spettano al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 655 c.p.p. e che le funzioni gestorie competono all'Agenzia del Demanio ai sensi dell'art. 3, comma 18, d.l. 95/2012. Il PM ha proposto ricorso per cassazione deducendo erronea applicazione di legge e abnormità del provvedimento, sostenendo che l'esecuzione della confisca per equivalente non rientrerebbe nella sfera di azione esclusiva del PM e invocando poteri del giudice dell'esecuzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. Ha ritenuto che l'impugnazione mirasse a contestare un atto non decisorio del GIP e che non sussistessero i presupposti di abnormità così come definiti dalla giurisprudenza della Corte (sent. Toni, SS.UU. 2009). La Corte ha confermato il principio secondo cui l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali spetta al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 655 c.p.p.; l'intervento del giudice dell'esecuzione è previsto su istanza di parte e per la verifica della corrispondenza di valore; la gestione dei beni confiscati compete, salvo interventi giurisdizionali, all'Agenzia del Demanio. Poiché la richiesta del PM era generica e non indicava specifiche attività da svolgere, non è stata ravvisata erroneità di diritto né abnormità del provvedimento impugnato.

Norme richiamate

  • art. 655 cod. proc. pen.

    art. 655, comma 1, cod. proc. pen.

    La Corte interpreta l'art. 655 nel senso che l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali spetta al Pubblico Ministero; compete al PM l'individuazione dei beni corrispondenti al valore oggetto di confisca per equivalente e gli adempimenti esecutivi ordinari.

  • art. 3, comma 18, d.l. n. 95/2012

    art. 3, comma 18, d.l. 95/2012

    La norma è stata interpretata come attribuente all'Agenzia del Demanio le funzioni gestorie principali sui beni confiscati una volta eseguita la confisca, salva la necessità di interventi giurisdizionali specifici.

  • Sentenza Toni (Sezioni Unite, 2009)

    La Corte richiama il principio che l'abnormità del provvedimento giudiziale sussiste solo se il giudice esercita un potere non attribuitogli (carenza di potere in astratto) o devia radicalmente dallo scopo del modello legale (carenza in concreto). L'abnormità funzionale, con riferimento alla stasi del processo, è limitata al caso in cui il provvedimento imponga al PM un adempimento che realizzerebbe un atto nullo rilevabile nel futuro; negli altri casi il PM deve conformarsi.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. III 6.3.2014; Sez. VI 25.10.2017)

    Richiamata per il principio che, anche senza sequestro preventivo, l'individuazione dei beni corrispondenti al valore oggetto di confisca per equivalente è compito del Pubblico Ministero e che il giudice dell'esecuzione interviene su istanza di parte per la verifica della corrispondenza di valore.

Massime di principio

  • L'esecuzione delle misure di confisca per equivalente, soprattutto nella fase di individuazione dei beni e degli adempimenti preliminari, spetta di regola al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 655 c.p.p.; il giudice dell'esecuzione interviene su istanza di parte o per questioni specifiche e concrete.
  • La semplice trasmissione di informazioni probatorie o generiche al giudice non legittima di per sé un provvedimento cautelare o direttivo del giudice dell'esecuzione; le richieste devono essere specifiche e mirate per attivare la giurisdizione esecutiva.
  • La nozione di 'abnormità' del provvedimento giudiziale è strettamente delimitata: il PM può impugnare solo se il giudice ha agito oltre i poteri attribuitigli o ha imposto un adempimento che renderebbe nullo il futuro procedimento; altrimenti il PM è tenuto a eseguire o proseguire l'azione prevista.
  • Una volta eseguita la confisca, le funzioni gestorie sui beni sono principalmente dell'Agenzia del Demanio, salvo diversamente disposto da interventi giurisdizionali specifici.
  • In situazioni analoghe è consigliabile che il PM formuli richieste esecutive precise e motivate quando si chiede l'intervento del giudice dell'esecuzione, per evitare l'inammissibilità o il rigetto per genericità.

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