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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30639/2025 del 12/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Firenze che aveva respinto il riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Pistoia che aveva applicato gli arresti domiciliari a Sorrenti, gravemente indiziato dei reati di truffa finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche e autoriciclaggio. I difensori deducevano: violazione dell'art. 274 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza e all'attualità delle esigenze cautelari (contestando il riferimento esclusivo alla gravità del fatto e la mancata considerazione della data dei reati, della confessione, della collaborazione, delle attività riparatorie e della rinuncia all'impugnazione della cautela reale); e violazione di legge e illogicità nella scelta della misura, sostenendo che sarebbe stata idonea e sufficiente una misura interdittiva (interdizione temporanea dall'esercizio dell'impresa) in ragione della collaborazione e del tempo intercorso dai fatti (anni 2021-2022).

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato correttamente la sussistenza dell'esigenza cautelare, richiamando le particolari modalità di consumazione, la complessità delle operazioni di autoriciclaggio (anche con trasferimenti all'estero), la negativa personalità dell'indagato e l'elevato ammontare dei crediti ottenuti con condotte decettive, elementi idonei a fondare un concreto pericolo di reiterazione. Sulla questione dell'attualità il giudice ha fatto riferimento al criterio giurisprudenziale che richiede una valutazione prognostica; pertanto le censure sono infondate. Quanto all'alternativa della misura interdittiva, la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata e, comunque, inammissibile perché la misura alternativa non era stata specificamente prospettata in sede di riesame e la relativa questione non può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • articolo 274 cod. proc. pen.

    art. 274, comma 1, lett. c)

    Il requisito dell'attualità del pericolo non equivale all'imminenza di specifiche occasioni di reato ma richiede una valutazione prognostica della possibilità di reiterazione, tenendo conto delle modalità del fatto, della personalità dell'indagato e del contesto socio-ambientale

  • principio di gradualità della misura cautelare

    Richiamato dai difensori come criterio per preferire misure interdittive meno afflittive; la Corte osserva però che l'applicazione concreta di misure alternative deve essere proposta e motivata già in sede di riesame, altrimenti la questione è preclusa in sede di legittimità

Massime di principio

  • La sussistenza dell'esigenza cautelare va valutata in termini prognostici: non serve dimostrare l'imminenza di una nuova occasione di reato, bastano elementi che rendano verosimile il pericolo di reiterazione (modalità, complessità, risorse economiche, trasferimenti all'estero, precedenti penali).
  • La confessione e la collaborazione non determinano automaticamente l'eliminazione del pericolo cautelare; il giudice può ritenere che permangano rischi in presenza di elementi oggettivi che indicano possibilità di reiterazione.
  • Se si intende prospettare misure cautelari meno afflittive (es. misure interdittive), ciò va specificamente proposto e motivato già nell'istanza di riesame: questioni non sollevate in quella sede non possono essere discusse per la prima volta in cassazione.
  • La valutazione del giudice del riesame è sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti dell'assenza di illogicità manifesta o violazione di legge; motivazioni fondate su elementi concreti (gravità, personalità, modalità) sono difficilmente ritenute viziate.
  • In pratica, per ottenere la revoca di una misura cautelare su base collaborativa o cronologica è utile documentare in modo dettagliato il mutamento delle circostanze (concretezza della collaborazione, atti riparatori, impossibilità di reiterazione, destino dei proventi) e chiedere espressamente misure alternative già in sede di riesame.

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