Cassazione Civile, Ordinanza n. 27965/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Un proprietario di appartamento conveniva due società davanti al Tribunale, deducendo che dal sottostante esercizio di panificazione e vendita di prodotti da forno provenivano immissioni rumorose intollerabili e che la società venditrice dell'immobile aveva inadempiuto al contratto di vendita, per non aver rappresentato la destinazione commerciale rumorosa del bene. Chiedeva l'accertamento dell'intollerabilità delle immissioni, il risarcimento del danno e la risoluzione del contratto di vendita oppure la determinazione del minor valore del cespite. Il Tribunale accoglieva le domande e condannava la società esercente l'attività rumorosa per il danno da immissioni, ponendo a carico della venditrice il danno da minor valore dell'immobile e la manleva. La Corte d'appello, invece, riformava la decisione e rigettava sia la domanda verso la società esercente sia la manleva, ritenendo decisiva la circostanza che alla società acquirente non fossero state prospettate controindicazioni alla futura attività. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 113, 115, 116 c.p.c. e 844 c.c., sostenendo che, una volta accertato il superamento della normale tollerabilità delle immissioni, la responsabilità non può essere esclusa per ragioni attinenti alla buona fede o alla conoscenza/prevedibilità delle attività insediate nel fondo sottostante; i motivi successivi censuravano la valutazione delle prove e l'interpretazione dei fatti di causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo corretta la doglianza secondo cui, in tema di immissioni, l'accertamento della soglia di normale tollerabilità è autonomo rispetto a qualsiasi indagine sull'elemento soggettivo o sulla buona fede dell'esercente l'attività da cui le immissioni provengono. Ha affermato che la colpa o la buona fede non incidono sulla sussistenza della responsabilità verso il terzo danneggiato: rileva soltanto l'oggettivo superamento della normale tollerabilità ex art. 844 c.c., dal quale discende l'illiceità del fatto generatore e quindi il risarcimento del danno. Ha chiarito che la buona fede può assumere rilievo solo nei rapporti interni tra società esercente e venditrice, ai fini dell'eventuale manleva, ma non nel rapporto esterno con il danneggiato. Sono stati quindi dichiarati assorbiti gli altri tre motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 113 c.p.c.
richiamato come parametro della censura in cassazione sulla violazione di legge processuale, senza specifica elaborazione autonoma della Corte
art. 115 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove e dei fatti di causa
art. 116 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove e dei documenti
art. 844 c.c.
la soglia di normale tollerabilità delle immissioni è il criterio decisivo per accertare l'illiceità delle immissioni; una volta superata, la responsabilità verso il terzo danneggiato prescinde dall'elemento soggettivo e da qualsiasi contemperamento di interessi, restando possibile solo l'individuazione dei rimedi tecnici per eliminare la molestia
art. 2043 c.c.
il superamento della normale tollerabilità fa ricadere la fattispecie nello schema dell'azione generale di risarcimento del danno per fatto illecito
art. 2059 c.c.
richiamato per il risarcimento dell'eventuale danno non patrimoniale derivante da immissioni illecite
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicata come norma che fondava il motivo di ricorso per violazione di legge
art. 700 c.p.c.
menzionato solo perché nel giudizio di merito era stato esperito un procedimento d'urgenza incidentale
Massime di principio
- In tema di immissioni, il giudizio sulla normale tollerabilità è autonomo e decisivo: una volta accertato il superamento della soglia ex art. 844 c.c., la condotta che le genera è illecita e nasce la responsabilità risarcitoria verso il terzo danneggiato.
- L'elemento soggettivo dell'agente, incluse buona fede, conoscenza o ignoranza delle condizioni del fondo vicino, non esclude la responsabilità per immissioni intollerabili nei confronti del danneggiato esterno.
- Il contemperamento tra esigenze della proprietà e della produzione opera solo entro il limite della normale tollerabilità; quando tale limite è superato, il bilanciamento non può neutralizzare la responsabilità, ma può semmai orientare le misure tecniche necessarie a eliminare la fonte della molestia.
- La rilevanza di eventuali profili di buona fede o di rapporto informativo tra venditore e acquirente può incidere solo nei rapporti interni tra le parti del contratto, non nel rapporto extracontrattuale con il terzo che subisce le immissioni.
- Quando la censura principale investe il criterio giuridico applicato dal giudice di merito, l'accoglimento di essa comporta l'assorbimento delle ulteriori doglianze che presuppongano una nuova valutazione complessiva del fatto
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