Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 950/2026 - Catania, Sezione 1

per l’annullamento - del provvedimento della Prefettura di Siracusa - prot. uscita n. -OMISSIS- dell’11 ottobre 2024, notificato a mani all’’odierno ricorrente dalla Questura di Catania in data 15 ottobre 2024, con il quale è stato comunicato il diniego al “titolo autorizzativo per l’esercizio dell’attività di pirotecnico, deposito e vendita ai sensi degli artt. 101 r.d. 635/1940 e 11 e 52 r.d. 18 giugno 1931, n. 773”; - nei limiti dell’interesse del ricorrente della nota n. -OMISSIS-, citata nel precedente provvedimento amministrativo, con cui la Questura di Catania “ha confermato il parere sfavorevole precedentemente espresso”; - della nota di preavviso comunicazione ex art. 10-bis della l. n. 241/90 (Prot. n. -OMISSIS-), notificata in data 10 giugno 2024, e di ogni altro atto precedente, coevo o consequenziale, coevo e/o successivo comunque collegato e/o connesso con gli impugnati provvedimenti.

Giustizia amministrativa202402193

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego prefettizio del titolo richiesto per l’attività di pirotecnico, deposito e vendita, adottato sulla base di valutazioni relative all’affidabilità personale del richiedente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionista)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva avviato un procedimento diretto ad accertare, mediante esami, la propria capacità tecnica allo svolgimento dell’attività di pirotecnico ai sensi dell’art. 101 r.d. n. 635/1940. Impugnava il provvedimento prefettizio che gli aveva negato il titolo autorizzativo per l’esercizio dell’attività di pirotecnico, deposito e vendita, nonché, nei limiti dell’interesse, la nota questorile recante parere sfavorevole e il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990. Con il primo motivo deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 101 r.d. n. 635/1940, errore nell’interpretazione della disciplina e violazione dell’art. 12 delle preleggi, sostenendo di avere richiesto esclusivamente la certificazione di idoneità tecnica e non la licenza per fabbricare o accendere fuochi d’artificio. Secondo il ricorrente, pertanto, non erano pertinenti le valutazioni sull’affidabilità personale, proprie del diverso procedimento per il rilascio della licenza di polizia. Con il secondo motivo, dedotto in via subordinata, lamentava violazione degli artt. 27 e 97 Cost., degli artt. 3, 7 e 24 l. n. 241/1990, degli artt. 11, 43, 47, 48 e 52 TULPS e dei principi del giusto procedimento, nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza e contraddittorietà della motivazione, travisamento e manifesta irragionevolezza, anche con riferimento alla prospettata inaffidabilità.

La decisione

Il TAR ha accolto il primo motivo e ha assorbito il secondo. Ha distinto, nell’ambito dell’art. 101 r.d. n. 635/1940, tra la licenza per fabbricare o accendere fuochi d’artificio, soggetta anche alla verifica dei requisiti di affidabilità previsti dagli artt. 11 e 43 TULPS, e la distinta certificazione di idoneità tecnica, propedeutica ma autonoma, diretta ad accertare la conoscenza delle sostanze impiegate e delle tecniche di fabbricazione e accensione. La certificazione può inoltre essere sostituita dai certificati rilasciati da un laboratorio pirotecnico governativo o da un centro militare di esperienze abilitato. Il provvedimento impugnato è stato ritenuto illegittimo perché non si era limitato all’accertamento dell’idoneità tecnica richiesta, ma aveva negato il titolo sulla base di valutazioni di affidabilità proprie della successiva fase di rilascio della licenza; inoltre, aveva deciso ultra petita, rigettando la licenza ex art. 101 a fronte di una domanda diretta soltanto a ottenere la certificazione prodromica. Il diniego è stato quindi annullato. Le spese di lite sono state compensate, con rifusione al ricorrente del contributo unificato eventualmente versato.

Norme richiamate

  • art. 101 r.d. n. 635/1940

    certificato di idoneità rilasciato dal prefetto su conforme parere della competente commissione tecnica; la certificazione può essere sostituita da un certificato di idoneità rilasciato da un laboratorio pirotecnico governativo o da un centro militare di esperienze abilitato

    La norma distingue la certificazione di idoneità tecnica, autonoma e prodromica, dalla licenza per fabbricare o accendere fuochi d’artificio. La prima richiede l’accertamento della capacità tecnica; la seconda richiede anche la verifica dell’affidabilità personale.

  • art. 11 r.d. n. 773/1931

    Prevede requisiti personali di affidabilità rilevanti per il rilascio delle autorizzazioni di polizia, non per la sola certificazione di idoneità tecnica.

  • art. 43 r.d. n. 773/1931

    Concorre a individuare le valutazioni di affidabilità proprie del procedimento di rilascio della licenza di polizia.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Disciplina il preavviso di rigetto impugnato dal ricorrente; la sentenza definisce il giudizio sulla base della distinzione sostanziale tra certificazione tecnica e licenza, senza fondare l’accoglimento su uno specifico vizio del preavviso.

  • art. 8 d.l. n. 144/2005

    previo accertamento della capacità tecnica dell’interessato; previo nulla osta del questore

    La ripetizione dell’aggettivo “previo” conferma la concorrenza di due valutazioni autonome: la certificazione di idoneità tecnica e il nulla osta questorile relativo alle qualità personali.

  • art. 163, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1998

    Nel regime della licenza per l’esercizio del mestiere di fochino, distingue l’accertamento della capacità tecnica dal nulla osta questorile, confermando la non sovrapponibilità delle due valutazioni.

Massime di principio

  • Nell’ambito dell’art. 101 r.d. n. 635/1940, la certificazione di idoneità tecnica per l’attività di pirotecnico è un titolo autonomo e prodromico rispetto alla licenza per fabbricare o accendere fuochi d’artificio.
  • Il procedimento diretto al rilascio della certificazione di idoneità tecnica deve limitarsi all’accertamento della capacità tecnica dell’interessato; le valutazioni sulla sua affidabilità personale, riconducibili agli artt. 11 e 43 TULPS, appartengono alla distinta fase di rilascio della licenza di polizia.
  • L’amministrazione non può rigettare una domanda di certificazione di idoneità tecnica applicando i presupposti propri della licenza per fabbricare o accendere fuochi d’artificio, né può decidere su un titolo diverso da quello richiesto.
  • La previsione di titoli sostitutivi rilasciati da laboratori pirotecnici governativi o da centri militari di esperienze conferma l’autonomia della certificazione tecnica rispetto alle valutazioni di affidabilità richieste per la successiva licenza.
  • Quando una disciplina autorizzatoria prevede separatamente l’accertamento della capacità tecnica e il nulla osta relativo alle qualità personali, le due verifiche devono essere svolte da sedi e secondo presupposti distinti, senza sovrapposizioni.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.