Cassazione Civile, Ordinanza n. 13487/2026 del 09/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da due avvisi di accertamento notificati a una società contribuente per gli anni d'imposta 2013 e 2014. L'Ufficio, all'esito di una verifica svolta nei confronti di un diverso soggetto fornitore, ha ritenuto oggettivamente inesistenti le operazioni fatturate da quest'ultimo alla contribuente e ha recuperato a tassazione i costi ritenuti indeducibili, oltre all'IVA detratta, irrogando anche sanzioni. La contribuente ha impugnato gli atti e i giudici di merito hanno accolto i ricorsi, ritenendo, tra l'altro, carente il contraddittorio endoprocedimentale, insufficiente la motivazione degli avvisi e provata l'effettività delle operazioni sulla base della documentazione prodotta (fatture, bonifici, DDT, scritture di magazzino, perizia di parte). L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, sostenendo che non vi fosse un vero obbligo di contraddittorio preventivo per i tributi non armonizzati e, per l'IVA, che comunque la contribuente non avesse fornito la prova di resistenza, anche perché aveva già risposto a un questionario; 2) violazione dell'art. 7 L. 212/2000, degli artt. 39 d.P.R. 600/1973 e 54 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere dimostrata l'effettività delle operazioni e nel porre a carico dell'Ufficio la prova della consapevolezza della frode da parte della contribuente, elemento invece irrilevante nelle operazioni oggettivamente inesistenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ritenuto errata la decisione di merito sia sul contraddittorio endoprocedimentale sia sulla ripartizione dell'onere della prova. Quanto al primo profilo, ha affermato che per i tributi non armonizzati il contraddittorio preventivo non opera in via generalizzata, mentre per l'IVA la sua violazione richiede comunque la prova di resistenza, che nel caso concreto non è stata fornita, perché la documentazione prodotta era idonea solo a rappresentare elementi cartolari tipici di operazioni asseritamente fittizie e non a dimostrare un esito diverso del procedimento. Quanto al secondo profilo, ha ribadito che, nelle operazioni oggettivamente inesistenti, incombe sull'Amministrazione la prova dell'inesistenza oggettiva dell'operazione, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, mentre il contribuente deve fornire la prova contraria dell'effettività dell'operazione; non assume rilievo, invece, la buona fede del cessionario come elemento costitutivo della contestazione dell'operazione oggettivamente inesistente. La Corte ha inoltre precisato che non è corretta l'applicazione dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 fatta dalla CTR, trattandosi di norma sostanziale applicabile solo ai giudizi introdotti dopo il 16 settembre 2022.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
contraddittorio endoprocedimentale
Per i tributi non armonizzati il contraddittorio preventivo non è generalizzato ma opera solo nei casi previsti dalla legge; per l'IVA, la sua violazione rileva solo se il contribuente dimostra in concreto che avrebbe potuto addurre elementi idonei a determinare un esito diverso del procedimento.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La norma è qualificata dalla Corte come di natura sostanziale e non processuale; si applica ai giudizi introdotti successivamente al 16 settembre 2022.
art. 109 t.u.i.r.
È la base del recupero a tassazione dei costi ritenuti indeducibili perché relativi a operazioni oggettivamente inesistenti.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È la norma invocata per negare la detrazione dell'IVA relativa a fatture ritenute riferite a operazioni oggettivamente inesistenti.
art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato nel riepilogo dei motivi per la disciplina delle fatture e della loro registrazione.
art. 39, comma 1, lettera d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La Corte ribadisce che, in materia di operazioni oggettivamente inesistenti, la prova dell'Ufficio può essere anche presuntiva purché grave, precisa e concordante.
art. 39, comma 2, lettera d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato in relazione agli accertamenti fondati su elementi esterni; la Corte osserva che la CTR non ha correttamente valorizzato il quadro probatorio.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Norma richiamata per il recupero dell'IVA indebitamente detratta in presenza di operazioni ritenute inesistenti.
art. 2697 c.c.
La Corte riafferma il criterio di riparto dell'onere della prova: l'Ufficio deve provare l'oggettiva inesistenza dell'operazione; il contribuente deve dimostrarne l'effettività.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- Nel caso di accertamenti basati su operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare l'inesistenza oggettiva dell'operazione, anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti; il contribuente, per vincere la contestazione, deve fornire una prova positiva dell'effettività dell'operazione, non bastando la mera regolarità formale della contabilità o dei pagamenti.
- La documentazione contabile, i bonifici, le annotazioni nei registri, i DDT e altri elementi cartolari possono essere compatibili anche con frodi da fatture per operazioni inesistenti e, da soli, non sono sufficienti a dimostrare la realtà sostanziale dell'operazione.
- La buona fede o l'assenza di consapevolezza della frode non rilevano come elemento dirimente quando viene contestata l'inesistenza oggettiva dell'operazione; tali profili assumono semmai rilievo in fattispecie diverse, come le operazioni soggettivamente inesistenti.
- Per i tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta invalidità dell'atto solo se il contribuente dimostra, in concreto, che avrebbe potuto far valere elementi idonei a determinare un esito diverso del procedimento; per i tributi non armonizzati, l'obbligo generalizzato non sussiste salvo previsione di legge.
- La prova di resistenza non si esaurisce nella produzione di documenti: occorre indicare fatti e informazioni mancanti e dimostrare la loro concreta idoneità, ex ante, a orientare l'Amministrazione verso un provvedimento diverso o più mite.
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