Cassazione Penale, Sentenza n. 27635/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro censure: 1) violazione del principio del ne bis in idem cautelare in ragione di un precedente annullamento del sequestro; 2) illegittimità della decisione per presunta impossibilità del Tribunale del riesame di integrare la motivazione; 3) difetto di motivazione sul periculum in mora; 4) omissione della valutazione della capacità economica e della solidità finanziaria della società, tale da escludere il rischio di dispersione dei beni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso nel complesso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto legittima l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva parzialmente accolto il riesame (riducendo l'entità del sequestro), affermando che: il ne bis in idem cautelare non impedisce un nuovo sequestro quando non sia depositata la motivazione dell'ordinanza di annullamento e non sussista litispendenza; il Tribunale del riesame ha valutato correttamente novità (annotazione del 21/10/2024 relativa alla costituzione di nuove società finalizzate a svuotare patrimoni) e la pericolosità degli indagati, giustificando il periculum in mora; i motivi che attengono alla valutazione della motivazione e della capienza patrimoniale sono inammissibili in cassazione poiché configurano sindacato di merito oltre i limiti dell'art. 325 c.p.p.; infine, la ricostruzione del Tribunale sul rischio di dispersione patrimoniale è stata ritenuta adeguatamente motivata con riferimento ad atti dispositivi e collegamenti societari.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (comma contestato)
Riferimento alla partecipazione al reato; utilizzato come norma sostanziale contestata al legale rappresentante e alla società nell'ambito delle imputazioni.
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma sul reato tributario contestato; rilevante come titolo dell'illecito che giustifica il sequestro finalizzato alla confisca.
art. 5 lett. a) e art. 25‑quinquiesdecies, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 231 del 2001
Richiamate in relazione alla responsabilità amministrativa dell'ente per reati tributari e alla possibilità di confisca/azione cautelare nei confronti della società.
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo di concisa motivazione anche sul periculum in mora per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte sottolinea l'esigenza di motivazione ma distingue tra carenza assoluta (nullità) e motivazione valutabile.
art. 240 cod. pen.
Norma sulla confisca cui il sequestro preventivo è strumentale; citata per inquadrare lo scopo dell'anticipazione ablativa.
art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
Citerata in relazione ai vizi formali della motivazione (riferimento generico alla natura dei beni) che possono determinare l'annullamento del provvedimento.
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Richiamato rispetto agli obblighi di motivazione del provvedimento di convalida del sequestro d'urgenza e alle conseguenze della loro carenza.
art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
Collegato alle conseguenze sanzionatorie della carenza motivazionale nei provvedimenti cautelari reali; la Corte lo usa per spiegare la natura formale del precedente annullamento.
art. 325 cod. proc. pen.
Limita la cognizione della Corte di legittimità in materia cautelare reale: la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per un riesame degli elementi fattuali e della motivazione di merito.
Massime di principio
- Il principio del ne bis in idem cautelare non impedisce la rinnovazione di misure cautelari sugli stessi beni se l'ordinanza di annullamento precedente non è ancora motivata o depositata; va inoltre esclusa la litispendenza.
- Se il primo sequestro è stato annullato per vizi formali della motivazione, non sussiste un divieto assoluto a nuove misure quando emergano novità rilevanti o elementi non disponibili al momento della precedente decisione.
- Il Tribunale del riesame non può "integrare" una motivazione totalmente mancante del decreto di sequestro a fini di confisca (ciò comporta nullità), ma può valorizzare condotte successive e nuovi elementi che giustifichino il periculum in mora.
- La motivazione sul periculum in mora deve essere concisa ma concreta: è sufficiente che emerga il rischio concreto di dispersione (attività dispositive, legami societari, costituzione di nuove entità, rapidità di atti dispositivi) per giustificare il sequestro.
- La valutazione della capienza patrimoniale dell'ente non prevale automaticamente sugli indizi concreti di rischio di dispersione patrimoniale; gli atti dispositivi e il contesto fraudolento possono prevalere nella valutazione del periculum.
- In Cassazione l'impugnazione contro provvedimenti cautelari reali incontra limiti stringenti: molte censure relative alla valutazione della motivazione e della prova saranno dichiarate inammissibili se configurano un sindacato di merito oltre i limiti dell'art. 325 c.p.p.
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