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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27635/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro censure: 1) violazione del principio del ne bis in idem cautelare in ragione di un precedente annullamento del sequestro; 2) illegittimità della decisione per presunta impossibilità del Tribunale del riesame di integrare la motivazione; 3) difetto di motivazione sul periculum in mora; 4) omissione della valutazione della capacità economica e della solidità finanziaria della società, tale da escludere il rischio di dispersione dei beni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso nel complesso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto legittima l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva parzialmente accolto il riesame (riducendo l'entità del sequestro), affermando che: il ne bis in idem cautelare non impedisce un nuovo sequestro quando non sia depositata la motivazione dell'ordinanza di annullamento e non sussista litispendenza; il Tribunale del riesame ha valutato correttamente novità (annotazione del 21/10/2024 relativa alla costituzione di nuove società finalizzate a svuotare patrimoni) e la pericolosità degli indagati, giustificando il periculum in mora; i motivi che attengono alla valutazione della motivazione e della capienza patrimoniale sono inammissibili in cassazione poiché configurano sindacato di merito oltre i limiti dell'art. 325 c.p.p.; infine, la ricostruzione del Tribunale sul rischio di dispersione patrimoniale è stata ritenuta adeguatamente motivata con riferimento ad atti dispositivi e collegamenti societari.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen. (comma contestato)

    Riferimento alla partecipazione al reato; utilizzato come norma sostanziale contestata al legale rappresentante e alla società nell'ambito delle imputazioni.

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma sul reato tributario contestato; rilevante come titolo dell'illecito che giustifica il sequestro finalizzato alla confisca.

  • art. 5 lett. a) e art. 25‑quinquiesdecies, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 231 del 2001

    Richiamate in relazione alla responsabilità amministrativa dell'ente per reati tributari e alla possibilità di confisca/azione cautelare nei confronti della società.

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo di concisa motivazione anche sul periculum in mora per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte sottolinea l'esigenza di motivazione ma distingue tra carenza assoluta (nullità) e motivazione valutabile.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma sulla confisca cui il sequestro preventivo è strumentale; citata per inquadrare lo scopo dell'anticipazione ablativa.

  • art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.

    Citerata in relazione ai vizi formali della motivazione (riferimento generico alla natura dei beni) che possono determinare l'annullamento del provvedimento.

  • art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto agli obblighi di motivazione del provvedimento di convalida del sequestro d'urgenza e alle conseguenze della loro carenza.

  • art. 324, comma 7, cod. proc. pen.

    Collegato alle conseguenze sanzionatorie della carenza motivazionale nei provvedimenti cautelari reali; la Corte lo usa per spiegare la natura formale del precedente annullamento.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Limita la cognizione della Corte di legittimità in materia cautelare reale: la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per un riesame degli elementi fattuali e della motivazione di merito.

Massime di principio

  • Il principio del ne bis in idem cautelare non impedisce la rinnovazione di misure cautelari sugli stessi beni se l'ordinanza di annullamento precedente non è ancora motivata o depositata; va inoltre esclusa la litispendenza.
  • Se il primo sequestro è stato annullato per vizi formali della motivazione, non sussiste un divieto assoluto a nuove misure quando emergano novità rilevanti o elementi non disponibili al momento della precedente decisione.
  • Il Tribunale del riesame non può "integrare" una motivazione totalmente mancante del decreto di sequestro a fini di confisca (ciò comporta nullità), ma può valorizzare condotte successive e nuovi elementi che giustifichino il periculum in mora.
  • La motivazione sul periculum in mora deve essere concisa ma concreta: è sufficiente che emerga il rischio concreto di dispersione (attività dispositive, legami societari, costituzione di nuove entità, rapidità di atti dispositivi) per giustificare il sequestro.
  • La valutazione della capienza patrimoniale dell'ente non prevale automaticamente sugli indizi concreti di rischio di dispersione patrimoniale; gli atti dispositivi e il contesto fraudolento possono prevalere nella valutazione del periculum.
  • In Cassazione l'impugnazione contro provvedimenti cautelari reali incontra limiti stringenti: molte censure relative alla valutazione della motivazione e della prova saranno dichiarate inammissibili se configurano un sindacato di merito oltre i limiti dell'art. 325 c.p.p.

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