Cassazione Penale, Sentenza n. 31458/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati si sono estinti per remissione di querela (art. 152 c.p.). Ha altresì disposto che le spese del procedimento restino a carico del querelato, in assenza di diverso accordo tra remittente e accettante, conformemente all'art. 340, comma 4, c.p.p., e ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva che, in pendenza del giudizio di legittimità, la persona offesa aveva rimesso ritualmente le due querele e la rimessione era stata accettata; la remissione di querela, se intervenuta e accettata, determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza di Sezioni Unite (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini) e ha verificato la presenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva.
Norme richiamate
art. 152 cod. pen.
La norma stabilisce l'estinzione del reato per remissione della querela; la Corte ha ritenuto che la remissione intervenuta e accettata determina automaticamente l'estinzione delle fattispecie contestate.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
La norma disciplina la ripartizione delle spese processuali: in mancanza di diverso accordo tra remittente e accettante, le spese restano a carico del querelato; la Corte l'ha applicata per attribuire le spese all'imputato.
Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004 (Chiasserini)
La giurisprudenza di legittimità richiamata conferma che la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e accettata deve essere rilevata dal giudice di legittimità e comporta l'estinzione del reato, purché il ricorso sia tempestivo.
Massime di principio
- La remissione della querela, se intervenuta e rituale (e se accettata), estingue il reato anche se il procedimento è in corso davanti alla Corte di Cassazione: il giudice di legittimità deve verificare e dichiarare l'estinzione.
- Perché l'estinzione sia rilevata in Cassazione è necessario che il ricorso sia stato tempestivamente proposto; la remissione sopravvenuta non si contrappone all'esame di ammissibilità se produce estinzione sostanziale del reato.
- Se la remissione non è accompagnata da un diverso accordo tra remittente e accettante, le spese processuali restano a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.
- Quando vi siano più fattispecie, la remissione della querela incide soltanto sui reati soggetti a querela; reati procedibili d'ufficio o con diversa natura procedurale non si estinguono per la sola rimessione della querela.
- La forma e l'accettazione della remissione devono risultare dagli atti: la Corte verifica la ritualità della rimessione e la sua accettazione prima di dichiarare l'estinzione.
- L'annullamento senza rinvio è la conseguenza tipica quando il reato si è estinto: non rimangono questioni da rimandare ad altro giudice, salvo profili residuali non risolti dall'estinzione.
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