Cassazione Penale, Sentenza n. 31924/2023 del 24/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 12/01/2023 che aveva respinto la richiesta di riesame ex art. 309 c.p.p. e confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP del 20/12/2022. Il ricorrente era gravemente indiziato del delitto di detenzione e porto di pistola in concorso con altre cinque persone (oltre che contestata minaccia aggravata). Il Tribunale aveva fondato la misura su immagini di videosorveglianza, dichiarazioni di testimoni, il rinvenimento di un'ogiva sul balcone di un edificio vicino e sulle modalità della condotta collettiva (entrata in gruppo, arma in vista, esplosione di colpi). Il ricorso di Rosati contestava la sussistenza dei gravi indizi a suo carico (sosteneva di essere giunto con auto diversa, di non aver avuto consapevolezza della pistola e di non averne tenuto la detenzione) e la necessità/adeguatezza della custodia in carcere.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha correttamente valutato il quadro indiziario e le esigenze cautelari: il concorso può ricavarsi dalla partecipazione al 'fatto collettivo', la visibilità dell'arma, la presenza simultanea dei sei indagati e le immagini di videosorveglianza hanno fornito un contributo indiziario plausibile contro Rosati; il ritrovamento di un'ogiva e il foro sul balcone hanno escluso l'ipotesi difensiva della scacciacani; le esigenze cautelari (rischio di inquinamento delle prove e di reiterazione) sono state adeguatamente motivate alla luce di atti di omertà, tentativi di ritrattazione e precedenti penali del ricorrente. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; la cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
richiesta di riesame proposta, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen.
norma disciplinante il riesame delle misure cautelari: la decisione impugnata era un provvedimento di riesame adottato ai sensi di tale articolo
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione
criteri di ammissibilità e motivi di cassazione invocati dal ricorrente per denunciare presunte violazioni di legge e vizi di motivazione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
limiti alla riproduzione dei motivi in cassazione e alle censure consentite
art. 127 cod. proc. pen.
udienza in camera di consiglio ex art. 127 cod. proc. pen.
norma sull'udienza in camera di consiglio per le decisioni in materia cautelare
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
la cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
adempimenti amministrativi successivi al rigetto dell'impugnazione (comunicazioni, notifiche ecc.)
art. 74 d.P.R. 309/90
precedenti penali (anche gravi) risultanti a carico del Rosati, tra cui una condanna per violazione dell'art. 74 d.P.R. 309/90
precedente per stupefacenti considerato elemento rilevante per il giudizio sul pericolo di reiterazione
Principio giurisprudenziale sul concorso di persone
richiamo a Sez. 2, n. 18745 del 15/1/2013 e altra giurisprudenza citata nella motivazione
il concorso di persone può sussistere anche senza previo accordo: è sufficiente un comportamento esteriore che fornisca un contributo apprezzabile al realizzarsi del fatto collettivo; rileva l'unita del 'fatto collettivo' e la conoscenza, anche unilaterale, del contributo apportato
Massime di principio
- Per il concorso di persone non è sempre necessario un accordo preventivo: la partecipazione può risultare da comportamenti esteriori che rafforzano o agevolano il proposito criminoso (presenza, vicinanza all'autore armato, comportamento unitario).
- Le immagini di videosorveglianza e i riscontri materiali (es. ogiva, foro) costituiscono elementi probatori molto rilevanti per la configurazione dei gravi indizi; la Camera di Cassazione non rivaluta i fatti se la motivazione del giudice di merito non è manifestamente illogica.
- Il giudizio di necessità della custodia cautelare può fondarsi sul pericolo di inquinamento delle prove e sul rischio di reiterazione, valorizzando comportamenti di omertà, tentativi di ritrattazione e precedenti penali; tali esigenze devono essere specificamente motivate.
- In sede di cassazione le censure che sostanzialmente richiedono una diversa valutazione delle evidenze sono inammissibili se non denunciano vizi di diritto o manifesti errori logici nella motivazione.
- In situazioni simili, per la difesa è strategico contestare il nesso di conoscenza o volontà rispetto all'arma (elemento soggettivo del concorso) e proporre misure cautelari alternative con modalità concrete e percorribili (domiciliari, obblighi di presentazione), fornendo elementi che escludano il pericolo di inquinamento delle prove.
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