Cassazione Penale, Sentenza n. 33596/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso mirava a censurare l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p. proposta in relazione all'addebito del pagamento del compenso del liquidatore dell'amministrazione giudiziaria della società Tritis s.a., pagando su fondi giacenti sul conto della società Reginato e Mercadante. Il ricorrente deduceva molteplici violazioni di legge e vizi, tra cui: errata procedura (decisione assunta in forma camerale nonostante la possibilità di proporre opposizione), mancata conversione dell'impugnazione in ricorso per cassazione ex art. 568, comma 5, c.p.p., motivazione carente, autorizzazione a prelevare somme oltre il petitum, rilievi relativi all'art. 42 d.lgs. n. 159/2011 (confisca), presunta fittizietà del conferimento delle quote nel Moloce Trust e rapporti di controllo tra Tetris e Reginato e Mercandante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato; ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la restituzione degli atti al Tribunale di Milano affinché desse seguito all'opposizione (la Corte ha ribadito il principio secondo cui contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione che decide "de plano" o in udienza camerale è ammessa l'opposizione). La decisione non entra nel merito delle questioni sostanziali relative alla confisca o alla legittimità dei prelievi, ma ha obbligato il Tribunale a procedere sul piano procedurale con l'esame dell'opposizione.
Norme richiamate
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte richiama che il provvedimento del giudice dell'esecuzione assunto "de plano" è impugnabile mediante opposizione; il Tribunale non poteva dichiararne inammissibilità senza aver dato seguito all'opposizione.
art. 666 cod. proc. pen.
Riferimento alla possibilità che il giudice proceda in udienza camerale; la giurisprudenza di legittimità autorizza comunque la proposizione dell'opposizione contro provvedimenti adottati in tale forma.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Il difensore aveva invocato la conversione dell'impugnazione in ricorso per cassazione quando ne sussistono i presupposti; tuttavia la Corte si è concentrata sul rilievo principale della ammissibilità dell'opposizione, disponendo il riesame procedurale piuttosto che una conversione automatica.
art. 42 d.lgs. n. 159 del 2011
Norma relativa agli effetti della confisca; citata in rapporto alla contestazione sull'uso di fondi di società confiscata. La Corte non ha deciso sul merito della applicazione dell'art. 42, limitandosi a dirimere la questione procedurale sull'ammissione dell'opposizione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla sintesi dei motivi di ricorso; usato come norma procedurale per la strutturazione delle censure nella cassazione.
art. 676, comma 4, cod. proc. pen.
Nella motivazione la Corte indica che il Tribunale avrebbe dovuto dar seguito all'opposizione prevista dalla normativa sull'esecuzione; la specifica indicazione dell'articolo è funzionale a chiarire l'obbligo del Tribunale di esaminare l'opposizione, secondo il principio affermato.
Massime di principio
- Avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione adottati 'de plano' o in udienza camerale è generalmente ammessa l'opposizione: il giudice non può limitarsi a dichiararla inammissibile senza darne effettivo esame procedurale.
- Se il difensore ritiene sussistano i presupposti per la conversione dell'impugnazione in ricorso per cassazione (art. 568, comma 5), tale eccezione va sollevata chiaramente; tuttavia la Corte di legittimità può privilegiare la regolarità procedurale dell'opposizione e disporre il riesame piuttosto che procedere a conversioni automatiche.
- Questioni sostanziali (es. legittimità di prelievi da conti di società sottoposte a confisca, eventuale fittizietà di conferimenti o rapporti di controllo) vanno normalmente affrontate nel merito dopo che è stato garantito il corretto svolgimento del rimedio procedurale: un'eventuale inammissibilità formale non consente alla decisione di entrare nel merito.
- In cause che coinvolgono atti relativi a misure patrimoniali e confische, distinguere sempre i profili procedurali (ammissibilità degli impugnazioni, termini, competenze) dai profili sostanziali (applicabilità di norme antimafia, proprietà delle quote, rapporti societari): i primi devono essere trattati tempestivamente per consentire l'istruttoria sui secondi.
- Prassi consigliata per la difesa: proporre l'opposizione nel termine e con difensore abilitato, indicare chiaramente tutti i mezzi di impugnazione alternativi (inclusa richiesta di conversione in cassazione se opportuno) e, in caso di decisione di rigetto o inammissibilità, sollecitare immediata rimessione degli atti al giudice competente per l'esame di merito.
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