Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 7 del 21-01-2015

Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della Federazione Nazionale Autonoma Sindacati Lavoratori Agricoli ed Alimentaristi della Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori FNASLA-CISAL sulle prestazioni temporanee.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l’applicazione della convenzione sottoscritta il 17 novembre 2014 tra INPS e FNASLA-CISAL per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali temporanee. Vengono indicati i soggetti interessati, le modalità di rilascio e revoca della delega, il codice identificativo dell’Associazione, le percentuali di contributo, i tempi di versamento delle somme trattenute e il costo del servizio a carico dell’Associazione. Sono inoltre illustrate le responsabilità delle parti, le ipotesi di contestazione o revoca, la durata della convenzione e le istruzioni contabili per la rilevazione dei movimenti.

Convenzione INPS-FNASLA-CISAL per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

Convenzione INPS-FNASLA-CISAL per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

La circolare illustra l’applicazione della convenzione sottoscritta il 17 novembre 2014 tra INPS e FNASLA-CISAL per la riscossione, mediante trattenuta sulle prestazioni previdenziali temporanee, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti. Il testo definisce l’ambito soggettivo e oggettivo, le modalità operative di raccolta delle deleghe, i criteri di revoca, le percentuali di contributo, le regole di versamento e gli aspetti contabili e di responsabilità.

Ambito di applicazione

Possono versare il contributo associativo tramite trattenuta sulle prestazioni i beneficiari di:

  • trattamenti previdenziali di mobilità;
  • trattamenti di disoccupazione ASpI e Mini ASpI;
  • trattamenti di disoccupazione speciale;
  • trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
  • sussidi per lavori socialmente utili.

La convenzione si applica anche ai casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti d’integrazione salariale.

Delega all’INPS e documentazione richiesta

L’autorizzazione alla trattenuta avviene mediante trasmissione all’INPS di una delega apposita, redatta secondo il modulo allegato al modello INPS di richiesta della prestazione. La delega deve essere obbligatoriamente sottoscritta dal soggetto delegante e corredata da copia del documento d’identità.

Nel caso di pagamento diretto dell’integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati relativi alle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l’autorizzazione ad effettuare le ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991. La documentazione, incluse eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi del terzo comma dell’art. 18 della legge n. 223/1991.

Il codice identificativo della FNASLA-CISAL è 6501.

Revoca, sostituzione della delega e contestazioni

La comunicazione di revoca all’Istituto può essere effettuata dall’associato direttamente oppure tramite le Associazioni sindacali interessate, secondo le modalità concordate con l’INPS. Se la revoca è comunicata direttamente all’Istituto, l’INPS provvede nel più breve tempo possibile ad acquisirla e a darne comunicazione all’Associazione sindacale revocata.

Quando venga presentata una nuova delega su una prestazione per la quale risulti già attiva una delega a favore di altra Associazione sindacale, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’Associazione revocata. Alla revoca o alla nuova delega deve essere allegata copia del documento d’identità.

In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega da parte di uno o più lavoratori, a seguito di comunicazione del datore di lavoro o dei lavoratori interessati, l’INPS cessa di operare le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In tale ipotesi, l’Associazione sindacale deve restituire le somme indebitamente percepite. La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta.

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Associazione è tenuta a restituire al lavoratore le somme già trattenute sulla prestazione a titolo di contributo associativo.

Misura del contributo associativo

La misura del contributo deve essere espressamente indicata nell’atto di delega, in percentuale alla prestazione previdenziale e in misura uguale per tutti gli iscritti all’Associazione.

La FNASLA-CISAL ha comunicato le seguenti aliquote:

  • 3% sull’indennità di disoccupazione MINI ASpI;
  • 0,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria;
  • 0,80% sui restanti trattamenti, comprendenti CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, indennità di disoccupazione ASpI, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Versamento delle somme trattenute e strumenti informatici

L’INPS versa all’Associazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, al netto delle spese di cui all’art. 8 e delle eventuali trattenute già versate e non dovute. Il versamento avviene con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.

Attraverso il servizio online "Deleghe su disoccupazione e cig", l’Istituto rende disponibili all’Associazione:

  • gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e l’importo trattenuto;
  • l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Associazioni sindacali.

Mediante la stessa applicazione l’INPS invia anche le fatture relative al costo del servizio e tutte le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.

Costo del servizio e revisione annuale

L’Associazione si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio, determinato in € 0,80 per singola delega. La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione; a seguito di tale comunicazione l’Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni.

Responsabilità, oneri e controversie

Dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra l’iscritto e l’Organizzazione sindacale. L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, con particolare riferimento ai casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della trattenuta, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

Nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’Associazione risulta soccombente, essa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, in caso di controversie giudiziarie attinenti o comunque connesse ai rapporti tra associati e Associazione, quest’ultima si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica.

Durata della convenzione, rinnovo e facoltà dell’INPS

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico qualora sorgano contestazioni:

  • sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione sindacale;
  • sul legittimo esercizio dei poteri statutari;
  • per perdita dei requisiti di legge richiesti per la stipula;
  • in presenza di disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario l’adozione di un nuovo testo.

L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a suo danno.

Dati della sede e istruzioni contabili

La sede legale della FNASLA-CISAL è indicata in via Torino n. 95, Roma.

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi e dei conseguenti versamenti sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25411, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
  • GPA35411, per l’accreditamento alla Federazione dei contributi associativi;
  • GPA11411, per la rilevazione del debito verso la Federazione.

I pagamenti a favore dell’Associazione sindacale devono essere imputati in DARE del conto GPA11411, il cui saldo eventualmente risultante a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio. Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042. Nell’allegato n. 2 sono riportati i conti GPA25411, GPA35411 e GPA11411.

Punti principali

Ambito di applicazione e soggetti interessati

La convenzione consente ai beneficiari di trattamenti di mobilità, disoccupazione ASpI, Mini ASpI, disoccupazione speciale, integrazione salariale ordinaria e straordinaria e sussidi per lavori socialmente utili di versare il contributo associativo tramite trattenuta sulla prestazione. La disciplina si applica anche ai casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti d’integrazione salariale.

Delega e modalità di autorizzazione

La trattenuta è subordinata alla trasmissione all’INPS di una delega apposita, redatta sul modulo allegato alla domanda di prestazione e sottoscritta dal delegante, con allegata copia del documento d’identità. Nei casi di pagamento diretto della cassa integrazione, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori, compresa l’autorizzazione alle ritenute ex art. 18 della legge n. 223/1991, conservando la documentazione, insieme a eventuali revoche e nuove deleghe.

Revoca, contestazioni e sostituzione della delega

La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente all’INPS o tramite le Associazioni sindacali secondo le modalità concordate. Se l’INPS riceve la revoca direttamente, acquisisce la stessa e ne dà comunicazione all’Associazione revocata. Se viene presentata una nuova delega su una prestazione per la quale è già attiva un’altra delega, la nuova produce effetti solo dopo la revoca della precedente, che deve indicare l’Associazione revocata e deve essere corredata da copia del documento d’identità. In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, l’INPS sospende le trattenute dal mese successivo alla comunicazione; l’Associazione deve restituire le somme indebitamente percepite. La delega si esaurisce con il pagamento della prestazione richiesta e, in caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Associazione restituisce al lavoratore le somme già trattenute.

Misura del contributo associativo

La quota deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in misura percentuale sulla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti. FNASLA-CISAL ha comunicato le seguenti percentuali: 3% sull’indennità di disoccupazione MINI ASpI; 0,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria; 0,80% sui restanti trattamenti, comprendenti CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, indennità di disoccupazione ASpI, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Versamento delle trattenute e servizi informativi

L’INPS versa all’Associazione gli importi trattenuti, al netto delle spese di servizio e di eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. Tramite il servizio online "Deleghe su disoccupazione e cig" l’Istituto mette a disposizione gli elenchi dei nominativi con dati anagrafici e importi trattenuti, oltre all’elenco dei pagamenti telematici effettuati. Sempre attraverso l’applicazione vengono trasmesse le fatture per il costo del servizio e le altre comunicazioni relative alla convenzione.

Costo del servizio e condizioni economiche

L’Associazione corrisponde all’INPS un costo di € 0,80 per singola delega. La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione; dopo tale comunicazione l’Associazione può recedere entro 60 giorni.

Responsabilità, oneri e controversie

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e Organizzazione sindacale. L’Istituto è inoltre sollevato da responsabilità per effetti derivanti dall’applicazione della convenzione, incluso il caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della trattenuta da parte di creditori dell’Associazione o delle strutture ad essa associate, anche per pignoramenti già in corso alla data della stipula. Se la controversia sull’effettivo e valido rilascio della delega si conclude con soccombenza dell’Associazione, questa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. In caso di controversie giudiziarie relative ai rapporti tra associati e Associazione, quest’ultima si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.

Durata della convenzione, rinnovo e poteri dell’INPS

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017 e la richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge dell’associazione o se sopravvengono norme o regolamenti che rendano opportuno un nuovo testo. L’Istituto può anche recedere unilateralmente se emergono pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a suo danno.

Dati identificativi e istruzioni contabili

La sede legale di FNASLA-CISAL è indicata in via Torino n. 95, Roma. Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA25411 per i contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee, GPA35411 per l’accreditamento alla Federazione dei contributi associativi e GPA11411 per la rilevazione del debito verso la Federazione. I pagamenti vanno imputati in DARE al conto GPA11411, con eventuale saldo da riprendere nel nuovo esercizio. Le spese per il servizio di esazione vanno imputate al conto GPA24042. Nell’allegato n. 2 sono riportati i conti GPA25411, GPA35411 e GPA11411.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.