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Circolare

Circolare numero 8 del 21-01-2015

Chiarimenti.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina la possibilità, per una محدinata platea di assicurati INPS/INAIL esposti all’amianto e già destinatari del beneficio ridotto al coefficiente 1,25, di chiedere all’INPS il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime previgente del coefficiente 1,5. La domanda va presentata entro il 31 gennaio 2015 alla struttura territoriale competente, utilizzando la modulistica AP98. Le prestazioni derivanti non possono decorrere prima del 1° gennaio 2015. Sono esclusi i lavoratori iscritti ai fondi sostitutivi/esonerativi dell’AGO e quelli non soggetti all’assicurazione INAIL contro le malattie professionali.

Beneficio previdenziale per lavoratori esposti all’amianto: domanda all’INPS entro il 31 gennaio 2015

Beneficio previdenziale per lavoratori esposti all’amianto: domanda all’INPS entro il 31 gennaio 2015

La circolare interviene in attuazione della legge di stabilità 2015 per consentire a una platea ristretta di lavoratori esposti all’amianto di ottenere il riesame del beneficio previdenziale secondo il regime più favorevole previgente. Il documento chiarisce i destinatari, la misura del beneficio, i termini per la domanda e la decorrenza delle prestazioni.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama innanzitutto l’articolo 13, comma 8, della legge n. 257/1992, che prevedeva la rivalutazione del periodo di esposizione all’amianto con coefficiente 1,5 per i lavoratori esposti per oltre dieci anni, ai fini sia del diritto sia della misura pensionistica.

Viene poi richiamato l’articolo 47, comma 1, del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, che ha ridotto il coefficiente a 1,25 e ne ha limitato l’applicazione alla sola determinazione dell’importo della pensione, a decorrere dal 1° ottobre 2003.

La circolare richiama anche l’articolo 3, comma 132, della legge n. 350/2003, che ha salvaguardato le disposizioni previgenti per i lavoratori che avevano già maturato il diritto al 2 ottobre 2003, nonché per chi avesse già presentato domanda o ottenuto sentenze favorevoli per cause avviate entro tale data. Viene inoltre richiamato il decreto interministeriale 27 ottobre 2004, che ha disciplinato il raccordo tra la normativa del 2003 e quella previgente, e la successiva circolare INPS n. 58/2005.

Destinatari della disciplina speciale

La circolare individua i destinatari nell’ambito degli assicurati iscritti all’AGO gestita dall’INPS e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali gestita dall’INAIL, dipendenti di aziende che hanno collocato tutti i lavoratori in mobilità per cessazione dell’attività lavorativa.

Per rientrare nel beneficio, i soggetti devono inoltre:

  • aver ottenuto in via giudiziale definitiva l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge;
  • aver presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003;
  • aver ottenuto il riconoscimento del beneficio con il coefficiente 1,25, limitato alla determinazione dell’importo del trattamento pensionistico.

La circolare precisa espressamente che sono esclusi:

  • gli iscritti ai fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell’assicurazione generale obbligatoria;
  • i lavoratori non soggetti all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali gestita dall’INAIL.

Contenuto del beneficio richiesto

I soggetti interessati possono chiedere all’INPS il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al momento dell’esposizione, cioè quello previsto dall’articolo 13, comma 8, della legge n. 257/1992. In tale regime il periodo di esposizione all’amianto è moltiplicato per il coefficiente 1,5, con effetto sia sul perfezionamento del diritto alla pensione sia sull’importo della prestazione.

La circolare contrappone quindi il regime originario più favorevole al regime ridotto introdotto dal 2003, chiarendo che la domanda straordinaria del 2015 riguarda proprio il recupero del coefficiente 1,5 per la specifica platea individuata dalla legge n. 190/2014.

Domanda: termini, modalità e modulistica

La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio 2015. Essa va inoltrata alla competente struttura territoriale dell’Istituto, unitamente alla documentazione necessaria.

La modulistica è disponibile sul sito INPS nella sezione moduli assicurato/pensionato, con codice AP98, denominata “Istanza per l'accesso ai benefici per i lavoratori esposti all'amianto”.

La circolare segnala inoltre che, nelle more dell’implementazione delle procedure informatiche per l’inserimento del beneficio nel conto assicurativo e per la lavorazione delle domande di pensione, le sedi devono conservare le istanze pervenute in apposita evidenza. Successive istruzioni saranno fornite al completamento degli adeguamenti procedurali.

Decorrenza delle prestazioni

Le pensioni liquidate a favore dei soggetti rientranti nel punto 3 non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015. La circolare ribadisce quindi un limite temporale espresso per gli effetti economici della prestazione, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda entro il termine previsto.

Punti principali

Contesto normativo e finalità

La circolare dà attuazione all’articolo 1, comma 115, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), che consente a una specifica categoria di lavoratori esposti all’amianto di presentare domanda all’INPS per ottenere la maggiorazione secondo il regime vigente al momento dell’esposizione, cioè quello dell’articolo 13, comma 8, della legge n. 257/1992.

Destinatari del beneficio

Possono accedere al beneficio gli assicurati iscritti all’AGO gestita dall’INPS e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali gestita dall’INAIL, dipendenti di aziende che hanno collocato tutti i lavoratori in mobilità per cessazione dell’attività, i quali abbiano ottenuto una sentenza definitiva di accertamento dell’esposizione all’amianto per oltre dieci anni e oltre i limiti di legge, e che abbiano presentato domanda dopo il 2 ottobre 2003 ottenendo il beneficio con coefficiente 1,25 limitato alla misura della pensione.

Esclusioni

Sono esclusi dal beneficio gli iscritti ai fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché i lavoratori non soggetti all’assicurazione INAIL contro le malattie professionali.

Misura della maggiorazione richiesta

I soggetti interessati possono chiedere all’INPS il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime originario dell’articolo 13, comma 8, della legge n. 257/1992, che prevede il coefficiente 1,5 applicato sia ai fini del diritto alla pensione sia ai fini della determinazione dell’importo della prestazione.

Termini, modalità di presentazione e gestione delle domande

La domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio 2015 alla competente struttura territoriale dell’INPS, insieme alla documentazione richiesta. La modulistica è disponibile sul sito INPS, sezione moduli assicurato/pensionato, codice AP98. In attesa dell’adeguamento delle procedure informatiche, le sedi devono tenere le domande in apposita evidenza.

Decorrenza delle pensioni

Le pensioni liquidate in favore dei soggetti destinatari non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015.

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