Cassazione Civile, Sentenza n. 23745/2020 del 28/10/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche che, confermando il primo grado, aveva in gran parte respinto le loro domande di risarcimento danni conseguenti all'imposizione di vincoli sui loro fondi disposti con il "P.S.S.I.T." del 1998 (poi annullato). Le censure comprendevano: nullità della consulenza tecnica d'ufficio (CTU) per acquisizione informale di documenti senza contraddittorio; erronea esclusione del danno da diminuito valore di scambio; errore nel ritenere che il diniego di autorizzazione per cambio d'uso derivasse dall'abusività dell'immobile e non dai vincoli sopravvenuti; doglianze su inquadramento normativo e diritto al risarcimento (anche con riferimento a CEDU e Carta UE). Inoltre, le amministrazioni resistenti proposero ricorso incidentale tardivo.
La decisione
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha rigettato il ricorso principale dei Barna. Ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale proposto nei confronti di Barna Giacomo Decimo e Barna Erminio e inammissibile il ricorso incidentale proposto nei confronti delle altre parti. La Corte ha ritenuto plurime censure inammissibili per difetto di specificità, per avere tentato di sindacare valutazioni di merito (accertamenti di fatto e valutazioni della CTU), per tardività o novità delle questioni prospettate e per mancata indicazione puntuale delle norme violate. In particolare: la nullità della CTU non era stata tempestivamente dedotta; i ricorrenti non avevano dimostrato il danno da diminuito valore di scambio; i motivi che invocavano violazioni normative mancavano della necessaria specificazione. Il ricorso incidentale è stato dichiarato tardivo e, per le cause scindibili, inammissibile nei confronti delle parti non appellanti. Sono state liquidate spese e compensi come da dispositivo e disposta la eventuale integrazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
codice di procedura civile, artt. 101, 115, 156, 157, 194, 195, 196
Richiamati in relazione ai presidi procedurali e di prova: la Corte rileva l'inammissibilità di censure processuali generiche e insiste sul principio che vizi della CTU vanno eccepiti tempestivamente e con specificità
codice civile, art. 2697
Richiamato in relazione all'onere della prova: la Corte sottolinea che i ricorrenti non hanno indicato con precisione quali documenti e deduzioni derivassero dalla presunta acquisizione irregolare
codice di procedura civile, art. 360, n. 3 e n. 5
Norme che disciplinano i motivi di cassazione per violazione di norme di diritto e omesso esame di fatto decisivo: la Corte ha ritenuto molte censure inammissibili per difetto di specificità e perché miravano a rimettere in discussione valutazioni di merito
codice di procedura civile, art. 348 ter
Richiamato per il principio della 'doppia conforme': quando vi è doppia conformità delle statuizioni di merito, alcune censure in cassazione risultano precluse
codice di procedura civile, art. 100
Richiama il principio dell'interesse ad impugnare: l'interesse ad appellare o proporre ricorso incidentale sorge con la soccombenza sostanziale; da ciò la condizionalità del ricorso incidentale dei resistenti
r.d. n. 1775 del 1933, art. 202
Stabilisce il termine breve (45 giorni) per il ricorso per cassazione in materia di Acque Pubbliche; la Corte ha rilevato il tardivo deposito del ricorso incidentale rispetto a tale termine
codice di procedura civile, art. 327
Richiamato come termine lungo alternativo di proposizione del ricorso (decorrenza dalla pubblicazione); la Corte ha analizzato decorrenze e tardività
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater
Riferito all'obbligo di integrazione del contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per eventuale versamento ulteriore
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 8, e Protocollo addizionale n. 1, art. 1
Richiamati dai ricorrenti in tema di diritto alla proprietà e alla vita privata; la Corte ha ritenuto che la questione fosse in realtà un'impugnazione di merito sulla prova del danno e non una violazione in astratto dei diritti convenzionali
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 17
Invocata dai ricorrenti per il diritto alla proprietà: la Corte ha richiamato i principi ma deciso sul piano della prova e della responsabilità della P.A.
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 31 lett. c)
Normativa edilizia citata dai ricorrenti nell'ambito della contestazione sull'abusività dell'immobile: la Corte ha valutato la questione alla stregua dei fatti accertati in merito alla collocazione reale dell'edificio rispetto al nulla-osta originario
legge n. 47 del 1985, art. 8
Richiamata nelle doglianze sull'interpretazione normativa relativa all'assetto edificatorio; la Corte ha sottolineato che la questione non era adeguatamente specificata in cassazione
normativa comunale e nulla-osta del 1973 (richiamata nel provvedimento)
La Corte ha rilevato che, pur essendo stato rilasciato un nulla-osta comunale originario, la CTU ha accertato che l'immobile era stato realizzato su area diversa da quella assentita, giustificando le conclusioni di merito
Massime di principio
- Le censure sulla validità o sulla regolarità della consulenza tecnica d'ufficio (CTU) devono essere sollevate tempestivamente nella prima istanza o nella prima difesa successiva al deposito della relazione; in mancanza si considerano sanate.
- In Cassazione non è consentito un sindacato libero sulle valutazioni di fatto dei giudici di merito: questioni di merito, accertamenti probatori e valutazioni economiche fondanti la decisione sono insindacabili se non per vizi di diritto chiaramente specificati.
- I motivi di cassazione devono essere formulati con alta specificità: occorre indicare puntualmente le norme lamentate, le affermazioni di diritto della sentenza che si assumono in contrasto e, se si invoca l'omesso esame di un fatto decisivo, trascrivere i provvedimenti o gli atti rilevanti.
- Per ottenere il risarcimento dai pubblici poteri dopo l'annullamento di un provvedimento illegittimo è necessario provare non solo l'illegittimità formale, ma anche l'evento dannoso, la natura ingiusta del danno e il nesso causale nonché la colpa o il dolo della P.A.; l'annullamento puro non comporta automaticamente responsabilità risarcitoria.
- Gli appellanti che impugnano in via incidentale devono attenersi ai termini procedurali: un ricorso incidentale tardivo è, salvo casi particolari, inammissibile; in processi con cause scindibili, l'impugnazione incidentale non può essere diretta contro parti diverse da quelle che hanno proposto l'impugnazione principale.
- L'interesse ad impugnare è sostanziale: il diritto a proporre impugnazione sorge solo se si è rimasti soccombenti nel precedente grado di giudizio; ciò può rendere "condizionato" un ricorso incidentale alla sorte del ricorso principale.
- Le spese del giudizio seguono la soccombenza: la parte che vede respinto il ricorso principale può essere condannata alle spese e ai compensi in favore delle controparti.
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