Cassazione Civile, Ordinanza n. 35849/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di attività ispettiva della Guardia di Finanza e di rapporti ritenuti intercorsi con un gruppo societario, con recupero a tassazione di un maggior reddito riferito all’anno d’imposta 2005. L’avviso fu notificato dapprima alla società di persone e poi, per trasparenza fiscale, al socio titolare del 90% della partecipazione, per maggiore Irpef sul reddito di partecipazione. Il contribuente impugnò l’atto davanti alla CTP, che respinse il ricorso; la CTR confermò. In cassazione il ricorrente articolò cinque motivi: 1) nullità della decisione e dell’avviso per sottoscrizione da parte di funzionario privo di potere di firma; 2) violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci per mancato rilievo d’ufficio; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante; 4) omessa pronuncia sul difetto di allegazione degli atti presupposti dell’accertamento; 5) omessa pronuncia sulla documentazione prodotta fin dal primo grado. L’Agenzia resistette con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la contestazione relativa alla delega di firma non risultava tempestivamente proposta nei gradi di merito e il ricorrente non aveva indicato quando e come l’avesse sollevata. Il secondo motivo è stato respinto perché, pur sussistendo in astratto il litisconsorzio necessario nella rettifica del reddito di società di persone e soci, nel caso concreto esso non operava più in ragione dell’intervenuta estinzione della società e della definizione della posizione di una consocia. I motivi terzo, quarto e quinto sono stati esaminati congiuntamente: la Corte ha escluso il vizio di motivazione della sentenza regionale, ha ritenuto generica la censura sulla mancata allegazione degli atti presupposti, e ha ritenuto parimenti generica e non autosufficiente la doglianza sulla documentazione prodotta, che traeva peraltro a contestare il merito dell’accertamento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento del contributo unificato დამატivo, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
viene richiamato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuale, ma le censure sono respinte o dichiarate inammissibili per difetto di specificità e tempestività
art. 112 c.p.c.
la censura di omessa pronuncia richiede che la questione sia specificamente devoluta e autosufficiente; in mancanza la doglianza non può essere accolta
art. 14 D.Lgs. n. 546 del 1992
il litisconsorzio necessario tra società di persone e soci va considerato, ma non opera quando la società sia già estinta
art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992
la motivazione della sentenza è sufficiente se, pur sinteticamente, espone svolgimento del processo, questioni controverse e ragioni della decisione
art. 8 D.L. n. 16 del 2012
richiamato dal ricorrente in relazione al potere di sottoscrizione dell’atto, senza accoglimento della censura
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
l'avviso di accertamento è nullo se manca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato direttivo da lui delegato; in caso di contestazione l’Amministrazione deve provare la delega
art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986
viene richiamato per l’unitarietà dell’accertamento dei redditi di società di persone e soci, che giustifica il litisconsorzio necessario nei casi ordinari
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
viene dato atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- La contestazione della legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l’avviso di accertamento deve essere proposta tempestivamente nel giudizio di merito; in cassazione il contribuente deve anche indicare quando e come la censura sia stata dedotta, altrimenti il motivo è inammissibile.
- In caso di contestazione sulla firma dell’atto impositivo, l’Amministrazione ha l’onere di dimostrare l’esistenza della delega, anche mediante produzione in appello, trattandosi di atto rilevante sul piano sostanziale e non di mera legittimazione processuale.
- Il litisconsorzio necessario tra società di persone e soci sussiste nei giudizi sull’accertamento del reddito unitario, ma viene meno quando la società sia già estinta, poiché i debiti sociali si trasferiscono ai soci illimitatamente responsabili.
- La sentenza tributaria non è affetta da nullità per difetto di motivazione quando, anche in forma sintetica, contiene l’esposizione del processo, delle difese e delle ragioni della decisione.
- Le censure di omessa pronuncia o di difetto di allegazione degli atti presupposti devono essere specifiche, autosufficienti e correlate alla concreta motivazione della sentenza impugnata; doglianze generiche o meramente reiterative del merito sono destinate al rigetto.
- La deduzione di documenti decisivi richiede la precisa indicazione del loro contenuto e della rilevanza nel giudizio; in difetto, la doglianza non supera il vaglio di ammissibilità o comunque resta infondata.
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