Ordinanza n. 234/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento del verbale del Consiglio di classe IIIA del liceo classico dell’Istituto -OMISSIS- recante “Operazioni di scrutinio al termine dello scrutinio finale” del 10 giugno 2024 nella parte in cui ha deliberato la non ammissione alla classe successiva dell’alunna, nonché della scheda di valutazione 2023/2024 della suddetta allieva e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; risarcimento dei danni patiti e patiendi da parte della ricorrente in conseguenza dei provvedimenti e comportamenti illegittimi tenuti dall’Istituto resistente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Verbale del consiglio di classe che ha deliberato la non ammissione della studentessa alla classe successiva e relativa scheda di valutazione
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il verbale del consiglio di classe del 10 giugno 2024, nella parte relativa alla non ammissione della figlia minorenne alla classe successiva, la scheda di valutazione dell’anno scolastico 2023/2024 e gli atti connessi e consequenziali. Hanno inoltre chiesto il risarcimento dei danni asseritamente derivati dai provvedimenti e dai comportamenti illegittimi dell’istituto. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso, né le contestazioni puntuali rivolte alla valutazione scolastica.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli articoli 63, 65, 84, comma 4, e 85 c.p.a. I ricorrenti devono dichiarare motivatamente, con aggiornamento alla data dell’ordinanza, se permanga l’interesse alla decisione di merito, riferendo eventuali fatti o atti sopravvenuti e indicando, se necessario, ulteriori attività istruttorie. L’amministrazione intimata/resistente deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti, depositando gli atti impugnati e la relativa documentazione, ove non già prodotti. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza da parte della Segreteria, nelle forme del processo amministrativo telematico. Il TAR ha avvertito che l’inerzia dei ricorrenti sulla dichiarazione di permanenza dell’interesse potrà essere valutata quale manifestazione inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli articoli 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a. Ha ordinato alla Segreteria di comunicare l’ordinanza alle parti costituite e all’amministrazione evocata in giudizio. Ha inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi della minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale in caso di riproduzione o diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice per acquisire chiarimenti e documentazione rilevante ai fini della decisione.
art. 65 c.p.a.
Richiamato insieme alle altre norme processuali quale base per la disposizione degli incombenti istruttori.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Consente di trarre argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti; l’ordinanza lo richiama per valutare l’eventuale inerzia rispetto alla richiesta di dichiarare la permanenza dell’interesse.
art. 84, comma 4, c.p.a.
È individuato come fondamento della possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in caso di inerzia della parte sollecitata a manifestare l’interesse alla decisione.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla fase istruttoria e alla trattazione del ricorso.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati personali e all’oscuramento delle informazioni identificative contenute nel provvedimento.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo sollecita la parte ricorrente a dichiarare motivatamente la permanenza dell’interesse alla decisione e la parte rimane ingiustificatamente inerte, tale comportamento può essere valutato, unitamente agli altri elementi processuali, come manifestazione implicita ma inequivoca dell’attuale disinteresse alla controversia e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
- In presenza di un ricorso non ancora definito nel merito, il giudice amministrativo può disporre che il ricorrente aggiorni la situazione della controversia, riferisca sui fatti o atti sopravvenuti e chiarisca l’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie, al fine di verificare l’utilità attuale della pronuncia.
- Il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione resistente di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa e di depositare gli atti impugnati e la relativa documentazione, ove non siano già presenti nel fascicolo processuale.
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