Cassazione Penale, Sentenza n. 18164/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto le domande di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare relative alla pena di 1 anno e 4 mesi inflitta con sentenza della Corte d'appello di Roma del 18/01/2018. Il ricorrente denunciava, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e) c.p.p., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e omessa valutazione di atti contenuti nel fascicolo, con particolare riferimento all'informativa dei Carabinieri di Marina di Tor San Lorenzo del 17/03/2023 e alla pendenza di un procedimento d'appello fissato per il 27/09/2023 (poi conclusosi con declaratoria di prescrizione) relativo a un altro capo imputativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che il Tribunale di sorveglianza non aveva valutato tutti gli elementi rilevanti, in particolare non aveva tenuto conto dell'informativa dei Carabinieri del 17/03/2023 e aveva tratto un giudizio negativo dalla pendenza del procedimento per furto aggravato senza attendere l'esito dello stesso. Considerando che il procedimento pendente si è poi concluso con declaratoria di prescrizione, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma, che dovrà riesaminare la domanda in autonomia decisionale e tenendo conto degli elementi omessi.
Norme richiamate
art.173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per i limiti nella riproduzione del motivo di ricorso in cassazione; qui usata per indicare che il motivo è stato riprodotto nei limiti prescritti.
art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Indica il vizio di motivazione "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità" quale motivo di ricorso per cassazione; il ricorrente ha invocato questo vizio riferendosi a omissioni e valutazioni carenti del giudice di merito.
art.667, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato in presenza di ricorso per cassazione; il Tribunale di sorveglianza ha sospeso l'esecutività valutando la successiva declaratoria di prescrizione del procedimento pendente.
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez.1, Sent. n.10586/2019; Sez.1, n.11573/2013; Sez.1, n.4553/2000)
Principio consolidato secondo cui per concedere misure alternative alla detenzione occorrono elementi positivi che consentano un giudizio prognostico favorevole e una valutazione completa e logicamente motivata del percorso di reinserimento; la valutazione è riservata al giudice di merito ma la Corte di legittimità verifica la completezza e la logicità della motivazione.
Massime di principio
- Il giudice di merito ha discrezionalità nel concedere misure alternative, ma deve motivare in modo completo, logico e non contraddittorio la valutazione delle condizioni del condannato; omissioni rilevanti nella motivazione possono determinare l'annullamento in cassazione.
- Tutti gli elementi utili presenti nel fascicolo (informative delle forze dell'ordine, annotazioni recenti, provvedimenti in corso) devono essere considerati dal giudice quando decide su misure alternative; l'omissione può essere censurata come vizio di motivazione.
- La pendenza di procedimenti a carico del richiedente può influenzare la prognosi, ma il giudice dovrebbe, quando possibile, attendere l'esito o comunque motivare adeguatamente il peso attribuito alla pendenza, specialmente se l'esito potrebbe incidere sulla valutazione (es. declaratoria di prescrizione).
- La Corte di cassazione non sostituisce il giudizio di merito sulla valutazione della personalità o sul rischio di recidiva, ma controlla che la motivazione sia adeguata, completa e coerente; mancanze in tal senso giustificano l'annullamento con rinvio.
- Per il ricorrente è utile far emergere e documentare ogni elemento positivo di rieducazione o di cambiamento post-fatto (percorsi trattamentali, assenza di precedenti recenti, rapporti di lavoro, informative favorevoli) affinché il giudice di merito possa fondare un giudizio prognostico positivo.
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