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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31890/2026 del 25/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il detenuto, ristretto in istituto per l’espiazione di una pena risultante da un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, aveva chiesto il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica ai sensi dell’art. 147, primo comma, n. 2, c.p. e, in subordine, la detenzione domiciliare per motivi di salute ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato entrambe le richieste, valorizzando le relazioni sanitarie, le consulenze di parte e una perizia disposta dal magistrato di sorveglianza. Tali elementi descrivevano un quadro pluripatologico, necessitante di monitoraggio clinico costante, ma adeguatamente trattato e compatibile con la detenzione, anche mediante accesso a presidi sanitari esterni. Il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 147 c.p., 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. e 32 Cost., nonché vizi di motivazione. Ha sostenuto che il Tribunale avesse contraddittoriamente riconosciuto la complessità e gravità delle patologie, senza trarne le conseguenze quanto al differimento della pena, e che non avesse adeguatamente considerato la cefalea cronica, la dilatazione aneurismatica cerebrale in follow-up e il disagio emotivo e ansioso cronico. Ha inoltre dedotto che il giudice avrebbe dovuto valutare le concrete condizioni dell’istituto penitenziario e motivare autonomamente sul diniego della detenzione domiciliare subordinata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ribadito che il differimento facoltativo della pena presuppone una patologia grave, tale da porre in pericolo la vita, provocare rilevanti conseguenze dannose o richiedere un trattamento non facilmente attuabile in carcere. Rilevano anche condizioni patologiche che rendano l’espiazione incompatibile con il senso di umanità, determinando una situazione al di sotto della soglia di dignità. Tuttavia, la gravità della patologia è condizione necessaria ma non sufficiente: occorre verificare in concreto se le cure e l’assistenza siano adeguatamente praticabili in ambiente penitenziario, considerando comparativamente condizioni di salute e condizioni detentive. Nel caso concreto il Tribunale aveva motivato in modo congruo e non illogico la compatibilità delle patologie con il carcere, rilevando l’accesso tempestivo del detenuto all’ospedale locale, la possibilità di accertamenti diagnostici e tecnici e, ove necessario, di visite e ricoveri ai sensi dell’art. 11 ord. pen. La Corte ha inoltre affermato che la detenzione domiciliare prevista dall’art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. non ha un ambito applicativo autonomo rispetto al differimento e presuppone la sussistenza delle condizioni per quest’ultimo; pertanto, esclusi tali presupposti, non era necessaria una motivazione ulteriore e autonoma sul diniego della misura subordinata.

Norme richiamate

  • art. 147, primo comma, n. 2, c.p.

    Il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena richiede una patologia grave, tale da porre in pericolo la vita, provocare rilevanti conseguenze dannose o esigere un trattamento non facilmente attuabile in stato di detenzione; la valutazione deve considerare anche il senso di umanità della pena e la dignità del detenuto.

  • art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen.

    detenzione domiciliare per motivi di salute

    La detenzione domiciliare opera in via surrogatoria rispetto al differimento dell’esecuzione della pena e presuppone la sussistenza delle condizioni legittimanti il differimento; non costituisce una misura dotata di autonomo ambito applicativo.

  • art. 32 Cost.

    Il diritto alla salute deve essere tutelato anche durante la detenzione, ma non impone il differimento della pena quando cure e assistenza siano concretamente adeguate e praticabili in ambiente penitenziario.

  • art. 27 Cost.

    L’espiazione della pena non può svolgersi in condizioni incompatibili con il senso di umanità o inferiori alla soglia minima di dignità, da valutare in rapporto alle condizioni complessive di salute e detenzione.

  • art. 11 ord. pen.

    La possibilità di ricorrere a visite e ricoveri presso strutture esterne costituisce elemento rilevante per valutare la concreta adeguatezza delle cure disponibili al detenuto.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna al pagamento delle spese processuali

    Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    omissione delle generalità e degli altri dati identificativi

    In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi i dati identificativi dell’interessato.

Massime di principio

  • Ai fini del differimento facoltativo dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica, la patologia deve essere tale da porre in pericolo la vita, provocare rilevanti conseguenze dannose o richiedere un trattamento non facilmente praticabile in carcere; la mera gravità o complessità del quadro clinico non è di per sé sufficiente.
  • La valutazione dell’incompatibilità tra detenzione e condizioni di salute deve essere concreta e comparativa: il giudice deve considerare non solo l’astratta disponibilità di presidi sanitari, ma anche la concreta adeguatezza delle cure e dell’assistenza effettivamente assicurabili nel caso specifico.
  • Il differimento può essere disposto anche quando la prosecuzione della detenzione determini una situazione esistenziale incompatibile con il senso di umanità della pena o inferiore alla soglia minima di dignità; tale incompatibilità deve tuttavia risultare dalle condizioni complessive di salute e detenzione.
  • La detenzione domiciliare per motivi di salute prevista dall’art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. presuppone la sussistenza delle condizioni per il differimento dell’esecuzione della pena e non costituisce una misura autonoma; esclusi tali presupposti, il giudice non è tenuto a svolgere una motivazione ulteriore e separata sul diniego della richiesta subordinata.
  • La possibilità di trasferire il detenuto presso strutture sanitarie esterne per visite, accertamenti o ricoveri può escludere l’incompatibilità tra patologia e regime carcerario, quando le cure risultino concretamente praticabili e tempestivamente assicurate.
  • Il giudizio sulla compatibilità della detenzione con la salute del condannato rientra nella valutazione del giudice di merito ed è censurabile in cassazione nei limiti della violazione di legge o della manifesta illogicità della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale

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