Tribunale, Ordinanza T-92/21
Order of the President of the General Court of 26 May 2021. — Darment Oy v European Commission. — Application for interim relief – Environment – Fluorinated greenhouse gases – Regulation (EU) No 517/2014 – Placing of hydrofluorocarbons on the market – Decision imposing a penalty on an undertaking that exceeded the quota allocated to it – Application for interim measures – No urgency. — Case T-92/21 R
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Presidente del Tribunale ha respinto la domanda di misure provvisorie proposta da Darment Oy contro la Commissione in materia di quote HFC. La ricorrente contestava la riduzione a zero della quota 2021 conseguente al superamento della quota 2017 e chiedeva di sospendere la sanzione e ottenere una nuova assegnazione. Il Tribunale ha ritenuto non dimostrata l’urgenza, osservando che il danno allegato era finanziario e non adeguatamente provato, e che il precedente annullamento giurisdizionale non bastava a fondare da solo la concessione della tutela cautelare.
Istanza di misure provvisorie respinta per difetto di urgenza in una controversia sulla riduzione della quota HFC per superamento del contingente assegnato ex regolamento (UE) n. 517/2014.
La questione giuridica
Se sussistessero i presupposti per ordinare misure provvisorie volte, da un lato, a impedire alla Commissione di continuare ad applicare alla ricorrente la sanzione di riduzione del 200% del superamento della quota HFC e, dall’altro, ad imporle l’assegnazione di una quota per l’importazione di HFC in bulk per il 2021 e i periodi successivi; in particolare, se fosse dimostrata l’urgenza per evitare un pregiudizio grave e irreparabile e, in subordine, se la pretesa violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva potesse supplire alla mancanza di urgenza.
Principio di diritto
Le misure provvisorie sono state negate perché la ricorrente non ha dimostrato l’urgenza: il pregiudizio dedotto era essenzialmente patrimoniale e non era provata, con elementi precisi e documentati, né l’irreparabilità del danno né il rischio per la viabilità finanziaria. Né il richiamo alla precedente annullamento della decisione del 16 ottobre 2018 né la pretesa lesione della tutela giurisdizionale effettiva potevano sostituire la prova dell’urgenza, tanto più che la Commissione, dopo l’annullamento, aveva riesaminato la situazione e motivato una nuova decisione ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento n. 517/2014.
Norme richiamate
- Articolo 279 TFUE
- Articolo 278 TFUE
- Articolo 256 TFUE
- Articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (UE) n. 517/2014
- Articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 517/2014
- Articolo 17 del regolamento (UE) n. 517/2014
- Articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014
- Articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014
- Articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014
- Articolo 2, paragrafo 30, lettera c), del regolamento (UE) n. 517/2014
Riduzione della quota HFC e domanda di misure provvisorie
Il Presidente del Tribunale è intervenuto in un procedimento incidentale ex articolo 279 TFUE promosso da Darment Oy, impresa attiva nel settore degli idrofluorocarburi, contro la Commissione europea. La controversia riguarda l’applicazione dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014, che prevede una riduzione della quota nel caso in cui un operatore abbia superato il contingente assegnato per l’immissione sul mercato di HFC.
Fatti e svolgimento amministrativo
Darment era registrata nel registro elettronico HFC istituito dalla Commissione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 517/2014 ed era titolare di una quota per gli anni 2016-2018. Nel 2017 aveva inoltre ottenuto autorizzazioni all’uso di quote da parte di altre imprese, ma era emersa una distinzione tra trasferimento di quota e mera autorizzazione all’uso della quota, con effetti diversi a seconda che si trattasse di HFC sfusi o di apparecchiature precaricate.
Sulla base dei dati dichiarati per il 2017, la Commissione aveva concluso che la società avesse superato la quota assegnata e, con decisione del 16 ottobre 2018, aveva ridotto le quote successive di 31 370 tonnellate di CO2 equivalente, corrispondenti al 200% dell’eccedenza. Tale decisione è stata annullata dal Tribunale con sentenza del 28 maggio 2020, Darment v Commissione (T‑739/18), perché la Commissione non aveva esaminato con cura e imparzialità tutte le informazioni sottoposte alla sua attenzione, in violazione dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento n. 517/2014 interpretato alla luce del principio di buona amministrazione.
Dopo l’annullamento, la Commissione ha riavviato il procedimento amministrativo, ha chiesto chiarimenti alla ricorrente e, con lettera del 14 ottobre 2020, ha confermato la riduzione della quota, precisando che per il 2021 la quota di importazione bulk era pari a zero. La ricorrente ha quindi impugnato la nuova decisione e ha presentato la presente domanda cautelare.
Domande cautelari formulate dalla ricorrente
Nel procedimento incidentale Darment chiedeva:
- di ordinare alla Commissione di cessare l’applicazione, per il 2021 e i periodi successivi, della sanzione prevista dall’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento n. 517/2014;
- di ordinare alla Commissione di assegnarle una quota per l’importazione in bulk di HFC per il 2021 e i periodi successivi, pari a quella che avrebbe ricevuto in assenza della sanzione;
- in subordine, di assegnarle almeno una quota pari all’importo totale della penalità.
Normativa rilevante e criteri per le misure provvisorie
Il Presidente del Tribunale richiama il combinato disposto degli articoli 278, 279 e 256 TFUE, nonché l’articolo 156 del regolamento di procedura. Ricorda che gli atti delle istituzioni sono presunti legittimi e che la sospensione dell’efficacia o altre misure provvisorie sono eccezionali.
Secondo la giurisprudenza richiamata, le misure provvisorie presuppongono cumulativamente:
- un fumus boni iuris sufficiente;
- l’urgenza, cioè la necessità di evitare un danno grave e irreparabile prima della decisione nel merito;
- se del caso, il bilanciamento degli interessi.
Il giudice può esaminare tali condizioni nell’ordine che ritiene opportuno, ma la domanda va respinta se anche una sola non è soddisfatta.
Valutazione dell’urgenza
Il Tribunale decide di esaminare anzitutto l’urgenza. La ricorrente sosteneva che la riduzione della quota le aveva causato perdite economiche significative, con una diminuzione degli utili nel 2019 e una prosecuzione del pregiudizio nel 2020, e che la prosecuzione della riduzione avrebbe compromesso la sua solvibilità. Invocava inoltre il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, sostenendo che senza misure cautelari l’annullamento già ottenuto sarebbe stato privo di effetto utile.
Il Presidente del Tribunale osserva però che il danno dedotto è di natura patrimoniale e che, secondo la giurisprudenza costante, un danno economico non è di regola irreparabile, salvo circostanze eccezionali. Quando si allega un rischio per la sostenibilità finanziaria dell’impresa o per una sostanziale perdita di quota di mercato, l’istante deve produrre elementi precisi, completi e documentati sulla propria situazione finanziaria.
Nel caso concreto, i bilanci 2018 e 2019 mostravano un’attività economica stabile e persino un lieve aumento del fatturato nel 2019. La diminuzione degli utili non era accompagnata da prova di nesso causale con la sanzione. Inoltre, non era stato fornito alcun dato finanziario per il 2020, e le affermazioni sul rischio di insolvenza restavano del tutto assertive. Ne consegue che la ricorrente non ha dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile né un rischio per la propria viabilità finanziaria.
Incidenza del precedente annullamento e tutela effettiva
Il Tribunale affronta poi l’argomento basato sulla precedente sentenza di annullamento. Ricorda che, sebbene in casi eccezionali una manifesta illegittimità possa rilevare nella valutazione cautelare, l’urgenza e il fumus restano condizioni autonome. Il solo fatto che la precedente decisione sia stata annullata non esonera la parte dall’onere di provare l’imminenza di un danno irreparabile.
Inoltre, il Presidente rileva che la sentenza del 28 maggio 2020 non aveva accertato l’insussistenza sostanziale della penalità, ma solo un vizio procedurale e di istruttoria, legato al mancato esame accurato e imparziale delle informazioni. Dopo quell’annullamento, la Commissione aveva nuovamente esaminato la posizione dell’impresa, aveva chiesto chiarimenti e aveva motivato il proprio orientamento in una nuova decisione del 14 ottobre 2020. In tale contesto, il giudice ritiene che la Commissione abbia cercato di conformarsi al principio di buona amministrazione.
Decisione
Poiché la ricorrente non ha dimostrato l’urgenza, il Tribunale respinge la domanda di misure provvisorie senza esaminare il fumus boni iuris né procedere al bilanciamento degli interessi. Le spese sono riservate.
Principio desumibile dalla pronuncia
Quando il pregiudizio allegato è essenzialmente finanziario, la concessione di misure provvisorie richiede prova rigorosa e documentata del rischio per la viabilità dell’impresa o di un danno altrimenti irreparabile; la mera invocazione di un precedente annullamento giurisdizionale o del diritto a una tutela effettiva non basta, se non è dimostrata l’urgenza nei termini richiesti dall’articolo 156 del regolamento di procedura.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 21 mag 2021Corte di giustizia, Ordinanza C-121/21
- Sentenza · 21 mag 2021Corte di giustizia, Ordinanza C-201/21
- Sentenza · 21 mag 2021Tribunale, Ordinanza T-38/21
- Sentenza · 31 mag 2021Tribunale, Ordinanza T-332/20
- Sentenza · 20 mag 2021Corte di giustizia, Sentenza C-120/19
- Sentenza · 20 mag 2021Corte di giustizia, Sentenza C-128/19
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →