Tribunale, Ordinanza T-332/20
Order of the General Court (Sixth Chamber) of 31 May 2021. — König Ludwig International GmbH & Co. KG v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – International registration designating the European Union – Word mark Royal Bavarian Beer – Absolute ground for refusal – Descriptive character – Article 7(1)(c) of Regulation (EU) 2017/1001 – Right to be heard – Article 94(1) of Regulation 2017/1001 – Unitary character of the EU trade mark – Article 1(2) of Regulation 2017/1001 – Action manifestly lacking any foundation in law. — Case T-332/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge integralmente il ricorso contro il rifiuto di registrare il marchio internazionale "Royal Bavarian Beer" per prodotti della classe 32. Ha ritenuto il segno descrittivo, perché i termini "royal", "bavarian" e "beer" comunicano immediatamente un’origine bavarese e una qualità superiore del prodotto. Ha inoltre escluso sia la violazione del diritto di essere ascoltati sia qualsiasi rilievo del principio di unitarietà del marchio UE rispetto alla pretesa esclusività del segno.
Marchio UE internazionale "Royal Bavarian Beer": conferma del rifiuto per carattere descrittivo e mancanza di distintività del segno per birra e bevande affini.
La questione giuridica
Se la commissione di ricorso abbia correttamente qualificato il segno "Royal Bavarian Beer" come descrittivo dei prodotti della classe 32 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001; se vi sia stata violazione del diritto di essere ascoltati ex articolo 94, paragrafo 1; se sussista altresì mancanza di carattere distintivo ex articolo 7, paragrafo 1, lettera b); e se la valutazione impugnata violi il principio dell’unitarietà del marchio UE ex articolo 1, paragrafo 2, del regolamento.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che un segno verbale composto da termini di uso comune, come "Royal Bavarian Beer", deve essere rifiutato se almeno uno dei suoi possibili significati indica direttamente una caratteristica dei prodotti, qui l’origine bavarese e una qualità superiore della birra o di bevande analoghe; in tale ipotesi il segno è descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 e non occorre esaminare nel merito l’ulteriore motivo di mancanza di distintività ex lettera b). Il diritto di essere ascoltati non è violato se l’argomentazione della commissione di ricorso rientra nella decisione finale e le parti hanno già potuto discutere i fatti e gli elementi pertinenti; inoltre, la pretesa esclusività d’uso del segno o l’eventuale protezione nazionale non impongono la registrazione come marchio UE né incidono sulla valutazione della descrittività.
Norme richiamate
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (UE) n. 1151/2012
- Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi
Marchio internazionale "Royal Bavarian Beer" e rifiuto di registrazione per descrittività
La pronuncia è un’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea in materia di marchio UE, resa nell’ambito di un ricorso avverso la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato il rifiuto di registrazione del segno denominativo "Royal Bavarian Beer" per prodotti della classe 32, in particolare birra e bevande affini.
Fatti e procedimento amministrativo
Il 11 gennaio 2018 la ricorrente aveva designato l’Unione europea per una registrazione internazionale n. 1384147. Il segno riguardava prodotti della classe 32 dell’Accordo di Nizza: bevande non alcoliche, sidro analcolico, birra, mosto di birra, estratti di luppolo per la fabbricazione della birra, ginger beer, malt beer e malt wort. L’esaminatore aveva respinto la domanda il 12 giugno 2019 sulla base, tra l’altro, dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001. La commissione di ricorso, con decisione del 1 aprile 2020, aveva respinto il gravame confermando la natura descrittiva del segno e la sua mancanza di carattere distintivo.
Questioni sottoposte al Tribunale
La ricorrente deduceva quattro motivi:
- violazione del diritto di essere ascoltata ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001;
- violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), per erronea qualificazione del segno come descrittivo;
- violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), per asserita presenza di distintività;
- violazione dell’articolo 1, paragrafo 2, relativo all’unitarietà del marchio UE.
Normativa e criteri applicati
Il Tribunale richiama il quadro sui motivi assoluti di rifiuto del regolamento 2017/1001:
- l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), vieta la registrazione dei segni che possono servire a designare specie, qualità, quantità, destinazione, valore, origine geografica o altre caratteristiche dei prodotti;
- l’articolo 7, paragrafo 2, precisa che il motivo opera anche solo in una parte dell’Unione;
- l’articolo 94, paragrafo 1, impone che le decisioni dell’EUIPO si basino solo su elementi sui quali le parti hanno potuto prendere posizione;
- l’articolo 1, paragrafo 2, sancisce l’unitarietà del marchio UE. Richiama inoltre la giurisprudenza costante secondo cui un segno è descrittivo se esiste un nesso sufficientemente diretto e specifico con i prodotti, tale da consentire al pubblico di percepirne immediatamente una descrizione o una caratteristica.
Ragionamento sul diritto di essere ascoltati
Sul primo motivo, il Tribunale osserva che la ricorrente aveva già presentato all’esaminatore e poi alla commissione di ricorso le sue argomentazioni sui presunti legami con la famiglia reale bavarese. Tali argomenti erano stati esaminati e respinti nella decisione impugnata. Il diritto di essere ascoltati non copre, per contro, la posizione finale che l’amministrazione intende adottare. Poiché la valutazione contestata rientrava nella decisione finale e non introduceva un elemento nuovo su cui la ricorrente non avesse potuto esprimersi, il motivo è stato respinto come manifestamente infondato.
Valutazione del carattere descrittivo del segno
Sul secondo motivo, il Tribunale conferma che il pubblico di riferimento comprende consumatori di diversi Stati membri in cui l’inglese è compreso, oltre ai paesi anglofoni. I termini del segno sono parole di vocabolario inglese di uso comune. Quanto al contenuto semantico, il Tribunale rileva che:
- "beer" designa direttamente il prodotto;
- "Bavarian" indica l’origine geografica, cioè la Baviera;
- "royal" può significare sia "eccellente/superiore" sia "di, appartenente o relativo a un re o a una famiglia reale". La commissione di ricorso aveva dunque correttamente ritenuto che il segno, considerato nel suo insieme, comunicasse immediatamente che i prodotti erano birre o bevande assimilate prodotte in Baviera e di qualità elevata o regale. Tale lettura è avvalorata, secondo il Tribunale, dalla stessa impostazione della ricorrente, che aveva descritto il segno come indicativo di particolare qualità, distinzione e reputazione. Il Tribunale aggiunge che la pretesa connessione con la famiglia reale bavarese non può essere valorizzata in assenza di prova che il pubblico pertinente, specie fuori dalla Germania, conosca la struttura familiare o il direttore della società e percepisca il segno come indicazione dell’origine commerciale. Inoltre, il fatto che il segno sia riservato a un solo operatore non incide sulla sua descrittività intrinseca.
Irrilevanza della prassi precedente e dei marchi nazionali
La ricorrente invocava decisioni anteriori dell’EUIPO e registrazioni nazionali contenenti il termine "royal". Il Tribunale respinge l’argomento: la legalità delle decisioni dell’EUIPO va valutata soltanto alla luce del regolamento 2017/1001 e dell’interpretazione data dalla giurisprudenza dell’Unione, non sulla base di una eventuale prassi precedente, che non può prevalere sulla legalità. Anche se l’EUIPO deve tener conto di precedenti decisioni in casi simili, nessuno può invocare un eventuale errore a favore di terzi per ottenere un identico trattamento.
Mancanza di carattere distintivo e assorbimento del motivo
Quanto al terzo motivo, il Tribunale ricorda che è sufficiente la sussistenza di uno solo dei motivi assoluti di rifiuto per negare la registrazione. Poiché il segno è già stato correttamente considerato descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), non era necessario esaminare nel merito il motivo relativo alla mancanza di carattere distintivo ex lettera b).
Unitarietà del marchio UE e pretesa esclusività d’uso
Sul quarto motivo, il Tribunale chiarisce che il principio dell’unitarietà del marchio UE comporta protezione uniforme e effetto in tutto il territorio dell’Unione, ma non impone di registrare a livello UE un segno registrato in uno o più Stati membri, né di proteggere automaticamente come marchio UE un segno che, secondo il diritto nazionale, possa essere usato da un solo soggetto. Il sistema del marchio UE è autonomo e coesiste con i sistemi nazionali. Ne consegue che la pretesa esclusività d’uso del segno o la sua eventuale compatibilità con il diritto nazionale non incidono sull’applicazione dei motivi assoluti di rifiuto del regolamento 2017/1001.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale respinge il ricorso integralmente come manifestamente privo di fondamento in diritto e condanna la ricorrente alle spese.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che:
- un segno verbale è descrittivo quando almeno uno dei suoi significati possibili designa una caratteristica del prodotto;
- la percezione del pubblico pertinente è decisiva e va valutata in relazione ai prodotti concretamente richiesti;
- la circostanza che un segno sia usato o possa essere usato da un solo operatore non ne esclude la descrittività;
- la prassi amministrativa o registrazioni nazionali pregresse non possono prevalere sulla corretta applicazione del regolamento sui marchi dell’Unione;
- l’unitarietà del marchio UE non comporta un diritto automatico alla registrazione a livello unionale.
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