Corte di giustizia, Sentenza C-128/19
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 maggio 2021. — Azienda Sanitaria Provinciale di Catania contro Assessorato della Salute della Regione Siciliana. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. — Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Settore agricolo – Abbattimento di animali affetti da malattie infettive – Indennizzo degli allevatori – Obblighi di notifica e di standstill – Articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Nozioni di “aiuti esistenti” e di “nuovi aiuti” – Regolamento (CE) n. 659/1999 – Esenzioni per categorie di aiuti – Regolamento (UE) n. 702/2014 – Aiuti de minimis – Regolamento (UE) n. 1408/2013. — Causa C-128/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione italiana chiedeva se una legge regionale siciliana del 2005, che rifinanziava per più anni un’indennità agli allevatori costretti ad abbattere animali infetti, potesse essere eseguita senza nuova notifica alla Commissione. La Corte ha qualificato la misura come nuovo aiuto, poiché prorogava e aumentava un regime precedentemente autorizzato, e ha ribadito che la valutazione di compatibilità spetta alla Commissione. Ha però precisato che la misura potrebbe sfuggire alla notifica solo se rientrasse nelle esenzioni del regolamento n. 702/2014 o del regolamento n. 1408/2013.
Aiuti di Stato nel settore agricolo: una misura regionale che rifinanzia e proroga un regime di indennizzo per l’abbattimento di animali infetti costituisce un nuovo aiuto soggetto a notifica preventiva, salvo esenzione ai sensi dei regolamenti n. 702/2014 o n. 1408/2013.
La questione giuridica
Se una misura regionale che autorizza la spesa di 20 milioni di euro per pagare indennità agli allevatori costretti ad abbattere animali infetti e compensi ai veterinari, in continuità con precedenti misure già autorizzate dalla Commissione, costituisca un aiuto di Stato nuovo soggetto all’obbligo di notifica e standstill ex articolo 108, paragrafo 3, TFUE; e, in subordine, se possa comunque essere considerata compatibile/esentata alla luce della decisione della Commissione del 2002 o dei regolamenti n. 702/2014 e n. 1408/2013.
Principio di diritto
Una misura nazionale o regionale che, rispetto a un regime di aiuti già autorizzato dalla Commissione, ne proroga l’applicazione e ne aumenta la dotazione finanziaria costituisce un "nuovo aiuto" ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, con conseguente obbligo di notifica preventiva e divieto di esecuzione fino alla decisione finale della Commissione; tale obbligo cessa solo se la misura rientra nelle esenzioni previste dal regolamento n. 702/2014 o, se del caso, nel regime de minimis del regolamento n. 1408/2013.
Norme richiamate
- Articolo 107 TFUE
- Articolo 108 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 659/1999
- Regolamento (CE) n. 794/2004
- Regolamento (UE) n. 1408/2013
- Regolamento (UE) n. 702/2014
Aiuti di Stato nel settore agricolo e rifinanziamento di un’indennità per abbattimento di animali infetti
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte suprema di cassazione italiana in materia di aiuti di Stato, con riferimento a un regime regionale siciliano di indennizzo per gli allevatori costretti ad abbattere animali affetti da malattie infettive e ai compensi dei veterinari coinvolti nelle operazioni di risanamento. Il nodo centrale è se la misura del 2005, pur richiamandosi a interventi regionali già esaminati e autorizzati dalla Commissione, debba essere considerata un nuovo aiuto soggetto a notifica preventiva.
Fatti e procedimento principale
AU aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento dell’indennità prevista dall’articolo 1 della legge regionale siciliana n. 12/1989. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania aveva poi ottenuto l’annullamento del decreto, ma la Corte d’appello di Catania aveva accolto l’appello di AU, ritenendo che la decisione della Commissione del 2002, con la quale erano state autorizzate le misure del 1997 e del 1999, si estendesse anche alla misura del 2005.
La Corte suprema di cassazione ha quindi chiesto se l’articolo 25, comma 16, della legge regionale n. 19/2005 costituisse un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e, in caso positivo, se fosse compatibile con gli articoli 107 e 108 TFUE.
Normativa UE rilevante
La Corte richiama anzitutto il sistema generale di controllo degli aiuti di Stato previsto dagli articoli 107 e 108 TFUE. In particolare, ricorda che l’articolo 108 distingue tra aiuti esistenti e nuovi aiuti: i primi possono essere eseguiti finché la Commissione non ne constati l’incompatibilità, mentre i secondi devono essere previamente notificati e non possono essere attuati prima della decisione definitiva.
Sono richiamati inoltre:
- il regolamento (CE) n. 659/1999, articolo 1, lettere b) e c), sulle definizioni di aiuti esistenti e nuovi aiuti;
- il regolamento (CE) n. 794/2004, articolo 4, sulle modifiche degli aiuti esistenti e sulla notifica semplificata;
- il regolamento (UE) n. 702/2014, in particolare gli articoli 2, 3, 26 e 51, sulle esenzioni per categorie di aiuti nel settore agricolo;
- il regolamento (UE) n. 1408/2013, in particolare gli articoli 3 e 7, sugli aiuti de minimis nel settore agricolo.
Ragionamento della Corte: aiuto esistente o nuovo aiuto
La Corte osserva che le misure del 1997 e del 1999, già autorizzate dalla Commissione con decisione del 2002, costituivano un regime di aiuti autorizzato e dunque un aiuto esistente ai sensi del regolamento n. 659/1999.
La misura del 2005, pur perseguendo il medesimo obiettivo di rifinanziare l’indennità, introduceva però:
- un aumento di 20 milioni di euro della dotazione del regime autorizzato;
- una proroga del periodo di rifinanziamento dal 2000 al 2006.
Tali modifiche non erano meri aggiustamenti formali o amministrativi, ma incidevano sulla struttura del regime e sulla valutazione della sua compatibilità. La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui la proroga di un regime di aiuti approvato, con o senza aumento delle risorse, costituisce un nuovo aiuto distinto dal regime originario.
Ne consegue che la misura del 2005 deve essere qualificata come nuovo aiuto e, in linea di principio, soggiace all’obbligo di notifica e al divieto di esecuzione di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
Esenzione possibile ai sensi dei regolamenti n. 702/2014 e n. 1408/2013
La Corte esamina poi la possibile applicazione del regolamento n. 702/2014. Sottolinea che si tratta di un’esenzione dall’obbligo generale di notifica, da interpretare restrittivamente.
Per quanto riguarda il profilo temporale, l’articolo 51 del regolamento n. 702/2014 consente la sua applicazione anche agli aiuti individuali concessi prima della sua entrata in vigore, purché rispettino tutte le condizioni previste. L’articolo 2, punto 12, lettera b), include tra gli aiuti individuali quelli concessi a singoli beneficiari nell’ambito di un regime di aiuti; la data di concessione è quella in cui il beneficiario acquisisce il diritto all’aiuto. La Corte ritiene dunque che la misura del 2005 possa rientrare ratione temporis nel regolamento, se ne soddisfa i requisiti.
Per l’esenzione, tuttavia, occorre che siano soddisfatte tutte le condizioni del capo I e del capo III del regolamento, compreso l’articolo 26 per gli aiuti destinati a compensare i costi o le perdite connessi a epizoozie. Tra tali condizioni vi è, tra l’altro, quella secondo cui gli aiuti devono essere erogati entro quattro anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite.
La Corte richiama inoltre il regolamento n. 1408/2013 sugli aiuti de minimis, applicabile anche agli aiuti concessi prima della sua entrata in vigore se conformi a tutte le condizioni previste. In particolare, l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un’impresa unica non può superare 15.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
Decisione
La Corte conclude che l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE deve essere interpretato nel senso che una misura come quella del 2005, destinata a finanziare un’indennità agli allevatori e il compenso dei veterinari per un importo di 20 milioni di euro e per un periodo pluriennale, deve essere sottoposta alla procedura di controllo preventivo, salvo che sia coperta da una decisione di autorizzazione della Commissione oppure soddisfi le condizioni del regolamento n. 702/2014 o del regolamento n. 1408/2013.
Effetti pratici per il professionista
La pronuncia conferma che, in materia di aiuti di Stato, una nuova legge di rifinanziamento non può essere “assorbita” automaticamente da un precedente provvedimento autorizzato, anche se ha la stessa finalità sostanziale. Per gli operatori del settore agricolo e per le amministrazioni regionali, ciò significa che ogni proroga o incremento della dotazione di un regime già esistente va verificato autonomamente sotto il profilo della notifica UE e delle eventuali esenzioni applicabili.
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