Corte di giustizia, Sentenza C-120/19
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 maggio 2021. — X contro College van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State. — Rinvio pregiudiziale – Trasporto interno di merci pericolose – Direttiva 2008/68/CE – Articolo 5, paragrafo 1 – Nozione di “prescrizione di costruzione” – Divieto di prevedere prescrizioni di costruzione più rigorose – Autorità di uno Stato membro che impone alle stazioni di servizio di rifornirsi in gas di petrolio liquefatto (GPL) solo mediante veicoli cisterna che dispongano di un particolare rivestimento termico non previsto dall’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) – Illiceità – Decisione non impugnabile da una categoria di singoli – Possibilità rigorosamente disciplinata di ottenere l’annullamento di una siffatta decisione in caso di manifesta contrarietà al diritto dell’Unione – Principio della certezza del diritto – Principio di effettività. — Causa C-120/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte affronta una controversia olandese relativa a una stazione di servizio GPL cui era stato imposto, in sede di autorizzazione ambientale, di farsi rifornire solo da autocisterne dotate di un particolare rivestimento termico. La Corte chiarisce che si tratta di una prescrizione di costruzione vietata dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/68/CE, perché eccede le prescrizioni tecniche dell’ADR applicabili al trasporto di merci pericolose. La Corte esamina anche una norma processuale nazionale che condiziona l’annullamento della prescrizione alla sua manifesta illegittimità e la ritiene, in linea di principio, compatibile con il principio di effettività, salvo applicazione troppo restrittiva.
Trasporto di GPL: il divieto di imporre prescrizioni di costruzione più rigorose dell’ADR osta a che un’autorizzazione ambientale imponga alle stazioni di servizio di essere rifornite solo da autocisterne con rivestimento termico speciale; il principio di effettività non impedisce una regola processuale nazionale che subordini l’annullamento alla manifesta contrarietà al diritto UE.
La questione giuridica
1) Se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/68/CE osti a un requisito imposto in un’autorizzazione ambientale a una stazione di servizio GPL, secondo cui il rifornimento può avvenire solo mediante autocisterne dotate di un particolare rivestimento termico non previsto dall’ADR. 2) Se rilevi che tale requisito sia stato promosso tramite un accordo settoriale (Safety Deal) e una circolare amministrativa. 3) Se il diritto UE, in particolare il principio di effettività, osti a una norma processuale nazionale che consenta l’annullamento di una prescrizione definitiva contraria al diritto UE solo se la sua illegittimità è manifesta all’esito di un esame sommario; 4) se conti la natura riparatoria o punitiva della successiva decisione di esecuzione.
Principio di diritto
L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/68/CE vieta agli Stati membri di imporre, per motivi di sicurezza del trasporto, prescrizioni di costruzione più rigorose di quelle previste dall’ADR, anche tramite singoli provvedimenti amministrativi rivolti formalmente a una stazione di servizio e solo indirettamente ai vettori; pertanto è illegittimo imporre che il GPL sia fornito solo da autocisterne con un rivestimento termico non previsto dall’ADR. Inoltre, il principio di effettività non osta, in linea di principio, a una regola processuale nazionale che consenta di annullare una prescrizione definitiva contraria al diritto UE solo se la sua incompatibilità è manifesta, purché tale filtro non renda in concreto impossibile o eccessivamente difficile la tutela giurisdizionale effettiva.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2008/68/CE
- Direttiva 2014/103/UE
- Articolo 1, paragrafi 1 e 5, direttiva 2008/68/CE
- Articolo 3, direttiva 2008/68/CE
- Articolo 5, paragrafo 1, direttiva 2008/68/CE
- Articolo 6, direttiva 2008/68/CE
- ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada)
- ADR 2015, allegato A, parti 3, 4 e 6, capitoli 3.2, 4.3 e 6.8
- Articolo 8:69a Awb
Trasporto di GPL e prescrizioni di costruzione vietate dalla direttiva 2008/68
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Raad van State (Paesi Bassi) in una controversia tra un privato e la giunta comunale di Purmerend, con intervento di Tamoil Nederland BV, relativa a requisiti imposti a una stazione di servizio GPL in un’autorizzazione ambientale. Il punto centrale è la compatibilità con il diritto dell’Unione di un obbligo di rifornimento esclusivo mediante autocisterne dotate di un particolare rivestimento termico.
Contesto normativo dell’Unione
La Corte ricorda che la direttiva 2008/68/CE disciplina il trasporto interno di merci pericolose e mira ad assicurare l’applicazione uniforme di norme di sicurezza armonizzate nell’Unione. Sono richiamati in particolare:
- l’articolo 1, paragrafi 1 e 5, che delimita l’ambito di applicazione della direttiva e consente agli Stati membri di disciplinare o vietare il trasporto solo per motivi non inerenti alla sicurezza durante il trasporto;
- l’articolo 3, che rinvia agli allegati della direttiva;
- l’articolo 5, paragrafo 1, che consente norme più rigorose per il trasporto nazionale, ma con la significativa eccezione delle "prescrizioni di costruzione";
- l’articolo 6, relativo alle deroghe;
- l’allegato I, che rende applicabili gli allegati A e B dell’ADR 2015.
La Corte richiama anche varie disposizioni dell’ADR 2015, in particolare quelle del capitolo 6.8 sull’uso e la costruzione delle cisterne, nonché le disposizioni speciali applicabili ai GPL (UN 1075).
Fatti e procedimento principale
Un residente, X, vive nei pressi di una stazione di servizio che vende GPL dal 1977 e aveva chiesto la revoca dell’autorizzazione ambientale. La giunta aveva respinto tale domanda, ma con successiva decisione del 18 gennaio 2016 aveva imposto alla stazione due ulteriori requisiti: l’uso di autocisterne con il particolare rivestimento termico e di un tubo di riempimento migliorato.
Il giudice del rinvio precisa che, parallelamente, le autorità olandesi avevano adottato il Safety Deal e una circolare amministrativa del 14 giugno 2016, fondati sull’assunto che le stazioni di servizio GPL fossero in pratica rifornite soltanto da veicoli cisterna dotati di quel rivestimento termico. Il giudice nazionale dubita però della compatibilità del primo requisito con la direttiva 2008/68/CE.
Prima questione: nozione di "prescrizione di costruzione"
La Corte afferma che la nozione di "prescrizioni di costruzione" dell’articolo 5, paragrafo 1, deve essere letta alla luce delle corrispondenti prescrizioni contenute nell’ADR, in particolare nella parte 6 dell’allegato A e nelle disposizioni pertinenti per i veicoli cisterna destinati al trasporto di GPL. Per tali veicoli, l’ADR prevede effettivamente specifiche regole costruttive, ma non contempla un rivestimento termico idoneo a ritardare di 75 minuti lo scenario BLEVE.
Di conseguenza, l’obbligo imposto dalla giunta costituisce una prescrizione di costruzione più rigorosa di quelle previste dall’ADR e, come tale, è vietato dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/68/CE.
Irrilevanza della forma del provvedimento e degli strumenti di soft law
La Corte sottolinea che il divieto opera in modo chiaro, generale e assoluto: non rileva che l’obbligo sia formalmente rivolto alla stazione di servizio anziché direttamente ai vettori, né che sia contenuto in un atto amministrativo individuale e non in una regola generale. Inoltre, il Safety Deal e la circolare non possono giustificare una prescrizione vietata dal diritto dell’Unione.
La Corte aggiunge che neppure l’articolo 1, paragrafo 5, può essere invocato per introdurre prescrizioni di sicurezza ulteriori: tale disposizione consente interventi nazionali solo per motivi davvero estranei alla sicurezza del trasporto. Uno Stato membro non può dunque aggirare l’armonizzazione europea, ad esempio sotto il pretesto della protezione ambientale, per imporre prescrizioni tecniche di costruzione.
Risposta alla prima questione
La Corte conclude che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/68/CE osta all’emanazione di una prescrizione che imponga alle stazioni di servizio di essere rifornite di GPL soltanto da autocisterne dotate di un particolare rivestimento termico non previsto dalle norme ADR.
Seconda questione: effettività e criterio della manifesta illegittimità
Quanto alla seconda questione, il giudice del rinvio chiede se il diritto UE osti a una regola processuale nazionale secondo cui una prescrizione contraria al diritto dell’Unione, inserita in una decisione amministrativa definitiva, può essere annullata solo se è dimostrato in modo evidente, sulla base di un esame sommario, che non poteva essere adottata.
La Corte richiama il principio di autonomia procedurale, temperato dai principi di equivalenza ed effettività. Rileva che il criterio dell’evidenza, come descritto dal giudice del rinvio, sembra rispettare l’equivalenza e mira a bilanciare la certezza del diritto con la legalità dell’azione amministrativa. In linea di principio, quindi, il principio di effettività non osta a una simile regola.
Limiti alla compatibilità con il principio di effettività
La Corte precisa però che tale criterio non deve essere applicato in modo così restrittivo da svuotare di fatto la possibilità per il singolo di ottenere un annullamento effettivo. Il giudice nazionale deve verificare che il filtro della manifesta contrarietà non renda impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti derivanti dal diritto dell’Unione.
Irrilevanza delle sentenze Ciola ed ED & F Man Sugar
Il giudice del rinvio aveva richiamato le sentenze Ciola ed ED & F Man Sugar. La Corte chiarisce che tali precedenti riguardavano contesti diversi: in quelle cause si trattava della disapplicazione di una decisione amministrativa definitiva nell’ambito di una successiva decisione sanzionatoria o di recupero, mentre nel caso di specie si discute la compatibilità di una regola procedurale che consente di annullare, a certe condizioni, una prescrizione contenuta in una decisione definitiva.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/68/CE osta alla prescrizione imposta alla stazione di servizio GPL di essere rifornita solo da autocisterne con rivestimento termico speciale;
- il principio di effettività non osta, in linea di principio, a una norma procedurale nazionale che consenta l’annullamento di una prescrizione definitiva contraria al diritto UE solo quando la sua illegittimità sia manifesta, purché tale norma non sia applicata in modo eccessivamente restrittivo.
Rilievi pratici
Per gli operatori del settore GPL, la sentenza conferma che gli Stati membri non possono, neppure indirettamente tramite autorizzazioni ambientali o strumenti di soft law, introdurre requisiti tecnici di costruzione dei veicoli cisterna più severi di quelli armonizzati dall’ADR. Sul piano processuale, la Corte ammette che gli ordinamenti nazionali preservino la certezza del diritto mediante filtri rigorosi contro l’annullamento di atti definitivi, ma solo entro limiti che non compromettano la tutela effettiva dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione.
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