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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-121/21

Ordinanza del vicepresidente della Corte del 21 maggio 2021. — Repubblica ceca contro Repubblica di Polonia. — Procedimento sommario – Articolo 279 TFUE – Domanda di provvedimenti provvisori – Ambiente – Direttiva 2011/92/UE – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Attività di estrazione di lignite in una miniera a cielo aperto – Miniera di lignite di Turów (Polonia). — Causa C-121/21 R

Giurisprudenza europea62021CO0121

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Vicepresidente della Corte ha accolto la domanda cautelare della Repubblica ceca nella controversia sulla miniera di lignite di Turów. Ha ritenuto ricevibile la richiesta e ha constatato la sussistenza del fumus boni iuris, dell’urgenza e di un bilanciamento degli interessi favorevole alla tutela dell’ambiente e della salute. Di conseguenza, ha ordinato alla Polonia di cessare immediatamente l’estrazione fino alla decisione di merito nella causa C‑121/21.

Provvedimenti provvisori in un ricorso per inadempimento: sospensione immediata delle attività di estrazione di lignite nella miniera di Turów per rischio di danno ambientale e alla salute umana

La questione giuridica

Se, in pendenza del giudizio di merito per inadempimento, ricorrano i presupposti per ordinare provvisoriamente alla Repubblica di Polonia di cessare le attività estrattive nella miniera di Turów; in particolare: a) se la domanda sia ricevibile nonostante l’argomento polacco secondo cui la sentenza di merito non imporrebbe necessariamente la chiusura della miniera; b) se sussistano fumus boni iuris, urgenza e bilanciamento degli interessi, alla luce della disciplina VIA e del rischio di abbassamento delle acque sotterranee e di pregiudizio alla salute e all’ambiente.

Principio di diritto

Nel procedimento sommario incidentale a un ricorso per inadempimento ex articolo 259 TFUE, la Corte può ordinare la sospensione immediata dell’attività contestata quando la misura sia necessaria a garantire l’effettività della futura sentenza, la domanda sia prima facie collegata alle violazioni dedotte e risultino soddisfatte le condizioni cumulative di fumus boni iuris, urgenza e bilanciamento degli interessi. Nel caso Turów, la Corte ha ritenuto prima facie non infondato il motivo relativo alla mancata valutazione d’impatto ambientale per la proroga della concessione, ha ravvisato un rischio grave e irreparabile per l’ambiente e la salute umana derivante dal proseguimento dell’estrazione, e ha concluso che tali interessi prevalevano sugli interessi economici, energetici e sociali invocati dalla Polonia; ha quindi ordinato la cessazione immediata delle attività estrattive fino alla sentenza definitiva.

Norme richiamate

  • Articolo 259 TFUE
  • Articolo 260, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 279 TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Articolo 191, paragrafi 1 e 2, TFUE
  • Direttiva 2011/92/UE
  • Direttiva 2014/52/UE
  • Direttiva 2000/60/CE
  • Direttiva 2003/4/CE
  • Direttiva 2006/118/CE
  • Regolamento di procedura della Corte, articolo 160, paragrafo 3
  • Regolamento di procedura della Corte, articolo 53

Provvedimenti provvisori sulla miniera di lignite di Turów

La pronuncia riguarda una domanda di provvedimenti provvisori proposta dalla Repubblica ceca ai sensi dell’articolo 279 TFUE nell’ambito di un ricorso per inadempimento ex articolo 259 TFUE contro la Repubblica di Polonia. Oggetto della misura richiesta era la cessazione immediata delle attività di estrazione di lignite nella miniera di Turów, in attesa della sentenza definitiva nel merito.

Fatti e procedimento principale

La miniera di Turów è situata in Polonia, vicino alle frontiere con Repubblica ceca e Germania. Alla società operatrice era stata rilasciata nel 1994 una concessione ventiseienne, scaduta il 30 aprile 2020; nel 2019 l’operatore aveva chiesto una proroga di sei anni. Il 21 gennaio 2020 l’autorità ambientale regionale di Breslavia aveva adottato una decisione VIA e il 20 marzo 2020 il Ministro per il Clima aveva prorogato l’autorizzazione all’estrazione di lignite fino al 2026 sulla base dell’articolo 72, paragrafo 2, della legge polacca sulle informazioni ambientali.

La Repubblica ceca ha contestato molteplici violazioni del diritto dell’Unione, tra cui:

  • la mancata valutazione di impatto ambientale per il proseguimento dell’estrazione;
  • l’esclusione del pubblico interessato e della Repubblica ceca dal procedimento;
  • la mancata pubblicazione e intelligibilità della decisione autorizzativa;
  • la violazione della direttiva quadro sulle acque e del principio di leale cooperazione.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 279 TFUE, base giuridica dei provvedimenti provvisori;
  • l’articolo 259 TFUE, relativo al ricorso per inadempimento tra Stati membri;
  • la direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE, in particolare gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11, nonché gli allegati I e II;
  • la direttiva 2000/60/CE;
  • la direttiva 2003/4/CE;
  • l’articolo 4, paragrafo 3, TUE;
  • l’articolo 191 TFUE;
  • le disposizioni del regolamento di procedura della Corte sull’urgenza della domanda cautelare.

Ricevibilità della domanda cautelare

La Polonia sosteneva che la domanda fosse manifestamente irricevibile perché la cessazione delle attività estrattive non sarebbe stata una conseguenza necessaria di un eventuale accoglimento del ricorso di merito, potendo la violazione essere sanata con altre misure. La Corte ha respinto questa eccezione: ha chiarito che il procedimento sommario serve a garantire la piena efficacia della futura decisione sul merito e che l’eventuale contenuto delle misure di esecuzione di una sentenza ex articolo 259 TFUE non incide sulla ricevibilità della misura cautelare. Ha inoltre ricordato che la regolarizzazione postuma di atti adottati in violazione del diritto dell’Unione è un’eccezione e non la regola.

Fumus boni iuris

Quanto al fumus boni iuris, la Repubblica ceca deduceva, in sintesi, che l’articolo 72, paragrafo 2, della legge polacca consentiva una proroga della concessione mineraria fino a sei anni senza alcuna valutazione di impatto ambientale, in possibile contrasto con la direttiva VIA. La Corte ha ricordato che:

  • i progetti di estrazione a cielo aperto oltre 25 ettari rientrano nell’allegato I della direttiva VIA e sono soggetti obbligatoriamente a valutazione;
  • le modifiche o estensioni di tali progetti possono anch’esse richiedere valutazione;
  • per i progetti dell’allegato II, l’autorità nazionale deve effettuare un esame specifico caso per caso secondo i criteri dell’allegato III.

Poiché la proroga della concessione turów non era subordinata ad alcuna valutazione preventiva, la Corte ha ritenuto che non potesse escludersi, prima facie, una violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/92/UE. Il requisito del fumus boni iuris è stato quindi considerato soddisfatto.

Urgenza

Sul piano dell’urgenza, la Repubblica ceca ha sostenuto che il proseguimento delle attività estrattive avrebbe ulteriormente abbassato il livello delle acque sotterranee nel suo territorio, mettendo a rischio l’approvvigionamento di acqua potabile di circa 10.000 persone e provocando anche cedimenti del terreno.

La Corte ha distinto tra:

  • il danno patrimoniale connesso a possibili danni agli immobili, ritenuto in linea di principio risarcibile e quindi non irreparabile in mancanza di circostanze eccezionali;
  • il danno ambientale e alla salute umana derivante dall’abbassamento delle falde e dalla minaccia all’acqua potabile, ritenuto grave e irreparabile.

Richiamando il principio di precauzione e la rilevanza della tutela delle acque sotterranee ai fini della salute umana e dell’ambiente, la Corte ha reputato sufficientemente probabile che il proseguimento dell’attività estrattiva aggravasse il deterioramento delle falde e potesse compromettere in modo irreversibile l’approvvigionamento idrico della popolazione interessata. Le obiezioni polacche, incluso il richiamo allo schermo anti-filtrazione in costruzione, non hanno escluso l’urgenza, anche perché tale opera sarebbe stata completata solo nel 2023.

Bilanciamento degli interessi

Nel bilanciamento degli interessi, la Polonia ha invocato:

  • conseguenze ambientali negative della cessazione improvvisa dell’estrazione;
  • impatti economici e sociali, inclusa la perdita di migliaia di posti di lavoro;
  • un rischio per la sicurezza energetica nazionale e per l’approvvigionamento elettrico.

La Corte ha però osservato che:

  • la misura richiesta era soltanto provvisoria e non implicava lo smantellamento definitivo della miniera;
  • il preteso danno energetico non era stato dimostrato in modo sufficiente, anche alla luce della possibilità di riequilibrio della rete elettrica;
  • il danno socio-economico era essenzialmente patrimoniale;
  • gli interessi ambientali e sanitari avevano un peso prevalente, soprattutto alla luce del principio di precauzione.

Ha quindi concluso che il bilanciamento degli interessi deponeva a favore della Repubblica ceca.

Dispositivo

La Vicepresidente della Corte ha ordinato alla Repubblica di Polonia di cessare immediatamente e sino alla sentenza definitiva nella causa C‑121/21 le attività di estrazione di lignite nella miniera di Turów. Le spese sono state riservate.

Principi desumibili

La pronuncia ribadisce che, nei procedimenti cautelari incidentali a un ricorso per inadempimento, la Corte tutela l’effettività della futura decisione di merito anche imponendo la sospensione di attività economiche in corso, quando la prosecuzione possa causare un danno ambientale e sanitario grave e irreparabile. Conferma inoltre che, in materia VIA, la proroga di un progetto estrattivo non può sottrarsi al controllo ambientale previsto dal diritto dell’Unione mediante una disciplina nazionale che escluda in via automatica la valutazione d’impatto.

Come è indicizzato

Materievalutazione d'impatto ambientalediritto ambientaleacque sotterraneeprovvedimenti provvisoriinadempimento degli stati membri

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