Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 28696/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'inammissibilità manifesta dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Messina che aveva confermato la sua condanna per il delitto di cui all'art. 495 c.p. (falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri). L'unico motivo dedotto in cassazione denunciava la carenza di motivazione in ordine all'offensività del fatto, sostenendo in sostanza che la falsa dichiarazione sarebbe stata innocua. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo privo di specificità perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso l'innocuità della condotta valorizzando il fatto che la falsità era emersa solo dopo un secondo accompagnamento presso gli uffici di polizia, resosi necessario per accertare concretamente la reale identità della ricorrente. Il ricorso si risolveva così in una reiterazione delle censure già respinte in appello e in una richiesta di diverso apprezzamento del fatto, non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    Integra il delitto la falsa dichiarazione sull'identità o sulle qualità personali resa a pubblico ufficiale; nel caso esaminato la falsa attestazione non è stata considerata innocua perché ha imposto ulteriori verifiche sulla reale identità della dichiarante.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove vi siano profili di colpa, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità colpevole, può essere irrogata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera reiterazione delle doglianze già prospettate in appello è inammissibile.
  • Non è consentito dedurre in cassazione un diverso apprezzamento del fatto quando la censura mira soltanto a sostituire la propria valutazione a quella compiuta dal giudice di merito.
  • La falsa dichiarazione sull'identità o sulle qualità personali non è innocua quando determina o rende necessarie concrete attività di verifica da parte della polizia o dell'autorità procedente.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, se l'inammissibilità è imputabile a colpa, anche il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMinacceImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.