Cassazione Penale, Sentenza n. 7255/2023 del 21/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello che lo aveva condannato per rapina e lesioni aggravate e riconosciuto aggravanti e recidiva/abitualità. I motivi di ricorso erano: (1) vizio nella valutazione della responsabilità per le lesioni aggravate (art. 41 c.p.), poiché la persona offesa aveva dichiarato che la frattura del polso derivò da una caduta accidentale mentre inseguiva i rapinatori e non da una condotta riconducibile al GIORLANDO; (2) censura sull'applicazione dell'aggravante dell'art. 61 comma 11-quater c.p. (contestata in quanto il presupposto, secondo la difesa, richiederebbe la detenzione domiciliare e non l'affidamento in prova) e sulla mancata concessione dell'attenuante per danno di particolare tenuità rispetto al modesto valore della collana sottratta; (3) errata applicazione dell'art. 103 c.p. (abitualità/continuazione), atteso che il giudice dell'esecuzione aveva già riconosciuto la continuazione tra precedenti condanne e, secondo la difesa, ciò avrebbe dovuto incidere sul computo ai fini dell'art. 103.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato infondati i motivi relativi all'aggravante dell'art. 61 comma 11-quater c.p. e all'operatività dell'art. 103 c.p.: ha ritenuto che l'aggravante si applica anche alle misure alternative alla detenzione, compreso l'affidamento in prova ex art. 94 d.P.R. 309/1990, e che gli elementi di abitualità risultavano sussistenti alla luce di ulteriori condanne successive. Ha inoltre ritenuto legittima la valutazione di merito che aveva escluso l'attenuante per danno di particolare tenuità, tenendo conto del danno complessivo e del valore affettivo della collana. Invece la Corte ha accolto il motivo relativo alla responsabilità per le lesioni (prima censura): ha ritenuto che la frattura del polso fosse causata da una caduta accidentale della vittima e che pertanto mancasse il nesso causale tra la condotta del GIORLANDO e l'evento lesivo; ha annullato senza rinvio la condanna per il reato di lesioni perché il fatto non sussiste, eliminando la relativa pena accessoria di continuazione (anni 1 e euro 300), e ha proceduto, ai sensi dell'art. 620 lett. i) c.p.p., alla rideterminazione della pena complessiva finale in 4 anni di reclusione ed euro 1.200 di multa.
Norme richiamate
art. 41 cod. pen.
La Corte ha applicato il principio della causalità: se l'evento lesivo è risultato causato da una condotta imprevedibile e autonoma della vittima (caduta accidentale), il nesso di causalità tra condotta dell'imputato e evento è interrotto e non può sussistere la responsabilità per lesioni.
art. 61 comma 11-quater cod. pen.
La Corte ha interpretato l'aggravante in senso estensivo: si applica a tutte le misure alternative alla detenzione carceraria, compreso l'affidamento in prova ex art. 94 d.P.R. 309/1990, in quanto esprime la maggiore colpevolezza derivante dal tradimento dell'atto di fiducia concesso al condannato.
art. 62 n. 4 cod. pen.
Riferimento alla circostanza attenuante speciale; la Corte ha condiviso la valutazione di merito che ne ha escluso l'applicazione perché, oltre al valore economico modesto, occorre considerare gli effetti complessivi subiti dalla vittima (natura plurioffensiva della rapina).
art. 103 cod. pen.
La Corte ha ritenuto correttamente sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'abitualità, anche tenuto conto di ulteriori condanne successive per reati pertinenti: la continuazione riconosciuta in precedenti provvedimenti non esclude la valutazione dell'abitualità ai fini dell'art. 103.
art. 620 lett. i) cod. proc. pen.
La Corte ha utilizzato la facoltà prevista da questa norma per procedere direttamente alla rideterminazione della pena complessiva una volta annullata senza rinvio la parte di sentenza relativa al reato di lesioni, adeguando l'entità della pena residua.
Massime di principio
- Il nesso di causalità è requisito essenziale per la responsabilità di reati con evento lesivo: se l'evento è determinato da una condotta autonoma e imprevedibile della vittima, il rapporto di causalità si interrompe e l'imputato non può essere ritenuto responsabile per quell'evento.
- L'aggravante prevista dall'art. 61 comma 11-quater c.p. va interpretata in senso generale e si applica anche quando l'imputato era sottoposto a misure alternative alla detenzione, come l'affidamento in prova; non è limitata alla sola detenzione domiciliare.
- L'attenuante per danno di particolare tenuità non dipende solo dal valore economico del bene sottratto: il giudice deve valutare il danno complessivo subito dalla vittima, compresi gli aspetti morali e affettivi; la valutazione di merito su tale punto è assai deferibile in Cassazione salvo vizi logico-giuridici.
- Il riconoscimento della continuazione tra condanne non impedisce necessariamente al giudice di valutare l'abitualità ai sensi dell'art. 103 c.p.; la presenza di ulteriori condanne o di comportamenti successivi può integrare i presupposti dell'abitualità.
- La Corte di Cassazione può annullare parzialmente una sentenza e, quando possibile e nelle ipotesi previste, procedere direttamente alla rideterminazione della pena finale senza rinvio (art. 620 c.p.p.), operando una correzione immediata dell'entità sanzionatoria residua.
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