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Sentenza

Sentenza n. 3748/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.1387/2023 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202502930

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1387/2023 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, recante condanna al riconoscimento di euro 2.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esatta esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Milano, che aveva riconosciuto in suo favore, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, una somma complessiva di euro 2.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. La sentenza era stata notificata, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni pubbliche e il Ministero non aveva adempiuto. La ricorrente ha chiesto l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Nel corso del giudizio era stata rilevata l'inidoneità della procura originaria, rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e priva di elementi sufficienti a identificare la controversia; tuttavia, in ragione dell'incertezza normativa e giurisprudenziale esistente prima della sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2025, era stato concesso l'errore scusabile ed era stato assegnato un termine per il deposito di una nuova procura. La ricorrente ha successivamente depositato una procura idonea.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero rispetto al giudicato, rilevando che la pretesa risultava documentalmente provata, era fondata su un titolo passato in giudicato e non era stata adeguatamente contestata dall'amministrazione. Ha ordinato al Ministero di pagare entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese aventi titolo nella sentenza, oltre agli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, secondo la misura e la decorrenza stabilite dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che i conteggi della creditrice non vincolano definitivamente l'amministrazione quanto alla quantificazione del capitale residuo e degli interessi, poiché il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito, ma mira soltanto a consentire il soddisfacimento del diritto già riconosciuto dal titolo. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da esercitare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire entro i successivi sessanta giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di verificare l'inottemperanza al giudicato e di ordinare all'amministrazione l'adempimento, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione richiamata dal titolo giudiziale quale fondamento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici possono adempiere spontaneamente alle obbligazioni pecuniarie, prima dell'avvio del recupero coattivo.

  • artt. 1282 e ss. c.c.

    Costituiscono i parametri legali per determinare misura e decorrenza degli interessi dovuti, senza che i conteggi prodotti dal creditore siano vincolanti per l'amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiari antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Richiamati per la disciplina delle spese processuali e per il rinvio alle norme del codice di procedura civile applicabili al processo amministrativo.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza fondato su una sentenza passata in giudicato che riconosce un credito pecuniario non costituisce il diritto di credito, ma ne assicura il soddisfacimento nei limiti risultanti dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti già eseguiti.
  • Nel giudizio di ottemperanza l'amministrazione deve verificare autonomamente l'esatta quantificazione del capitale residuo e degli interessi secondo il titolo e la legge; i conteggi unilateralmente prodotti dal creditore non sono vincolanti oltre tali limiti.
  • Quando sia decorso il termine dilatorio previsto per il pagamento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni statali e l'amministrazione non abbia adempiuto a un titolo giudiziale notificato e passato in giudicato, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e assegnare un termine per il pagamento.
  • La nomina preventiva di un commissario ad acta è ammissibile nel giudizio di ottemperanza, condizionandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione per adempiere e all'istanza del creditore.
  • Le funzioni commissariali possono essere affidate a un dirigente pubblico istituzionalmente preposto alla gestione della spesa oggetto dell'ordine di esecuzione; in tal caso non è dovuto un compenso ulteriore se l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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