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Sentenza

Sentenza del 10/07/2018 n. 1835 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Processo tributario - dichiarazioni di terzi - rilevanza processuale- sussiste - elementi di prova - sono tali. Processo tributario - dichiarazioni di terzi - produzione da parte del contribuente - parità delle armi - è possibile. Processo tributario - dichiarazioni rese fuori dal processo - dovere istruttorio da parte della Commissione - sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la rilevanza processuale delle dichiarazioni rese da terzi al di fuori del processo tributario, in particolare quando siano raccolte da pubblici ufficiali durante un'attività di verifica. Il contribuente contestava che tali dichiarazioni potessero essere utilizzate come elementi a sostegno dell'accertamento e sosteneva la necessità di garantire la parità delle armi, consentendo anche alla parte privata di produrre dichiarazioni extraprocessuali. Inoltre, in presenza di incertezze sui fatti, veniva in rilievo il dovere del giudice tributario di esercitare i propri poteri istruttori.

La decisione

È stato affermato che le dichiarazioni di terzi raccolte dall'Ufficio possono essere utilizzate nel processo tributario come elementi indiziari dei fatti o dei rapporti giuridici descritti, anche se formate fuori dal processo, ma non hanno valore di prova piena e devono essere valutate insieme agli altri elementi disponibili. Per il principio della parità delle armi, anche il contribuente può raccogliere e produrre dichiarazioni di terzi. Il giudice tributario deve esaminarle e, se permangono incertezze, deve esercitare i poteri istruttori previsti dalla legge per colmare le lacune probatorie. Il mancato esercizio di tali poteri, se non adeguatamente motivato, è illegittimo. L'esito è quindi favorevole al contribuente sul piano dei principi processuali e dell'obbligo istruttorio del giudice, pur senza escludere automaticamente l'utilizzabilità delle dichiarazioni raccolte dall'Ufficio.

Massime di principio

  • Nel processo tributario le dichiarazioni di terzi raccolte fuori dal giudizio non sono inutilizzabili: possono costituire elementi indiziari, ma non valgono da sole come prova piena e devono essere valutate criticamente insieme agli altri elementi.
  • Il principio della parità delle armi impone di riconoscere anche al contribuente la possibilità di produrre dichiarazioni extraprocessuali di terzi, non solo all'Amministrazione finanziaria.
  • Quando le dichiarazioni o gli altri elementi acquisiti lasciano incertezze rilevanti sui fatti controversi, il giudice tributario deve attivare i propri poteri istruttori, salvo fornire una motivazione adeguata sul mancato esercizio.
  • La contestazione delle dichiarazioni di terzi dovrebbe concentrarsi sulla loro attendibilità, specificità, provenienza, coerenza con gli altri elementi e sulla necessità di ulteriori verifiche, anziché limitarsi a sostenere che siano irrilevanti perché formate fuori dal processo.
  • L'utilizzo di dichiarazioni di terzi da parte dell'Ufficio non determina automaticamente l'annullamento dell'accertamento: occorre verificare se tali dichiarazioni siano corroborate da ulteriori elementi e se il giudice abbia motivato adeguatamente la loro valutazione.

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