Sentenza n. 1916/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento scolastico emesso in data 11.02.2026 – prot. -OMISSIS- dall’Istituto Scolastico “-OMISSIS-” di -OMISSIS- Campania (Napoli) e consegnato ai ricorrenti in pari data, nonché dell’allegato e propedeutico PEI a.s. 2025/2026 e di tutti gli altri eventuali atti presupposti, preparatori e/o connessi, di cui il verbale GLO e riferiti all’anno scolastico 2025/2026, laddove illegittimi, ovvero sprovvisti di un adeguata e valida motivazione, contraddittori tra essi e comunque tali da essere lesivi degli interessi del minore in materia di giusto e legittimo riconoscimento del suo diritto al sostegno scolastico ed un’adeguata assistenza specialistica alla comunicazione. 2) risarcimento danni per inadeguata assegnazione delle giuste ore di sostengo scolastico e di assistenza specialistica alla comunicazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno scolastico e di 5 ore settimanali di assistenza specialistica, nonché PEI e verbale GLO relativi all'anno scolastico 2025/2026
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori di minore)
Prevale il privato
La controversia
Il minore, affetto da disturbo dello spettro autistico e riconosciuto in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 104/1992, frequenta il primo anno della scuola secondaria di primo grado per 25 ore settimanali. Il PEI e il verbale GLO descrivono la necessità di un supporto costante, anche mediante rapporto individualizzato, e indicano la necessità di sostegno scolastico specializzato e di continuità dell'assistenza specialistica. Nonostante ciò, l'istituto scolastico ha assegnato soltanto 18 ore settimanali di sostegno, senza una motivazione specifica riferita alle effettive esigenze del minore, mentre l'assistenza specialistica è stata quantificata in 5 ore settimanali. I ricorrenti hanno dedotto l'illegittimità degli atti per difetto di motivazione, contraddittorietà tra PEI, verbale GLO e determinazione delle ore, violazione del diritto all'inclusione scolastica e all'adeguato sostegno, nonché chiesto il risarcimento dei danni. Il Comune ha eccepito il difetto di interesse nei propri confronti, sostenendo che il GLO non avesse quantificato le ore di assistenza; il ricorso ha inoltre evidenziato che l'istanza di assistenza era stata presentata prima dell'inizio dell'anno scolastico.
La decisione
Il TAR accoglie il ricorso. Quanto al sostegno scolastico, rileva che PEI e verbale GLO evidenziano in modo univoco la necessità di una copertura integrale e di un supporto costante, mentre l'assegnazione di sole 18 ore è priva di adeguata motivazione e risulta sintomatica dell'illegittima prassi di rapportare il sostegno al limite orario della cattedra anziché al fabbisogno concreto dell'alunno. Annulla quindi gli atti impugnati e ordina all'amministrazione scolastica di riesercitare il potere entro 15 giorni, tenendo conto delle effettive esigenze accertate dal GLO e riformulando la determinazione contenuta nel PEI. Quanto all'assistenza specialistica, afferma la legittimazione passiva del Comune e ritiene che l'indicazione della continuità dell'assistenza, considerata la gravità della disabilità e la richiesta già presentata dalla madre, imponesse all'ente di attivarsi almeno per acquisire chiarimenti e adottare la misura conseguente. Accoglie anche la domanda risarcitoria nei confronti del Ministero, riconoscendo il danno derivante dalla mancata assegnazione del sostegno secondo il fabbisogno concreto e ravvisando sia il danno ingiusto sia l'elemento soggettivo della responsabilità. Liquida equitativamente il danno in euro 1.000,00 per ogni mese di mancata fruizione del sostegno per l'intero orario scolastico, dalla data di adozione del PEI fino all'effettiva erogazione delle ore, oltre interessi legali. Condanna il Ministero alle spese di lite, compensate invece quelle tra ricorrenti e Comune, e dispone la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. n. 104/1992
Il riconoscimento della situazione di gravità costituisce il presupposto della tutela rafforzata e della valutazione del fabbisogno di sostegno scolastico.
art. 12, commi 2 e 3, l. n. 104/1992
Le disposizioni concorrono a garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità.
art. 13, comma 3, l. n. 104/1992
"Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati"
Impone agli enti locali competenti di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale e fonda la legittimazione passiva del Comune.
art. 46 c.p.a.
Il Ministero avrebbe dovuto depositare gli atti del procedimento e relazioni illustrative; la costituzione con memoria di mero stile è stata rilevata dal Collegio.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in camera di consiglio, sentite le parti.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Ha consentito al Collegio di richiamare, per sinteticità, i precedenti della Sezione sui presupposti della responsabilità risarcitoria.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Giustifica l'oscuramento dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore base per l'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione della sentenza.
Massime di principio
- La quantificazione delle ore di sostegno scolastico deve essere determinata sulla base delle effettive esigenze educative e inclusive dell'alunno, quali risultano dal PEI e dal verbale GLO, e non può essere rigidamente parametrata al limite orario della cattedra dell'insegnante di sostegno.
- È illegittima, per difetto di motivazione e contraddittorietà, l'assegnazione di un numero di ore di sostegno inferiore a quello reso necessario dalle valutazioni contenute nel PEI e nel verbale GLO, quando l'amministrazione non esponga le ragioni specifiche della riduzione con riferimento al caso concreto.
- L'ente locale competente per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale è legittimato passivamente e ha l'obbligo di attivarsi per garantire il servizio; anche un'indicazione non quantificata, quale la richiesta di continuità dell'assistenza contenuta nel verbale GLO, impone all'ente di acquisire chiarimenti e di adottare le misure conseguenti in leale collaborazione con l'istituzione scolastica.
- La mancata assegnazione del sostegno scolastico secondo il fabbisogno concreto dell'alunno con disabilità può integrare un danno ingiusto risarcibile, quando incida sulla frequenza e sulla piena integrazione scolastica; la carenza di organico non costituisce, di per sé, forza maggiore idonea a escludere la responsabilità dell'amministrazione.
- Il danno derivante dalla mancata fruizione del sostegno può essere liquidato equitativamente in una somma mensile decorrente dall'adozione del PEI, che concretizza il fabbisogno dell'alunno, fino all'effettiva erogazione delle ore necessarie.
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