Cassazione Penale, Sentenza n. 25785/2023 del 14/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna (ergastolo) del 23/09/2021 deducendo plurime violazioni di legge e vizi di motivazione: inadeguata valutazione delle prove indiziarie e delle perizie (soprattutto la rinnovazione tecnico-peritale ex art. 603 c.p.p. che non avrebbe dimostrato la sua presenza al momento dell'omicidio), mancata individuazione concreta del suo contributo concorsuale (art. 110 c.p.), insufficiente prova della premeditazione (art. 577 n.3 c.p.), erronea applicazione dell'aggravante della minorata difesa (art. 61 n.5 c.p.), automatismi sulla recidiva e rifiuto dell'attenuante della minima importanza (art. 114 c.p.), nonché criticità relative ai reati connessi (capi B e C) e al trattamento sanzionatorio complessivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte territoriale, in sede di rinvio, avesse correttamente esercitato i poteri di piena cognizione richiesti dal giudice ad quem e avesse fornito una motivazione completa e coerente, valorizzando il quadro indiziario (contatti telefonici, videosorveglianze, intercettazioni, dichiarazioni del collaboratore di giustizia e del fratello della vittima) che dimostra il ruolo concorsuale e la partecipazione del ricorrente alla fase preparatoria e ideativa dell'omicidio, nonché la sussistenza delle aggravanti contestate. Perciò la sentenza impugnata è confermata e il ricorrente è condannato anche alle spese processuali (con riferimento all'art. 616 c.p.p. per la condanna alle spese).
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Usato per configurare la responsabilità concorrente: la Corte ha ritenuto che Placido avesse concorso nell'organizzazione dell'omicidio anche se non esecutore materiale.
art. 575 cod. pen.
Norma base sull'omicidio; il fatto contestato è qualificato come omicidio doloso.
art. 577 n. 3 cod. pen.
Aggravante della premeditazione: la Corte ha ritenuto provata la premeditazione con elementi indiziari gravi, precisi e concordanti (movente, contatti e organizzazione nel tempo).
art. 61 n. 5 cod. pen.
Aggravante per minorata difesa della vittima: la Corte ha ritenuto sussistente l'agevolazione della condotta (speronamento/affiancamento che ha impedito o ostacolato la difesa), sufficiente anche se l'ostacolo non fosse assoluto.
artt. 2, 4, 7 legge 7/10/1967 n. 895
Norme relative a reati di porto e detenzione di armi e mezzi utilizzati: richiamate rispetto ai reati-strumentali adoperati nel piano criminoso.
art. 648 cod. pen.
Ricettazione: la Corte ha ritenuto provato il collegamento tra uso di veicolo provento di furto e commissione del delitto, estendendo la responsabilità al concorso.
art. 603 cod. proc. pen.
Rinnovazione dell'istruzione peritale: la Corte ha valutato che gli esiti peritali che non consentivano l'identificazione del passeggero non fossero decisivi rispetto al ruolo organizzativo attribuito al ricorrente.
art. 192 cod. proc. pen.
Regole di valutazione della prova: la Corte ha richiamato il principio per la valutazione degli indizi e delle circostanze per l'accertamento dell'aggravante della premeditazione.
art. 125 cod. proc. pen.
Regole sulla motivazione: censurate le doglianze del ricorrente in quanto la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta esaustiva e conforme alle prescrizioni della Cassazione sul rinvio.
art. 546 cod. proc. pen.
Regole sull'appello/decisione del giudice d'appello: richiamato nell'ambito delle censure sulla motivazione e sulla valutazione dei mezzi di prova.
art. 99 cod. pen.
Recidiva: la Corte ha confermato la valutazione della recidiva sulla base della gravità e della specificità dei precedenti penali dell'imputato.
art. 114 cod. pen.
Attenuante della minima importanza: la Corte ha escluso la minima partecipazione perché il contributo del ricorrente è stato ritenuto significativo e non marginale.
art. 69, 81 comma 2 e 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena e per la rilevanza dei precedenti: richiamati nella valutazione del trattamento sanzionatorio complessivo e della recidiva.
art. 187 cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento sul regime probatorio degli elementi costitutivi delle aggravanti (premeditazione) e sulla possibilità di provarle anche per via indiziaria.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il giudice di rinvio ha pieni poteri di cognizione e può rivalutare i fatti, ma deve rispondere espressamente ai punti indicati dalla Cassazione per evitare di ricadere nel vizio motivazionale segnalato.
- In casi di prova indiziaria la premeditazione e il concorso possono essere provati con elementi indiziari gravi, precisi e concordanti (movente, contatti, attività di monitoraggio, utilizzo coordinato di mezzi), non è necessario il rilievo di una prova diretta.
- Esiti peritali che non consentono identificazioni puntuali (es. impossibilità di identificare un passeggero) non sono necessariamente decisivi se il ruolo del soggetto è ricostruibile in altri termini (organizzatore/concorrente, non esecutore materiale).
- L'aggravante della minorata difesa può sussistere anche quando la difesa della vittima è soltanto ostacolata (non necessariamente impossibilitata), purché ciò derivi concretamente dalle modalità esecutive (es. speronamento/affiancamento che impedisce la fuga).
- L'attenuante per minima partecipazione richiede che il contributo sia di efficacia causale talmente marginale da essere trascurabile; una partecipazione anche temporale alla fase di monitoraggio può escludere l'attenuante.
- Le censure in Cassazione che si limitano a una rivalutazione probabilistica dei fatti, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della Corte territoriale, sono spesso inammissibili o destinate al rigetto.
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