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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38764/2023 del 22/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale per la distrazione dei beni della Ma. Tra. S.n.c. (fallita il 7/3/2014). A Roberto Biancone è inoltre contestata la distrazione di un terreno personale ceduto alla madre per pagamento parziale. In cassazione si deducono: mancata considerazione dei pagamenti effettuati da Alessio come adempimenti a favore dei creditori sociali; travisamento della prova e vizio di motivazione sulla ricostruzione dei fatti; mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 219, terzo comma, legge fallimentare (tenuità del danno) e della disciplina della c.d. bancarotta riparata; mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazione principale: le censure proposte in Cassazione erano in buona parte inedite, non risultando dedotte in appello, con la conseguenza di inammissibilità per violazione del principio di ritualità delle deduzioni in grado di appello. Anche in sede di analisi subordinata la Corte ha ritenuto non sussistere un'illogicità manifesta o un travisamento decisivo della prova: i giudici di merito hanno motivato come i pagamenti di Alessio fossero parziali e in parte non riconducibili a debiti sociali, e che la transazione non reintegrò il patrimonio prima del fallimento. La Corte ha escluso la speciale tenuità del danno e la sussistenza della bancarotta riparata, ha ritenuto inapplicabile la causa di non punibilità ex art. 131-bis (reato con pena minima di 3 anni) e ha confermato la legittimità della valutazione negativa circa la sospensione condizionale della pena. Per effetto della declaratoria di inammissibilità i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per il regime di motivazione e limiti ai motivi in cassazione; la Corte osserva il limite di sintesi imposto per i motivi in cassazione.

  • art. 606, comma 3 e art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Fondamento della inammissibilità dei motivi di cassazione nuovi, non dedotti in appello: evita che questioni non sottoposte alla Corte d'appello possano poi essere sollevate per la prima volta in Cassazione.

  • art. 581, comma 1, cod. proc. pen.

    Obbligo nell'atto di appello di indicare le richieste che lo sorreggono; la mancata specificazione limita la possibilità di far valere nuove doglianze in Cassazione.

  • art. 219, terzo comma, legge fallimentare

    Norma sulla circostanza attenuante della speciale tenuità del danno nel delitto fallimentare; la Corte ha ritenuto non applicabile l'attenuante in ragione dell'entità del danno e dell'insufficiente reintegrazione patrimoniale.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in presenza di determinate condizioni; esclusa dalla Corte sia perché il reato ha pena minima edittale di 3 anni sia per mancanza dei presupposti fattuali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte di Cassazione di condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e ad una somma alla cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile; applicata per imporre i 3.000 euro.

  • art. 23, comma 8, legge n. 176/2020

    Regime di trattazione del ricorso senza intervento delle parti (procedure telematiche o trattazione scritta); richiamato sulla modalità di trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • Per preservare i motivi per la Cassazione è essenziale che le questioni di fatto e di diritto vengano dedotte anche in sede di appello: dedurre per la prima volta in Cassazione profili non sollevati in appello comporta di norma l'inammissibilità.
  • I pagamenti compiuti da terzi o da estranei all'impresa non sono automaticamente riconducibili ai debiti sociali: occorre dimostrare la riconducibilità e l'effetto reintegrativo sul patrimonio dell'impresa, specialmente se la reintegrazione non è avvenuta prima della dichiarazione di fallimento.
  • La c.d. bancarotta riparata richiede la reintegrazione integrale e tempestiva del patrimonio antecedente al fallimento; transazioni parziali o posteriori non soddisfano il requisito.
  • L'applicabilità di attenuanti come la speciale tenuità del danno va valutata con riferimento all'effettiva entità del pregiudizio per i creditori e al momento della reintegrazione patrimoniale.
  • La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. è esclusa quando il delitto prevede pena minima superiore ai limiti previsti e quando mancano i presupposti oggettivi e soggettivi; verificarne i requisiti è fondamentale.
  • La sospensione condizionale della pena può essere negata anche per i precedenti penali del condannato; la richiesta e la deduzione del punto devono comunque essere tempestive (preferibilmente già in appello).

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