Sentenza n. 3641/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli (sezione ottava) n. 5030/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania - Napoli, Sez. VIII, che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale di un fabbricato abusivo, del relativo sedime e dell’area circostante, con ordine di sgombero
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante aveva impugnato l’ordinanza comunale di acquisizione conseguente all’inottemperanza a un precedente ordine di demolizione relativo a un fabbricato abitativo abusivo realizzato in assenza di titolo edilizio. In primo grado aveva dedotto la violazione dell’art. 7 della l. 241/1990 e dei principi partecipativi, sostenendo che avrebbe dovuto essere informata dell’avvio del procedimento per consentire una ponderata comparazione degli interessi, anche in ragione della pendenza di una domanda di sanatoria; il difetto di motivazione e la violazione dell’art. 3 della l. 241/1990, poiché l’ordinanza si sarebbe limitata a richiamare i verbali di sopralluogo senza valutare adeguatamente il sacrificio imposto e la possibilità di sanatoria; infine, l’omessa definizione di una seconda istanza di sanatoria presentata nel 2019. In appello tali censure sono state riproposte senza specifica critica delle autonome argomentazioni con cui il TAR le aveva respinte, in violazione dell’art. 101, comma 1, c.p.a.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha rilevato, anzitutto, che le censure erano carenti di specificità perché non contestavano puntualmente le autonome rationes decidendi del TAR. Nel merito, ha escluso la necessità della comunicazione di avvio del procedimento: l’acquisizione prevista dall’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 ha natura vincolata e meramente ricognitiva, poiché dà atto di un effetto acquisitivo verificatosi direttamente per legge a seguito dell’inutile decorso del termine assegnato per demolire. Non vi è quindi spazio per una ponderazione discrezionale di interessi contrapposti; inoltre, l’appellante non aveva indicato quale diverso contenuto avrebbe potuto avere il provvedimento in caso di partecipazione procedimentale. Quanto alla motivazione, il richiamo all’accertamento dell’inottemperanza effettuato dalla polizia municipale e ai relativi verbali di sopralluogo è stato ritenuto sufficiente, trattandosi di un atto ricognitivo di un effetto legale. La seconda domanda di sanatoria, presentata nel 2019, è stata ritenuta mera reiterazione di quella del 2015, già respinta, e comunque successiva al verificarsi dell’effetto acquisitivo; pertanto non impediva l’acquisizione né imponeva una diversa decisione. L’appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
Disciplina l’istanza di accertamento di conformità presentata per il fabbricato abusivo; la domanda del 2015 è stata respinta.
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
L’inottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine previsto determina per legge l’acquisizione gratuita dell’opera abusiva, del sedime e dell’area necessaria; l’ordinanza comunale ha natura ricognitiva di tale effetto.
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio non è necessaria, secondo la decisione, in relazione all’acquisizione vincolata e ricognitiva conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione.
art. 10-bis l. 241/1990
È stato seguito nella fase relativa alla prima domanda di sanatoria mediante preavviso di diniego.
art. 3 l. 241/1990
L’obbligo motivazionale è soddisfatto dal richiamo all’accertamento dell’inottemperanza compiuto dalla polizia municipale e ai relativi verbali, poiché l’atto prende atto di un effetto acquisitivo già prodotto per legge.
art. 21-octies l. 241/1990
Il TAR lo aveva richiamato con riguardo alla mancata dimostrazione dell’utilità dell’apporto partecipativo; il Consiglio di Stato ha fondato il rigetto soprattutto sulla natura vincolata dell’atto e sulla carenza di specifiche contestazioni.
art. 101, comma 1, c.p.a.
L’appello deve contenere specifiche censure contro le statuizioni della sentenza impugnata; la mancata critica puntuale delle autonome rationes decidendi rende le censure inidonee a superare la decisione di primo grado.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per lo svolgimento dell’udienza straordinaria in modalità camerale.
Massime di principio
- L’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale prevista dall’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001, adottata dopo l’inutile decorso del termine assegnato per l’esecuzione dell’ordine di demolizione, ha natura vincolata e meramente ricognitiva dell’effetto acquisitivo già verificatosi per legge.
- Poiché l’acquisizione conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione non implica una nuova ponderazione discrezionale tra interessi pubblici e privati, non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’art. 7 l. 241/1990, salvo che siano dedotti elementi concretamente idonei a incidere sul diverso contenuto dell’atto.
- Per un provvedimento ricognitivo dell’acquisizione ex lege, l’obbligo di motivazione è adeguatamente assolto dall’indicazione dell’abusività dell’opera, dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e del relativo accertamento mediante verbali della polizia municipale.
- Una domanda di sanatoria presentata dopo che si è perfezionato l’effetto acquisitivo derivante dall’inottemperanza all’ordine di demolizione non impedisce l’acquisizione; se costituisce mera reiterazione di una domanda già respinta, non impone comunque una nuova valutazione dell’atto acquisitivo.
- In appello, la riproposizione delle censure senza una specifica critica di ciascuna autonoma ragione posta dal giudice di primo grado a fondamento della decisione non soddisfa l’art. 101, comma 1, c.p.a. e non consente di riformare la sentenza impugnata.
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