Cassazione Penale, Sentenza n. 6944/2022 del 25/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. tra sei decisioni irrevocabili. Il GIP aveva dichiarato inammissibile la richiesta ritenendo applicabile lo schema procedimentale di cui all'art. 188 disp. att. c.p.p. in quanto quattro delle sei sentenze erano state definite con il rito speciale del patteggiamento (art. 444 c.p.p.). Il ricorrente contestava tale valutazione sostenendo che due delle sei decisioni erano state definite con rito abbreviato (art. 438 c.p.p.) e quindi lo schema dell'art. 188 disp. att. non poteva operare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha affermato che l'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. si applica solo quando tutti i titoli esecutivi per i quali si invoca la continuazione sono stati definiti con il rito del patteggiamento (art. 444 c.p.p.). Poiché nel caso concreto due delle sei decisioni irrevocabili erano state definite con rito abbreviato (art. 438 c.p.p.), lo schema procedimentale previsto dall'art. 188 disp. att. non poteva trovare applicazione. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al GIP del Tribunale di Novara per nuovo esame conforme ai principi enunciati.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla richiesta esecutiva di riconoscimento del vincolo della continuazione; la Corte ha valutato l'ammissibilità della richiesta alla luce delle regole procedurali applicabili.
art. 188 disp. att. cod. proc. pen.
Interpretato nella Corte nel senso che il suo schema procedimentale è applicabile esclusivamente quando tutti i titoli esecutivi rilevanti siano stati definiti con il rito del patteggiamento (art. 444 c.p.p.); non opera se vi è una composizione mista di titoli provenienti da riti diversi.
art. 444 cod. proc. pen.
Rito speciale del patteggiamento: le decisioni irrevocabili emesse con questo rito sono quelle la cui presenza è condizione per l'applicazione dell'art. 188 disp. att.; la presenza di decisioni patteggiate deve essere omogenea per poter applicare lo schema di cui all'art. 188.
art. 438 cod. proc. pen.
Rito del giudizio abbreviato: decisioni irrevocabili pronunciate con questo rito determinano l'irrigidimento dell'ipotesi in cui l'art. 188 disp. att. non può essere applicato se sono presenti titoli provenienti dal rito abbreviato insieme a titoli da patteggiamento.
art. 81 cod. pen.
Norma richiamata nel ricorso (riguarda il concorso di reati e determinazione della pena); non è stata però il centro della decisione, che si è concentrata sui profili procedurali relativi all'applicabilità dell'art. 188 disp. att.
art. 81 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata nel ricorso; utilizzata nel quadro delle norme rilevanti per la qualificazione del vincolo della continuazione e delle conseguenze esecutive, ma la decisione si è focalizzata sull'applicabilità procedurale dell'art. 188 disp. att.
Massime di principio
- L'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. e il relativo schema procedimentale in sede esecutiva sono applicabili esclusivamente quando tutti i titoli esecutivi per i quali si invoca la continuazione siano stati definiti con il rito del patteggiamento (art. 444 c.p.p.).
- Se la richiesta di riconoscimento della continuazione concerne titoli provenienti da riti eterogenei (es. patteggiamento + abbreviato o ordinario), non si procede secondo l'art. 188 disp. att.; occorre valutare la situazione con le regole ordinarie e/o tramite il giudice della cognizione che abbia già espresso valutazioni sulla continuazione.
- In caso di titoli misti, il difensore deve specificare il rito con cui sono stati definiti i titoli esecutivi e può essere necessario richiedere al giudice un esame non conforme allo schema dell'art. 188 disp. att.; la mancata omogeneità dei riti costituisce motivo di inammissibilità dell'applicazione di quel procedimento speciale.
- Prima di proporre istanze esecutive per riconoscimento della continuazione, è essenziale verificare l'uniformità dei provvedimenti presupposti (tutti da patteggiamento) e, in caso di decisioni emesse con rito abbreviato o ordinario, valutare le strade alternative (es. riconoscimento in sede di cognizione o istruttoria diversa).
- La Corte di Cassazione è coerente nella giurisprudenza nel ritenere inapplicabile l'art. 188 disp. att. quando l'istanza riguarda in parte sentenze da patteggiamento e in parte sentenze da altro rito; pertanto, la giurisprudenza consolidata va consultata in situazioni analoghe.
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