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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19102/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Ferrara (G.E.) che aveva dichiarato la non esecutività della sentenza del Tribunale di Ferrara n. 459/2017 (14.03.2017, irrev. 28.07.2017) per violazione dell'art. 721 c.p.p., sospendendo l'ordine di carcerazione n. 260/2017. Il PM censurava l'applicazione dell'art. 721 c.p.p., sostenendo che, pur essendo il ricorrente consegnato in Italia con mandato di arresto europeo per fatti del 2012, il processo per il reato di evasione commesso nel 2011 si era svolto senza eccezione del principio di specialità e aveva formato titolo esecutivo irrevocabile; pertanto la Procura aveva legittimamente emesso ordine di esecuzione per pene concorrenti e la mancata eccezione non poteva più essere opposta a giudicato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso del Procuratore infondato. Ha condiviso che il giudice dell'esecuzione ha commesso un errore nel ritenere che il titolo esecutivo non si fosse validamente formato; tuttavia la Corte ha confermato la decisione di dichiarare la non esecutività della sentenza n. 459/2017 e di sospendere l'ordine di carcerazione, poiché, pur essendosi formato un titolo esecutivo valido, la sua esecuzione era comunque soggetta al principio di specialità derivante dal mandato di arresto europeo e richiedeva il consenso dello Stato che aveva eseguito la consegna (art. 26, c. 3 L. 69/2005 e art. 32 L. 22 aprile 2005, n. 69). In sintesi: titolo valido ma non eseguibile senza previo consenso; ordinanza del G.E. confermata nel risultato anche se con motivazione parzialmente errata.

Norme richiamate

  • art. 721 c.p.p.

    La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse dichiarato la non esecutività della sentenza per violazione di tale norma; benché la sentenza si fosse trasformata in titolo esecutivo, la sua esecuzione è stata ritenuta preclusa alla luce del principio di specialità connesso alla consegna tramite MAE.

  • art. 26, comma 3, Legge 22 aprile 2005, n. 69

    Interpretata come norma che impone la richiesta del consenso allo Stato che ha effettuato la consegna (MAE) prima di eseguire una pena relativa a reati diversi o anteriori quando la persona è privata della libertà per il mandato; pertanto l'esecuzione non è possibile senza tale assenso.

  • art. 32, Legge 22 aprile 2005, n. 69 (principio di specialità)

    Il principio di specialità consente all'autorità italiana di procedere per reati diversi o anteriori solo se la persona non è privata della libertà o previa richiesta e ottenimento dell'assenso dello Stato che ha eseguito la consegna; la Corte ha applicato questo principio per escludere l'eseguibilità del titolo nonostante la sua formazione.

  • Giurisprudenza citata (Sez. U, Sent. n. 11971/2007; Sez.1, Sent. n. 4457/2017; Sez.3, Sent. n. 44660/2022)

    Richiamate per delineare l'orientamento sulla portata del principio di specialità e sul rapporto tra formazione del giudicato e limiti all'esecuzione quando la persona è stata consegnata con mandato di arresto europeo; la giurisprudenza conferma che, anche se il giudicato si forma, l'esecuzione può richiedere il consenso dello Stato richiedente.

Massime di principio

  • La mancata eccezione del principio di specialità nel processo di cognizione può determinare la formazione di un titolo esecutivo irreversibile, ma ciò non elimina i vincoli internazionali derivanti dalla consegna (MAE): l'esecuzione della pena può comunque essere preclusa se manca il consenso dello Stato che ha effettuato la consegna e la persona è ancora privata della libertà per quel mandato.
  • Quando un soggetto è consegnato con mandato di arresto europeo e quindi detenuto per quei fatti, l'autorità giudiziaria nazionale che intende eseguire una pena relativa a fatti anteriori o diversi deve verificare se è necessario ottenere l'assenso dello Stato di consegna; in assenza di consenso, il giudice dell'esecuzione può dichiarare la non eseguibilità del titolo.
  • Un errore formale o motivazionale del giudice dell'esecuzione non impedisce che la decisione sostanziale (es. sospensione dell'esecuzione per mancanza del consenso straniero) venga confermata in Cassazione se il risultato è corretto nella sostanza.
  • Il Procuratore può impugnare le decisioni del giudice dell'esecuzione relative alla esecutività del titolo, ma la Corte di Cassazione valuta sia la correttezza formale della motivazione sia l'aderenza ai vincoli internazionali (MAE e specialità); la prevalenza spetta alla tutela dei vincoli derivanti dagli accordi di consegna.

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