Cassazione Penale, Ordinanza n. 29949/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità penale. Dal testo emerge che i motivi investivano: a) il giudizio di responsabilità; b) il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; c) il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi generici e sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con argomentazione corretta; il terzo motivo è stato reputato meramente enunciato, senza specifica indicazione delle ragioni di diritto e senza puntuali riferimenti alla motivazione impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sul merito della responsabilità e sul diniego della particolare tenuità del fatto fossero generiche e reiterative, mentre la doglianza sulle attenuanti generiche fosse priva di specificità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che egli avesse proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La Corte richiama il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto come oggetto di censura, ma ritiene inammissibile la doglianza perché generica e già confutata dalla motivazione della sentenza impugnata.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche devono essere oggetto di una specifica deduzione, con puntuale indicazione delle ragioni di diritto e dei profili di criticità della motivazione impugnata; la mera enunciazione del motivo non è sufficiente.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, qui esclusa dalla Corte.
Massime di principio
- In sede di legittimità, sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitino a riprodurre censure già esaminate e confutate dalla decisione di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
- La censura sul diniego della particolare tenuità del fatto deve essere concreta e argomentata: non basta richiamare in astratto l'istituto, occorrendo indicare quali passaggi della motivazione sarebbero illogici o giuridicamente errati.
- La richiesta di attenuanti generiche richiede una deduzione specifica delle ragioni di diritto e un puntuale confronto con la motivazione del giudice di merito; un motivo solo enunciato è generico e quindi inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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