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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33182/2025 del 18/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento ICI emessi da un Comune per il recupero dell’imposta dovuta, per gli anni 2010 e parte del 2011, in relazione al possesso di un impianto eolico detenuto dalla contribuente quale utilizzatrice in leasing. La contribuente aveva impugnato gli avvisi sostenendo, in sintesi, che: 1) l’impianto avrebbe dovuto beneficiare dell’esenzione ICI per gli immobili appartenenti a determinate categorie catastali del gruppo E, richiamando la destinazione pubblicistica delle opere per impianti da fonti rinnovabili; 2) la base imponibile non poteva essere determinata sul solo valore contabile dell’impianto, perché tale valore avrebbe dovuto essere verificato nel dettaglio escludendo costi indiretti e beni strumentali estranei agli aerogeneratori; 3) le rendite catastali attribuite successivamente mediante procedura Docfa avrebbero dovuto rilevare anche per le annualità oggetto di accertamento. La CTR aveva respinto l’appello, ritenendo legittima la tassazione, l’individuazione del soggetto passivo nell’utilizzatore in leasing, l’uso del criterio contabile in mancanza di iscrizione catastale e l’assenza di obiettiva incertezza normativa tale da escludere le sanzioni. In cassazione la società ha dedotto violazione di legge e, sul primo motivo, anche vizio motivazionale, contestando la negazione dell’esenzione e l’applicazione del criterio contabile; con il secondo motivo ha censurato la base imponibile e la ritenuta irrilevanza retroattiva delle rendite catastali successivamente attribuite.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso sia il vizio di motivazione apparente sia le denunciate violazioni di legge. Quanto all’esenzione ICI, ha ribadito un orientamento consolidato secondo cui le unità immobiliari del gruppo E sono individuate in modo analitico e casistico e non sono estensibili, in via generale, a tutti gli immobili di interesse pubblico o destinati a servizi commerciali o imprenditoriali; dunque un impianto eolico funzionalmente destinato ad attività economica non può essere ricondotto automaticamente alle categorie E invocate. Quanto al secondo motivo, ha affermato che, per i fabbricati classificabili nel gruppo D non iscritti in catasto, la base imponibile è legittimamente determinata, in via provvisoria, in base ai valori contabili risultanti dalle scritture, cioè al costo di acquisto o costruzione aumentato degli eventuali costi incrementativi; ha inoltre chiarito che le rendite catastali attribuite in seguito a dichiarazione Docfa non spiegano effetti retroattivi per le annualità anteriori alla presentazione della denuncia, mentre il profilo sui costi inclusi nel valore contabile era formulato in modo ipotetico e, quindi, inammissibile. La Corte ha posto le spese a carico della ricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    L’esenzione ICI non si estende automaticamente agli immobili destinati ad attività commerciali o imprenditoriali solo per la natura pubblicistica dell’attività svolta; rileva il concreto inquadramento catastale e la compatibilità con le categorie del gruppo E.

  • art. 5, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Per i fabbricati del gruppo D non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile si determina in via provvisoria sul valore contabile risultante dalle scritture, corrispondente al costo di acquisto o costruzione aumentato dei costi incrementativi.

  • art. 36, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dalla ricorrente per censurare la motivazione della sentenza, ma la Corte ha escluso che vi fosse motivazione apparente.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR sufficientemente intelligibile.

  • art. 12, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387

    Le opere per impianti alimentati da fonti rinnovabili sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, ma tale qualificazione non comporta di per sé l’inquadramento catastale nelle categorie E ai fini dell’esenzione ICI.

  • art. 2, comma 40, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, conv. in l. 24 novembre 2006, n. 286

    Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

    Conferma l’incompatibilità tra classificazione in categoria E e destinazione commerciale o industriale dell’immobile dotato di autonomia funzionale e reddituale.

  • art. 10, r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652

    Le unità immobiliari costruite per speciali esigenze industriali o commerciali e non suscettibili di destinazione estranea senza radicali trasformazioni sono stimate direttamente e non secondo il classamento ordinario.

  • art. 8, d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    Le unità immobiliari con caratteristiche singolari non vengono classificate nelle categorie ordinarie; la disciplina del gruppo E è di stretta interpretazione e segue un metodo casistico.

  • art. 1, comma 17, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per i presupposti dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Le categorie catastali del gruppo E sono di stretta interpretazione e individuate in modo analitico e casistico; non è consentita un’estensione automatica agli immobili che, pur assolvendo a un interesse pubblico, siano funzionalmente destinati ad attività commerciali o imprenditoriali.
  • Ai fini ICI, la qualificazione pubblicistica dell’opera o del servizio non basta a fondare l’esenzione: occorre verificare se l’immobile sia concretamente compatibile con una categoria catastale esente e, in particolare, se non abbia autonomia funzionale e reddituale tale da escluderne l’inquadramento nel gruppo E.
  • Per i fabbricati classificabili nel gruppo D non ancora iscritti in catasto, la base imponibile va determinata provvisoriamente secondo il valore contabile risultante dalle scritture, cioè il costo di acquisto o costruzione aumentato degli eventuali costi incrementativi; non è richiesta la coincidenza con il bilancio immediatamente precedente all’anno d’imposta.
  • Le rendite catastali attribuite a seguito di dichiarazione Docfa non hanno, di regola, efficacia retroattiva per annualità anteriori alla presentazione della denuncia; fanno eccezione le ipotesi di correzione di errori di fatto imputabili all’Ufficio o di specifiche variazioni denunciate dal contribuente, secondo le regole elaborate dalla giurisprudenza.
  • La censura di motivazione apparente è infondata quando dalla sentenza impugnata sia comunque possibile ricostruire con chiarezza le rationes decidendi poste a base della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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