Cassazione Penale, Sentenza n. 5838/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con unico motivo di vizio di motivazione: la sentenza sarebbe contraddittoria nel ritenere attendibile la testimone convivente Teresa Macrì quando affermava che l'imputato nel 2018 non faceva piu uso di stupefacenti e nel contempo non darle credito quando questa avrebbe riferito che la cocaina era stata portata dal coimputato Gjon Krepi; inoltre censurata la mancata indagine tossicologica sulla sostanza, che secondo il ricorrente avrebbe potuto provare l'assenza di principio attivo e quindi un uso personale.
La decisione
Il ricorso e stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata adeguata: in perquisizione del 17/5/2018 sono stati trovati due involucri di cocaina per complessivi circa 12 grammi; il coimputato Krepi e stato escluso come responsabile poiche l'istruttoria ha provato che era un ospite occasionale; la presunta contraddizione relativa alle dichiarazioni della teste Macrì non e fondata e, in parte, la censura e inammissibile per carenza di allegazione (non e stata prodotta la fonoregistrazione richiamata); la mancata perizia tossicologica e giudicata una censura generica e meramente congetturale, non dimostrando che l'accertamento avrebbe accertato assenza di principio attivo. In conseguenza la corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La condotta contestata rientra nelle fattispecie previste dall'art. 73 comma 5 (il reperto di circa 12 grammi di cocaina nella disponibilita dell'imputato ha consentito la condanna), con valutazione della prova fondata su elementi materiali e sulla istruttoria.
Codice di procedura penale, art. 616
In caso di dichiarazione di inammissibilita del ricorso, si applicano le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. in ordine alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha disposto tali oneri pur rilevando l'assenza di elementi che dimostrassero colpa grave nella proposizione del ricorso.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata come principio di riferimento circa le conseguenze dell'inammissibilita e la valutazione della colpa della parte nella proposizione del ricorso; qui ha consentito alla Corte di disporre l'onere previsto dall'art. 616 c.p.p. dopo aver accertato l'assenza di specifica colpa.
Massime di principio
- Una censura per vizio di motivazione deve indicare punti specifici di contraddizione o insufficienza della motivazione; contestazioni generiche sono inammissibili.
- Documenti, registrazioni o parti di verbale richiamate in cassazione devono essere allegati; la mancata allegazione comporta l'inammissibilita della censura per violazione degli oneri di allegazione.
- Il rinvenimento di sostanze stupefacenti all'interno dell'abitazione costituisce elemento probatorio pregnante che legittima la responsabilita dell'occupante, salvo che vengano fornite prove concrete e specifiche a favore di terzi.
- Le dichiarazioni di conviventi o teste devono essere valutate nel loro contesto e possono non escludere la responsabilita quando contrastano con elementi materiali.
- La richiesta di accertamento tecnico (perizia tossicologica) in cassazione deve essere formulata con specificita, dimostrando che l'esame avrebbe potuto alterare l'esito; mere ipotesi sul possibile risultato non sono idonee.
- La declaratoria di inammissibilita del ricorso comporta normalmente condanna alle spese e, ove previsto, il versamento alla Cassa delle ammende, salvo che non emergano elementi di manifesta colpa o abuso nella proposizione del ricorso.
- In cassazione l'onere di specificazione e di documentazione e stringente: indicare pagine, atti e allegare prove è essenziale perche la censura venga esaminata.
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