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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5838/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con unico motivo di vizio di motivazione: la sentenza sarebbe contraddittoria nel ritenere attendibile la testimone convivente Teresa Macrì quando affermava che l'imputato nel 2018 non faceva piu uso di stupefacenti e nel contempo non darle credito quando questa avrebbe riferito che la cocaina era stata portata dal coimputato Gjon Krepi; inoltre censurata la mancata indagine tossicologica sulla sostanza, che secondo il ricorrente avrebbe potuto provare l'assenza di principio attivo e quindi un uso personale.

La decisione

Il ricorso e stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata adeguata: in perquisizione del 17/5/2018 sono stati trovati due involucri di cocaina per complessivi circa 12 grammi; il coimputato Krepi e stato escluso come responsabile poiche l'istruttoria ha provato che era un ospite occasionale; la presunta contraddizione relativa alle dichiarazioni della teste Macrì non e fondata e, in parte, la censura e inammissibile per carenza di allegazione (non e stata prodotta la fonoregistrazione richiamata); la mancata perizia tossicologica e giudicata una censura generica e meramente congetturale, non dimostrando che l'accertamento avrebbe accertato assenza di principio attivo. In conseguenza la corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La condotta contestata rientra nelle fattispecie previste dall'art. 73 comma 5 (il reperto di circa 12 grammi di cocaina nella disponibilita dell'imputato ha consentito la condanna), con valutazione della prova fondata su elementi materiali e sulla istruttoria.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    In caso di dichiarazione di inammissibilita del ricorso, si applicano le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. in ordine alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha disposto tali oneri pur rilevando l'assenza di elementi che dimostrassero colpa grave nella proposizione del ricorso.

  • Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata come principio di riferimento circa le conseguenze dell'inammissibilita e la valutazione della colpa della parte nella proposizione del ricorso; qui ha consentito alla Corte di disporre l'onere previsto dall'art. 616 c.p.p. dopo aver accertato l'assenza di specifica colpa.

Massime di principio

  • Una censura per vizio di motivazione deve indicare punti specifici di contraddizione o insufficienza della motivazione; contestazioni generiche sono inammissibili.
  • Documenti, registrazioni o parti di verbale richiamate in cassazione devono essere allegati; la mancata allegazione comporta l'inammissibilita della censura per violazione degli oneri di allegazione.
  • Il rinvenimento di sostanze stupefacenti all'interno dell'abitazione costituisce elemento probatorio pregnante che legittima la responsabilita dell'occupante, salvo che vengano fornite prove concrete e specifiche a favore di terzi.
  • Le dichiarazioni di conviventi o teste devono essere valutate nel loro contesto e possono non escludere la responsabilita quando contrastano con elementi materiali.
  • La richiesta di accertamento tecnico (perizia tossicologica) in cassazione deve essere formulata con specificita, dimostrando che l'esame avrebbe potuto alterare l'esito; mere ipotesi sul possibile risultato non sono idonee.
  • La declaratoria di inammissibilita del ricorso comporta normalmente condanna alle spese e, ove previsto, il versamento alla Cassa delle ammende, salvo che non emergano elementi di manifesta colpa o abuso nella proposizione del ricorso.
  • In cassazione l'onere di specificazione e di documentazione e stringente: indicare pagine, atti e allegare prove è essenziale perche la censura venga esaminata.

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