Cassazione Civile, Ordinanza n. 08852/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva contestato a una cooperativa di lavoro il mancato versamento dell'IVA per l'anno d'imposta 2012, con emissione di avvisi e successive cartelle di pagamento per importi rilevanti, comprensivi di imposta, sanzioni, interessi e aggi. La contribuente aveva impugnato gli atti e aveva ottenuto in primo grado l'annullamento delle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni. In appello, la decisione favorevole alla società era stata confermata sul presupposto che l'omesso versamento fosse dipeso dal mancato pagamento da parte di pubbliche amministrazioni committenti, situazione ritenuta idonea a preservare la continuità aziendale e l'occupazione, e qualificata come forza maggiore, con esclusione di un comportamento intenzionale o colposo della cooperativa. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate denunciava violazione degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 472 del 1997, in combinato disposto con gli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la crisi di liquidità derivante dai ritardi di pagamento della P.A. non integra forza maggiore idonea a escludere la sanzionabilità dell'omesso versamento IVA.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, in materia di sanzioni tributarie, la forza maggiore va intesa in senso penalistico e richiede un evento imponderabile che annulli la signoria del soggetto sui propri comportamenti, escludendo coscienza e volontarietà della condotta. La crisi di liquidità derivante dal reiterato inadempimento di pubbliche amministrazioni debitrici, per quanto grave, non integra tale causa di esclusione della responsabilità perché è situazione non riconducibile a un evento imprevedibile e inevitabile che annulli il controllo dell'agente sui propri atti. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997
"Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa"
La norma è letta nel senso che, nel sistema sanzionatorio tributario, la responsabilità richiede coscienza e volontà della condotta; non opera una responsabilità oggettiva e la forza maggiore può escludere la punibilità solo se annulla tale requisito soggettivo.
art. 6 d.l. n. 119 del 2018
Richiamato solo per escludere che la semplice istanza di sospensione del processo, in assenza della successiva domanda di definizione e della relativa documentazione, impedisse la prosecuzione del giudizio.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'erronea distribuzione dell'onere della prova in tema di esimente della forza maggiore e della responsabilità per sanzioni tributarie.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente come parametro processuale asseritamente violato nella valutazione delle risultanze di causa.
art. 3 L. n. 689/1981
Richiamato in giurisprudenza come criterio generale per cui, ai fini dell'applicazione delle sanzioni, è sufficiente la coscienza e volontà della condotta e la colpa si presume fino a prova contraria; la buona fede rileva solo come esimente in caso di errore inevitabile.
art. 45 c.p.
Assunto come base della nozione penalistica di forza maggiore, intesa come evento imprevedibile e inevitabile che esclude la rimproverabilità della condotta.
Massime di principio
- In materia di sanzioni tributarie, la forza maggiore va valutata secondo un'accezione penalistica: è necessario un evento esterno, imprevedibile e inevitabile che elimini la coscienza e volontarietà della condotta.
- La mera crisi di liquidità del contribuente, anche se causata da ritardati pagamenti di debitori pubblici, non integra di regola forza maggiore e non esclude la responsabilità sanzionatoria per omesso versamento d'imposta.
- Il sistema sanzionatorio tributario ha natura punitiva e non tollera forme di responsabilità oggettiva; resta fermo che l'agente deve provare l'assenza di colpa o la ricorrenza di una causa esimente.
- La buona fede, quale causa di esclusione della responsabilità, rileva solo quando il contribuente sia incorso in un errore inevitabile e non superabile con l'ordinaria diligenza.
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