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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8936/2022 del 16/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con sette motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per il valore probatorio del riconoscimento fotografico operato dalla commessa Bonanomi, unico indizio a carico; 2) assenza di altri elementi indiziari e insufficienza del riconoscimento fotografico da solo; 3) contraddizioni tra le dichiarazioni della persona offesa e della commessa e rilievo dell'alibi prodotto; 4) valutazione errata delle prove a discarico (documentazione di una visita al Policlinico di Monza in data 7/2/2015), senza disporre perizia; 5) mancata ammissione/rinnovazione istruttoria per una perizia antropometrica ritenuta importante dalla difesa; 6) errata applicazione dell'aggravante della destrezza (art. 625, n. 4 c.p.) in contrasto con i principi della Sez. Un. n. 34090/2017; 7) eccessività della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in violazione degli artt. 132 e 133 c.p.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e reiterazione di doglianze già trattate in appello. La Corte di Cassazione ha ritenuto logiche e non viziate le risposte fornite dai giudici di merito: ha confermato la valutazione dell'attendibilità del riconoscimento fotografico (la teste aveva intrattenuto con l'imputata un contatto prolungato e successivamente si verificò episodio analogo nella gioielleria del fratello con la stessa auto collegata a persone note), ha ritenuto inattendibile la documentazione a discarico (anomalie e dubbi sulla fotocopia e sulla memoria del medico testimone, tanto da trasmettere gli atti alla Procura per possibili reati), ha escluso che la mancata perizia antropometrica fosse decisiva (la prova omessa non avrebbe verosimilmente mutato l'esito), ha confermato l'applicabilità dell'aggravante della destrezza essendo emersa una condotta attiva finalizzata a eludere la sorveglianza, e ha ritenuto congrua la determinazione della pena alla luce della pericolosità sociale e dei precedenti della ricorrente. È stata disposta la condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma che definisce il reato di furto; applicata quale fattispecie base del reato contestato.

  • art. 625 n. 4 c.p.

    Aggravante della 'destrezza' del furto; la Corte ha interpretato e applicato l'aggravante ritenendo che il comportamento attivo e astuto dell'imputata (richieste volte a distrarre la commessa, allontanamento della stessa) sia idoneo a integrare la destrezza.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Previsioni sui motivi di ricorso per cassazione (vizi di legge e vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto i motivi generici, reiterativi o manifestamente infondati.

  • art. 192 c.p.p.

    Norma sulle dichiarazioni di testimoni; richiamata in relazione alla valutazione dell'attendibilità del riconoscimento fotografico e della successiva deposizione testimoniale.

  • art. 213 c.p.p.

    Disposizione codificata sulla ricognizione personale; richiamata per distinguere la ricognizione personale tipizzata dalla prova atipica dell'individuazione fotografica.

  • art. 189 c.p.p.

    Disposizione sulla prova atipica; la Corte ne ricava che l'individuazione fotografica è prova atipica valutabile liberamente dal giudice sulla base della credibilità del dichiarante.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    Principi per la determinazione della pena e per le circostanze attenuanti/generiche; la Corte ha confermato la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena e il corretto rigetto delle attenuanti generiche per mancanza di elementi positivi.

  • Sez. Un. n. 34090 del 27/04/2017 (Cass. Pen., sez. unite)

    Giurisprudenza interpretativa sul concetto di 'destrezza' nel furto: la Corte ha richiamato e applicato il principio secondo cui la destrezza sussiste se vi è comportamento attivo idoneo a sorprendere o eludere la vigilanza, non il mero sfruttamento di una disattenzione non provocata.

Massime di principio

  • L'individuazione fotografica, pur essendo prova atipica, è valutabile dal giudice nel quadro del libero convincimento: l'assenza di formalità procedurali tipiche della ricognizione non rende automaticamente inutilizzabile il riconoscimento; ciò che conta è la credibilità e la coerenza della testimonianza.
  • Per contestare efficacemente un riconoscimento fotografico, la difesa deve indicare elementi specifici che ne inficino l'attendibilità; mere censure generiche o ripetute non sono sufficienti in cassazione.
  • La documentazione prodotta a discarico necessita di verifica credibile: anomalie formali (es. fotocopie sospette, mancata corrispondenza con le prassi del centro medico) possono legittimamente indurre il giudice a ritenere inattendibile la prova e a trasmettere gli atti alla Procura per eventuali accertamenti.
  • La mancata acquisizione di una prova aggiuntiva (es. perizia antropometrica) può essere censurata solo se è dimostrabile che l'esito della prova sarebbe stato decisivo e avrebbe potuto determinare un esito diverso del processo.
  • L'aggravante della destrezza richiede una condotta attiva e dotata di astuzia/abilità per eludere la vigilanza: il semplice approfittare di una momentanea disattenzione non è sufficiente, ma la simulazione di interesse e la creazione di distrazioni possono integrare la destrezza.
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio in Cassazione richiedono la dimostrazione di arbitrarietà o di motivazione illogica del giudice di merito; la sola richiesta di una pena più mite non basta se la motivazione mostra congrua valutazione dei precedenti e della personalità del condannato.
  • Ricorsi di cassazione che ripropongono in termini generici doglianze già esaminate dai giudici di merito rischiano l'inammissibilità: è necessario formulare censure nuove o ben circostanziate rispetto alla motivazione impugnata.

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