Sentenza del 31/03/2016 n. 1603 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Mancata comunicazione preventiva - Nullità dei provvedimenti - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl collegio ha escluso la nullità dei provvedimenti. La mancata comunicazione preventiva non incide sulla validità dell'accertamento, della liquidazione o dell'atto impositivo, anche se può aver impedito al contribuente di usufruire della riduzione delle sanzioni collegata al pagamento tempestivo dell'avviso bonario. Di conseguenza, la contestazione del contribuente è stata respinta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dei provvedimenti derivanti dai controlli automatizzati, sostenendo che la mancata comunicazione preventiva prevista dall'art. 36-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973, dall'art. 54-bis, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972 e dall'art. 2 del d.lgs. n. 462/1997 (cosiddetto avviso bonario) ne determinasse la nullità. In particolare, la mancata comunicazione avrebbe impedito di beneficiare della riduzione delle sanzioni prevista in caso di pagamento a seguito dell'avviso.
Norme richiamate
Art. 36-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973
La comunicazione dell'esito della liquidazione automatizzata costituisce uno strumento informativo e, secondo la decisione, la sua omissione non comporta di per sé la nullità del provvedimento impositivo.
Art. 54-bis, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972
Anche nell'ambito della liquidazione automatizzata dell'IVA, la mancata comunicazione preventiva non determina automaticamente l'invalidità dell'atto successivo.
Art. 2 del d.lgs. n. 462/1997
La comunicazione dell'esito dei controlli consente al contribuente di regolarizzare la posizione beneficiando della riduzione delle sanzioni; l'omissione della comunicazione può incidere su tale beneficio, ma non rende necessariamente nullo il provvedimento.
Massime di principio
- La mancata comunicazione preventiva o l'omesso avviso bonario, nei controlli automatizzati, non comportano automaticamente la nullità dell'accertamento o della cartella.
- Occorre distinguere tra invalidità dell'atto impositivo e perdita di un beneficio procedurale o sanzionatorio: l'omissione può incidere sulla riduzione delle sanzioni senza eliminare il debito tributario principale.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe verificare se la legge o la giurisprudenza riconoscono comunque il diritto alla riduzione delle sanzioni o alla riliquidazione delle somme, anche se l'atto principale resta valido.
- La nullità deve essere sostenuta da una specifica previsione normativa o dalla lesione di garanzie essenziali; la semplice omissione di una comunicazione preventiva non è normalmente sufficiente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 31 mar 2016Sentenza del 31/03/2016 n. 89 - Comm. Trib. Prov. Arezzo
- Sentenza · 31 mar 2016Sentenza del 31/03/2016 n. 146 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 31 mar 2016Sentenza del 31/03/2016 n. 256 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 31 mar 2016Sentenza del 31/03/2016 n. 343 - Comm. Trib. Prov. Benevento
- Sentenza · 31 mar 2016Sentenza del 31/03/2016 n. 605 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 31 mar 2016Sentenza del 31/03/2016 n. 607 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →