Cassazione Penale, Ordinanza n. 38062/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva confermato l'affermazione di responsabilità per furto aggravato in concorso e ridotto la pena a due anni di reclusione ed euro 927,00 di multa. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, comma 2, e 530, comma 2, c.p.p., contestando la tenuta dell'affermazione di colpevolezza e la valutazione della prova, anche rispetto al riconoscimento effettuato tramite immagini di videosorveglianza. Con il secondo motivo ha censurato il diniego delle attenuanti generiche. Con il terzo ha lamentato l'omessa valutazione dell'applicabilità delle pene sostitutive di pene detentive brevi, invocando l'art. 545-bis c.p.p. e l'inosservanza di norme processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato, quanto al primo motivo, che la Corte territoriale aveva motivato in modo logicamente coerente la responsabilità, valorizzando le immagini delle videocamere che mostravano l'azione predatoria e il riconoscimento dell'imputato da parte degli operanti. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto non censurabile il diniego delle attenuanti generiche, fondato sulla gravità del fatto, sulla particolare destrezza della condotta e sulla scelta di una persona offesa anziana. Quanto al terzo motivo, ha affermato che il giudice d'appello non può disporre d'ufficio la sostituzione della pena con pene sostitutive se nell'atto di appello non vi sia una specifica e motivata richiesta; inoltre, nel giudizio cartolare la domanda deve essere proposta con l'impugnazione o con i motivi nuovi, non bastando le sole conclusioni scritte. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.
ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod.proc.pen.; ... ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c)
delimitano i motivi deducibili in cassazione; il vizio relativo alla valutazione della prova non può essere prospettato come violazione di legge se non nei limiti consentiti dal vizio motivazionale.
art. 192, comma 2, c.p.p.
in relazione agli artt.192, comma 2, e 530, comma 2, cod. proc. pen.
richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione probatoria e l'affermazione di responsabilità.
art. 530, comma 2, c.p.p.
in relazione agli artt.192, comma 2, e 530, comma 2, cod. proc. pen.
richiamato quale parametro invocato per sostenere l'insufficienza o incertezza della prova.
art. 545-bis c.p.p.
in relazione all'omessa valutazione dell'applicabilità delle pene sostitutive
invocato per censurare la mancata considerazione delle pene sostitutive in appello.
art. 597, comma 5, c.p.p.
non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
norma eccezionale che limita il principio devolutivo dell'appello; non consente la sostituzione della pena d'ufficio in assenza di specifica richiesta.
art. 20-bis c.p.
la sostituzione della pena ex art. 20-bis cod. pen.
la sostituzione con pene sostitutive non rientra tra le questioni che il giudice d'appello deve esaminare d'ufficio.
art. 192, comma 3, c.p.p.
la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge
la sua violazione è deducibile in cassazione soltanto come vizio motivazionale, nei limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
art. 3...
euro 3.000,00 in favore della cassa delle
non completamente leggibile nel testo, ma la Corte ha disposto il versamento alla Cassa delle ammende a titolo di sanzione per l'inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura sulla valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 c.p.p. non è proponibile come pura violazione di legge, ma solo nei limiti del vizio di motivazione, quando il difetto risulti dal testo della sentenza o dagli atti specificamente richiamati.
- Il riconoscimento dell'imputato può fondare in modo pieno l'affermazione di responsabilità quando sia sorretto da elementi convergenti e logicamente illustrati, come immagini di videosorveglianza e identificazione da parte di soggetti che già conoscevano l'autore.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice valorizza elementi concreti di gravità del fatto, modalità particolarmente insidiose della condotta e condizioni della persona offesa.
- Nel giudizio di appello la sostituzione della pena detentiva con pene sostitutive non può essere disposta d'ufficio: occorre una specifica e motivata richiesta della parte, formulata nei modi e nei tempi previsti, perché la materia non rientra automaticamente nel devolutum.
- Quando il ricorso è manifestamente infondato, la Corte di cassazione deve dichiararlo inammissibile e applicare le conseguenze economiche previste dalla legge, incluse spese processuali e somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37987/2025 del 24/11/2025
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38008/2025 del 24/11/2025
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38009/2025 del 24/11/2025
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38010/2025 del 24/11/2025
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38011/2025 del 24/11/2025
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38012/2025 del 24/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →