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Sentenza

Sentenza del 30/01/2017 n. 882 - Comm. Trib. Prov. Milano

IVA - CONTRATTO DI COASSICURAZIONE - Esenzione Iva - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il trattamento IVA delle attività svolte dalla compagnia delegataria nell'ambito di un contratto di coassicurazione, in particolare quelle previste dalla cosiddetta "clausola di delega". Si è ritenuto che tali attività, comprendenti gli adempimenti connessi alla stipulazione e all'esecuzione del contratto assicurativo, non costituiscano prestazioni autonome estranee all'assicurazione, ma siano accessorie e funzionalmente integrate nel rapporto assicurativo. Esse sono svolte dalla delegataria in virtù di un mandato con rappresentanza e, pertanto, rientrano nell'ambito delle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a operazioni assicurative.

La decisione

È stata riconosciuta l'esenzione dall'IVA per le prestazioni effettuate in esecuzione della clausola di delega nel contratto di coassicurazione. Tali prestazioni sono state considerate parte integrante del contratto assicurativo e riconducibili all'art. 10, comma 1, n. 9, del D.P.R. n. 633/1972. Il testo non consente di identificare formalmente le parti né di stabilire con certezza l'esito processuale in termini di accoglimento o rigetto del ricorso; sul merito dell'interpretazione IVA, tuttavia, la soluzione è favorevole all'applicazione dell'esenzione.

Norme richiamate

  • Art. 10, comma 1, n. 9, D.P.R. n. 633/1972

    le prestazioni di mandato, mediazione e di intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1 a 7

    La norma è stata interpretata nel senso che l'esenzione IVA comprende anche le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione strettamente collegate a operazioni assicurative esenti, purché tali prestazioni siano funzionalmente integrate nell'attività assicurativa e non costituiscano servizi autonomi privi di tale collegamento.

Massime di principio

  • Nella coassicurazione, le attività svolte dalla delegataria in base alla clausola di delega possono beneficiare dell'esenzione IVA quando sono accessorie, necessarie e funzionalmente collegate alla stipulazione o all'esecuzione del contratto assicurativo.
  • Per valutare l'esenzione non è decisiva la denominazione formale del servizio, ma la sua sostanza economica e il collegamento diretto con un'operazione assicurativa esente.
  • Gli adempimenti svolti in virtù di un mandato con rappresentanza possono rientrare nell'art. 10, comma 1, n. 9, del D.P.R. n. 633/1972 se rappresentano parte integrante dell'attività di intermediazione o gestione del rapporto assicurativo.
  • Prestazioni autonome, separabili e non necessarie alla realizzazione dell'operazione assicurativa potrebbero invece non beneficiare dell'esenzione e dover essere assoggettate a IVA.

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