Ordinanza n. 98/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza sindacale che impone al circolo privato specifici orari di chiusura, entro le 22.30 nel periodo invernale e entro le 23.30 dal 1° luglio al 31 agosto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza sindacale e gli atti presupposti, inclusi gli esposti dei residenti e gli eventuali atti istruttori relativi ai controlli sull’attività del circolo, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo emergono contestazioni riferite alla legittimità della limitazione degli orari di chiusura. Il Comune ha sostenuto la necessità della misura per fronteggiare condotte reiterate, già precedentemente stigmatizzate, concretamente idonee a compromettere la quiete pubblica in un contesto condominiale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. A un primo sommario esame ha ritenuto non convincenti i profili di fumus boni iuris, poiché l’ordinanza risultava sorretta da sufficienti evidenze istruttorie circa la necessità e l’urgenza di limitare gli orari del circolo, in relazione a condotte reiterate lesive della quiete pubblica. Il giudice ha inoltre ritenuto la misura temporalmente circoscritta al 31 agosto 2026 e non eccessiva né sproporzionata, considerato che il Comune aveva limitato l’incisività dell’intervento senza disporre la chiusura del circolo. È stato altresì escluso un periculum in mora connotato da gravità e irreparabilità; l’interesse del ricorrente è stato ritenuto recessivo rispetto all’interesse pubblico tutelato dall’ordinanza. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, con bilanciamento tra l’interesse privato e l’interesse pubblico.
Massime di principio
- In sede cautelare, la limitazione degli orari di esercizio di un circolo ricreativo può ritenersi assistita dal fumus boni iuris quando l’amministrazione disponga di sufficienti evidenze istruttorie circa condotte reiterate e concretamente idonee a compromettere la quiete pubblica.
- Una misura limitativa degli orari non è sproporzionata quando sia temporalmente circoscritta, tenga conto del contesto concreto e incida sull’attività in modo meno gravoso rispetto alla chiusura integrale dell’esercizio.
- La tutela cautelare deve essere negata quando il ricorrente non dimostri un pregiudizio grave e irreparabile; nel bilanciamento cautelare, l’interesse privato può risultare recessivo rispetto all’interesse pubblico alla tutela della quiete pubblica.
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