Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32101/2026 del 27/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato aveva chiesto al giudice dell'esecuzione il riconoscimento del vincolo della continuazione tra sei condanne irrevocabili per altrettante truffe, commesse tra il 5 maggio 2016 e il 4 luglio 2017 e decise da diversi tribunali. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza, ritenendo insufficienti la coincidenza temporale e l'omogeneità dei reati e valorizzando l'assenza di un collegamento spaziale nonché la riconducibilità delle condotte a una scelta di vita delinquenziale, anziché a un'unica programmazione criminosa. Il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Ha sostenuto che il giudice avesse proceduto a un'analisi parcellizzata, svalutando apoditticamente due indicatori ritenuti rilevanti, ossia l'omogeneità dei reati e la continuità temporale, e che fosse illogico attribuire rilievo ostativo alla diversità dei luoghi, trattandosi di truffe online astrattamente realizzabili a distanza. Ha inoltre dedotto che le condotte erano finalizzate al reperimento di risorse economiche per esigenze di vita, che il giudice non aveva esaminato effettivamente il contenuto delle sentenze irrevocabili e che il richiamo alla generica scelta di vita delinquenziale costituiva motivazione apparente. È stato infine denunciato il mancato rafforzamento della motivazione rispetto al parere favorevole espresso dal pubblico ministero.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha rilevato che l'ordinanza impugnata non ricostruiva adeguatamente il quadro fattuale delle sentenze irrevocabili e non indicava quali dati concreti fossero stati valorizzati per escludere l'unicità del disegno criminoso. La motivazione, limitata al richiamo all'assenza di collegamento spaziale e alla scelta di vita delinquenziale, non consentiva di verificare l'effettivo raffronto tra le condotte né l'applicazione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza sulla continuazione. La diversità dei luoghi, in relazione a condotte di truffa compatibili con una realizzazione a distanza, non poteva essere considerata automaticamente ostativa senza una verifica specifica della sua incidenza. L'ordinanza è stata quindi annullata con rinvio, per nuovo esame dell'istanza ex art. 671 c.p.p., al Tribunale di Napoli, ufficio G.I.P., quale giudice dell'esecuzione, in diversa persona fisica.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La norma individua il reato di truffa oggetto delle sei condanne irrevocabili rispetto alle quali è stata chiesta la continuazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    È stato dedotto il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata.

  • art. 671 c.p.p.

    Disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; la Corte ha disposto un nuovo esame dell'istanza secondo tale disposizione.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede che, già al momento della commissione del primo reato, le successive violazioni siano state oggetto di un'ideazione unitaria e anticipata almeno nelle loro linee essenziali; non è sufficiente una generica inclinazione a delinquere o una mera scelta di vita delinquenziale.
  • In sede esecutiva, il giudice che decide sull'applicazione della continuazione deve ricostruire, almeno nei tratti essenziali, i fatti oggetto delle sentenze irrevocabili e confrontare concretamente le condotte, indicando le ragioni per cui gli elementi favorevoli o contrari non dimostrino una programmazione criminosa unitaria.
  • L'omogeneità dei reati, la contiguità temporale, l'analogia del modus operandi, l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, le causali e la sistematicità delle condotte costituiscono indicatori valutabili complessivamente; è sufficiente anche solo alcuni di essi, purché significativi, ma non una valorizzazione astratta o assertiva.
  • La diversità dei luoghi di commissione non è automaticamente incompatibile con la continuazione e deve essere valutata in rapporto alle concrete modalità dei reati, specialmente quando le condotte possano essere realizzate a distanza.
  • Una motivazione che si limiti ad affermare l'assenza di un disegno criminoso unitario senza esaminare il contenuto delle sentenze e gli indici concreti dedotti dalla parte è meramente apparente e integra un vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazioneNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.